n.347 del 30.10.2019 periodico (Parte seconda)

Accordo sostitutivo di concessioni per l’occupazione di aree del demanio idrico tra ARPAE e Snam Rete Gas S.p.A. - Determinazione n. 4379 del 24/09/2019

La Responsabile dell'Unità Progetto Demanio idrico, Donatella Eleonora Bandoli

(omissis)

determina

1) di approvare l’accordo sostitutivo di concessioni per l’occupazione di aree del demanio idrico tra ARPAE e Snam Rete Gas S.p.A. e costituente Allegato 1 della presente determinazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, redatto sulla base di quello già approvato con DGR 113 del 01/02/2010, a cui sono state apportate le modificazioni e gli aggiornamenti necessari;

2) di approvare le prescrizioni di massima e la documentazione necessaria per la presentazione delle istanze dei nuovi attraversamenti, costituenti Allegato 2 e Allegato 3, precisando che nel rilascio del nulla osta idraulico per le nuove interferenze i Responsabili dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza del Territorio e Protezione Civile (ARSTePC), territorialmente competenti, potranno integrare lo schema di disciplinare allegato in relazione alle specificità dell’area interessata dall’interferenza o dalle caratteristiche della stessa le prescrizioni tecniche contenute nei documenti tecnici che dovranno essere allegati all’Accordo.

3) di stabilire che in seguito alla sottoscrizione dell’Accordo, mediante bonifico sul conto corrente intestato a Regione Emilia-Romagna IBAN IT10C0760102400001018766285, Snam Rete Gas S.p.A., a titolo di canoni demaniali per il primo triennio (2019-2021), corrisponde alla Regione Emilia-Romagna l’importo complessivo di €815.211,74 (ottocentoquindicimiladuecentoundici/74), ottenuto scomputando il tasso di interesse legale attualmente vigente (0,8%) per il pagamento anticipato della seconda e terza annualità e applicandolo per il ritardo nella corresponsione della prima di cui:

  • per il 2019 € 269.065,37 più € 1073,31 per un totale di € 270.138,68;
  • per il 2020 € 272.832,28 meno 1.091,33 per un totale di € 271.740,95;
  • per il 2021 € 276.651,93 meno € 3.319,82 per un totale di € 273.332,11;

4) di stabilire che per il triennio 2016-2018 l’importo relativo alle spese istruttorie è pari a € 2.025 (duemilaventicinque//00) da versarsi alla Regione Emilia-Romagna mediante bonifico sul conto corrente intestato a RER - Serv. tecnico bacino Reno IBAN IT17A0760102400000013665401;

5) di pubblicare per estratto la presente determinazione sul Burert. 

Allegato 1

tra

l' Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna, (di seguito “ARPAE”), con sede in Bologna, Largo Caduti del Lavoro n. 6, in persona del Responsabile dell’Unità Progetto Demanio Idrico, competente alla gestione degli Accordi sostitutivi di concessione come da nota prot. PG/2019/1828 del 08/01/2019

e

Snam Rete Gas S.p.A. con sede legale in San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, 7 - codice fiscale/Partita IVA 13271390158, ed uffici in Bologna via M.E. Lepido, 203/15, rappresentata dal Procuratore Pro Tempore Ing. Simone Nobili in virtù di procura Notaio Andrea De Costa (Studio Notarile Marchetti) in Milano del 12/10/2018 rep. n. 53041

Premesso

a) che, ai sensi del D.lgs 23/05/2000 n°164 art.8, Snam Rete Gas S.p.A. svolge attività di trasporto di gas naturale, attività che è di interesse pubblico;

b) che, ai sensi del D.lgs 23/05/2000 n°164 art. 30 e 31, le infrastrutture del sistema gas sono dichiarate di pubblica utilità;

c) che con il D.lgs. n° 112/98 sono state attribuite alle Regioni le competenze in materia di gestione del Demanio Idrico compresa la riscossione degli importi dovuti a titolo di canoni annuali e che con la Legge Regionale 14/04/2004 n. 7 la Regione ha disciplinato il procedimento relativo alla gestione amministrativa, tramite ARPAE ai sensi della L.R. n. 13 del 2015, delle concessioni di aree del demanio idrico;

d) che la Legge Regionale 06/03/2007 n. 4, all’articolo 3, comma 8, prevede che i soggetti titolari di più rapporti concessori relativi al demanio idrico, previo accordo con la Regione in merito alle modalità procedurali, possono versare tutti i canoni concessori relativi ad ogni annualità successiva alla prima in un’unica soluzione entro la scadenza fissata per ciascun anno;

e) che la L.R. 24 dicembre 2009, n.24 all’articolo 51 prevede la possibilità di richiedere all’amministrazione di pagare più annualità di canone eventualmente chiedendo lo scomputo dell’interesse legale in riferimento alle annualità anticipate;

f) che la Legge Regionale 06/03/2007 n. 4, all’articolo 3 comma 9, prevede che i soggetti esercenti pubblici servizi debbano comunicare alla Regione dati georiferiti in formato vettoriale relativi alle reti e alle linee che interessano il Demanio idrico e al comma 10 bis che “nel caso di enti pubblici e dei soggetti gestori delle infrastrutture di cui al comma 10 ovvero soggetti esercenti pubblici servizi, previo accordo con la Regione sostitutivo dell'atto concessorio, si può procedere alla determinazione del numero e della tipologia delle interferenze con il demanio idrico anche applicando un criterio statistico, elaborato su un campione significativo di territorio, cui commisurare il canone complessivo annuo da corrispondere. L'aggiornamento del canone è effettuato sulla base delle variazioni delle reti, degli impianti e delle occupazioni.";

g) che in data 08/03/2010 è stato stipulato un Accordo tra Regione Emilia-Romagna e Snam Rete Gas S.p.A., ai sensi dell’art. 3, comma 10, della legge regionale n. 4/2007, per la determinazione del numero e della tipologia delle interferenze con l’applicazione della metodologia indicata al punto precedente;

h) che, sulla base delle norme richiamate, Snam Rete Gas S.p.A. ha trasmesso la cartografia informatizzata dei metanodotti Snam Rete Gas S.p.A. ricadenti sul territorio regionale. La rete dei gasdotti trasmessa, seppur inserita in un sistema georiferito, non può essere considerata con un livello di precisione tale da determinarne un’interferenza con le aree demaniali priva di incertezze in quanto la posizione della stessa sulla rappresentazione planimetrica non è conseguente ad un rilevamento con il G.P.S. sul territorio, bensì ottenuta digitalizzando i metanodotti così come riportati sulle preesistenti tavolette IGM 1:25.000 e CTR 1:10.000 la posizione pertanto della rete Snam Rete Gas S.p.A. deve essere considerata indicativa;

i) che la quantificazione del dovuto è stata effettuata applicando la metodologia sopra indicata per la determinazione del numero e della tipologia delle interferenze, come risultante dal documento agli atti delle Parti, e che alle interferenze così come determinate è stato applicato il canone previsto dalla L.R. 4/07, e successive modificazioni;

l) che la Regione Emilia-Romagna e Snam Rete Gas S.p.A. hanno ritenuto di regolare con l’Accordo l’intera gestione tecnico-amministrativa oltre che le modalità di pagamento dei canoni concessori legati alle interferenze tra i metanodotti di Snam Rete Gas S.p.A. ed il demanio idrico;

m) che Snam Rete Gas S.p.A. ha presentato istanza di rinnovo, in data 05/12/2018 assunta a prot. n. PGDG/2018/17209 e dunque nei termini, dell’accordo sostitutivo delle concessioni per le occupazioni di aree del demanio idrico gestite dalla Regione Emilia-Romagna tramite ARPAE;

n) che la DGR 2363/2016 ha previsto, in attuazione della L.R. 13/2015, che la competenza regionale alla gestione amministrativa del demanio idrico sia svolta tramite ARPAE;

o) che le modifiche del comma 10 dell’art. 3 della L.R. 4/2007, operate dalla L.R. 11/2018, hanno confermato la possibilità di stipulare gli accordi sostitutivi;

p) che il presente costituisce rinnovo dell’Accordo sostitutivo stipulato 08/03/2010, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 della legge n. 241/1990, dei singoli procedimenti concessori per le interferenze esistenti tra i metanodotti di Snam Rete Gas S.p.A. ed il demanio idrico in gestione alla Regione Emilia-Romagna tramite ARPAE, come da legge regionale 13/2015;

q) che l’applicazione del presente Accordo costituisce per entrambe le parti strumento di semplificazione nella gestione delle pratiche per le interferenze tra la rete dei metanodotti Snam Rete Gas S.p.A. ed il demanio idrico e certezza nella quantificazione e pagamento dei canoni;

r) che la stipulazione del presente Accordo comporta l’impegno delle parti a non dare luogo a contestazioni per i rapporti oggetto dello stesso, con conseguente abbattimento della possibilità di contenzioso futuro e dei relativi oneri. 

Tutto ciò premesso, ARPAE e Snam Rete Gas S.p.A. convengono e stipulano quanto segue, costituendo parte integrante e sostanziale dell’Accordo:

Articolo 1

Concessione per interferenze esistenti

Il presente Accordo ha validità di accordo sostitutivo, ai sensi dell’art. 11 della legge 241/90, della concessione di occupazione di area demaniale per tutte le interferenze esistenti tra la rete dei metanodotti di Snam Rete Gas S.p.A. ed il demanio idrico, per il quale la funzione di gestione amministrativa è esercitata tramite ARPAE, ai sensi della L.R. 13/2015.

Resta fermo l’impegno di Snam Rete Gas S.p.A. ad effettuare sugli impianti oggetto dell’Accordo previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni amministrative e senza oneri per l’amministrazione, le modificazioni e gli adeguamenti necessari per renderli compatibili con le norme tecniche e le esigenze di sicurezza idraulica, qualora se ne verificasse la necessità.

Articolo 2

Canoni demaniali

Il canone tiene conto di tutte le interferenze rientranti nel presente Accordo tra la rete dei metanodotti di Snam Rete Gas S.p.A. ed il demanio idrico della Regione ed è da ritenersi comprensivo di ogni onere dovuto alla Regione Emilia-Romagna a titolo di canone connesso all’occupazione con metanodotti delle aree demaniali.

Si concorda la possibilità di effettuare il pagamento di tre annualità in un’unica soluzione entro il 31 marzo di ogni triennio.

Alla scadenza di ogni triennio, il canone verrà adeguato al variare della consistenza della rete dei gasdotti, così come risultante dalla ricognizione puntuale delle nuove interferenze costruite, di quelle dismesse nel triennio di riferimento e da eventuali variazioni dovute a migliore definizione cartografica delle interferenze esistenti.

Sarà cura di Snam Rete Gas S.p.A. comunicare e dettagliare a ARPAE entro il 31 gennaio di ogni anno la variazione della consistenza della propria rete aggiornata all’anno precedente per permettere il confronto e la verifica dei dati in possesso dell’Amministrazione regionale.

Il canone dovuto per le nuove interferenze è corrisposto al momento dell’adeguamento triennale, con corresponsione da parte di Snam Rete Gas S.p.A. dell’interesse legale maturato con decorrenza dall’annualità in cui le opere sono state autorizzate con il nulla osta di cui all’art.4.

Le annualità di ogni triennio sono aggiornate o rivalutate ai sensi dell’ art. 8 della L.R. 2/2015.

Per il pagamento anticipato della seconda e terza annualità è scomputato l’interesse legale vigente al momento dell’adeguamento triennale.

Arpae adegua il canone con determinazione che approva le variazioni della consistenza della rete nel triennio e applica i criteri di cui all’art. 8 della L.R. 2/2015 e i tassi di interesse, come sopra specificato.

Articolo 3

Polizza fideiussoria e depositi cauzionali versati

A garanzia delle occupazioni oggetto del presente Accordo, Snam Rete Gas S.p.A. si impegna a stipulare, entro 60 giorni dalla sottoscrizione dello stesso, fideiussione bancaria o assicurativa rinnovata ogni tre anni per una somma pari all’importo della prima annualità del canone del triennio.

L’importo della fideiussione è aggiornato alla scadenza della stessa, in relazione al variare dell’importo unitario fissato ai sensi dell’art. 2.

Articolo 4

Richieste per nuove interferenze

A seguito della L.R. 13/2015 e della soppressione dei Servizi Tecnici di Bacino la competenza al rilascio dei nulla osta idraulici è passata in capo all’Agenzia Regionale per la Sicurezza del Territorio e Protezione Civile (ARSTePC), mentre spetta ad ARPAE l’approvazione dell’elenco dei nuovi attraversamenti per i quali è stato emesso il nulla osta, l’aggiornamento del canone e la determinazione delle spese istruttorie.

ARPAE si impegna al rilascio del nulla osta entro 60 giorni dalla data di ricezione della domanda presentata con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni allegate (Allegato A), tale da consentire l’immediato inizio dei lavori di costruzione/manutenzione dei metanodotti, precisando contestualmente a Snam Rete Gas S.p.A. l’ammontare del canone relativo.

Le ARSTePC territorialmente competenti potranno integrare nel nulla osta rilasciato le prescrizioni tecniche contenute nella documentazione tecnica allegata in relazione alle specificità dell’area interessata dall’interferenza o dalle caratteristiche di quest’ultima.

Eventuali modifiche a tale documentazione potranno essere concordate in futuro a fronte di incompatibilità con il quadro legislativo o regolamentare di riferimento o di innovazioni tecniche, e dovranno essere condivise dalle parti e formalizzate attraverso comunicazione scritta.

Le spese istruttorie dovute in relazione alle istanze per le nuove interferenze o la sostituzione/modificazione di interferenze esistenti sono corrisposte in occasione del versamento triennale del canone.

Articolo 5

Modificazioni e spostamenti degli impianti interferenti

ARPAE potrà, per esigenze di pubblico interesse correlate ad esigenze di polizia idraulica e/o alla connessa pubblica incolumità, chiedere a Snam Rete Gas S.p.A. di procedere, senza oneri per l’Amministrazione, a modificazioni e spostamenti degli impianti interferenti.

Resta parimenti salva per Snam Rete Gas S.p.A. la possibilità di modificare/adeguare le proprie infrastrutture di trasporto gas, per renderle compatibili con le norme tecniche, le esigenze di sicurezza o gli assetti della propria rete, chiedendo, ove necessario, il rilascio del nulla osta idraulico con le modalità di cui all’art. 4.

Articolo 6

Durata

La durata del presente Accordo è determinata in anni 9, salvo incompatibilità con il quadro legislativo o regolamentare di riferimento non superabile con un adeguamento, di cui all’art. 7.

Articolo 7

Adeguamenti ed integrazioni dell’Accordo

Nell’ipotesi in cui il contenuto del presente Accordo divenga incompatibile con il quadro legislativo o regolamentare di riferimento, l’ARPAE e Snam Rete Gas S.p.A. si impegnano reciprocamente a cercare le soluzioni per l’adeguamento o la modifica dell’Accordo al fine di renderlo compatibile con il mutato quadro normativo.

Con riferimento alle nuove interferenze, il presente Accordo si ritiene integrato mediante la formale approvazione, da parte della ARPAE, dell’elenco delle nuove interferenze realizzate che Snam Rete Gas S.p.A. trasmette entro il termine di cui al precedente articolo 2.

Articolo 8

Clausola "Responsabilità amministrativa e anticorruzione"

ARPAE e la Società Snam Rete Gas dichiarano di conoscere e di impegnarsi a rispettare la normativa anticorruzione, nonché di aver adottato e di rispettare i rispettivi documenti di attuazione, nello specifico, per SNAM la “Linea Guida Anticorruzione” il “Codice Etico” e il “Modello 231” e per ARPAE il “Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza”, il “Codice Etico” e il “Modello 231”, come pubblicati e resi noti sui rispettivi siti Internet.

Articolo 9

Clausola “Privacy”

Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy e del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), recepito al D.Lgs. 10/08/2018 n. 101, le Parti convengono che i dati personali relativi a ciascun contraente acquisiti al momento della sottoscrizione del presente Accordo e successivamente nel prosieguo del medesimo, saranno sottoposti a trattamento, anche automatizzato, per tutte le finalità strettamente connesse alla stipulazione e successiva gestione del presente rapporto convenzionale, nonché per tutti i conseguenti necessari relativi adempimenti di legge.

Le Parti si danno altresì reciproco atto che i dati saranno trattati solo per il tempo necessario alla finalità indicata nel rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5.1.c) GDPR ed eventualmente conservati per un periodo successivo per rispondere ad esigenze di natura amministrativa e contabile/fiscale nonché per i tempi necessari a far valere eventuali diritti in giudizio. Le Parti del presente atto riconoscono reciprocamente il diritto di accesso, retifica, cancellazione, limitazione del trattamento, nonché il diritto alla portabilità dei dati stessi, nelle ipotesi in cui il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, e di opposizione, secondo quanto previsto agli artt. 15-22 del citato GDPR.

Resta espressamente inteso che ciascuna parte dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto.

Articolo 10

Registrazione

Le spese di registrazione del presente Accordo sono a carico di Snam Rete Gas S.p.A..

Per ARPAE Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli

Per Snam Rete Gas S.p.A Simone Nobili

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