n.214 del 24.06.2020 periodico (Parte Seconda)

Fondo regionale per l'accesso all'abitazione in locazione di cui agli artt. 38 e 39 della l.r. n. 24/2001 e ss.mm.ii. - Criteri di gestione dell'anno 2020 e riparto e concessione delle risorse finanziarie a titolo di trasferimento per l'anno 2020

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

  • la Legge n. 431 del 9/12/1998, ed in particolare l'art. 11, che ha istituito il Fondo nazionale per la locazione per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, di seguito denominato Fondo nazionale, e successive modifiche;
  • la Legge Regionale n. 24 del 08/08/2001 e ss.mm.ii., ed in particolare gli artt. 38 e 39 che hanno istituito il Fondo regionale per l’accesso all’abitazione in locazione;
  • il Decreto del Ministero delle infrastrutture e Trasporti del 7/6/1999, con il quale sono stati fissati i criteri minimi di 
accesso al fondo nazionale;
  • il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 14 settembre 2005 che ha definito i criteri di riparto alle Regioni delle risorse presenti sul Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione di cui alla legge 
n. 431/1998;
  • il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 195 del 6 maggio 2020 registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 2020 al n. 2310, con il quale sono state ripartite alle Regioni le somme stanziate sul Fondo nazionale assegnando alla Regione Emilia-Romagna € 14.971.515,92;

Preso atto che il quadro delle risorse complessivamente disponibili per il Fondo regionale per l’accesso all’abitazione in locazione pari complessivamente ad € 14.971.515,92 è così articolato:

  • Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione di cui alla legge n. 431/1998: € 4.971.515,92;
  • Fondo regionale per l’accesso all’abitazione in locazione di cui alla L.R. n. 24/2001: € 10.000.000,00;

Considerato che l’art. 11 della legge n. 431/1998:

1) al comma 1, ha istituito il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e al comma 3 ha stabilito che le somme assegnate al Fondo possono essere utilizzate per:

a) la concessione ai conduttori di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione;

b) “e, tenendo conto anche della disponibilità del Fondo, per sostenere le iniziative intraprese dai Comuni e dalle Regioni anche attraverso la costituzione di agenzie o istituti per la locazione o fondi di garanzia o attraverso attività di promozione in convenzione con imprese di costruzione ed altri soggetti imprenditoriali, cooperative edilizie per la locazione, tese a favorire la mobilità nel settore della locazione, attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione a canoni concordati, ovvero attraverso la rinegoziazione delle locazioni esistenti per consentire alle parti, con il supporto delle organizzazioni di rappresentanza dei proprietari e degli inquilini, la stipula di un nuovo contratto a canone inferiore”;

2) al comma 7, stabilisce che le Regioni ripartiscono ai Comuni le risorse presenti sul Fondo nazionale;

Considerato altresì che l'art. 38 e l'art. 39 della Legge Regionale n. 24/2001 e ss.mm.ii., disciplinano la materia relativa al Fondo regionale per l’accesso all’abitazione in locazione demandando ad un provvedimento della Giunta Regionale la definizione dei criteri di riparto fra i Comuni delle risorse e le modalità di funzionamento del Fondo;

Preso atto che si rende necessario procedere al riparto delle risorse presenti sul bilancio regionale (risorse statali + regionali) complessivamente pari ad € 14.971.515,92;

Ritenuto, per una gestione più efficiente delle risorse, di individuare come beneficiari delle risorse complessivamente disponibili per Distretto indicate nella colonna “Risorse finanziarie trasferite” dell’Allegato C) alla presente deliberazione, i Comuni di cui all’Allegato C) stesso indicati nella colonna “Enti gestori”;

Ritenuto di ripartire ai Comuni le risorse complessive in base ai seguenti parametri e criteri:

  • per il 50% in proporzione al numero complessivo di famiglie residenti nei Distretti sociosanitari al 1/1/2019 (Fonte: Regione Emilia-Romagna);
  • per il 25% in proporzione alle risorse attribuite ai Comuni di cui all’allegato C), colonna B (Riparto1), della propria deliberazione n. 1815/2019 (Fonte: Regione Emilia-Romagna);
  • per il 25% in proporzione al numero di nuclei che hanno richiesto un ISEE nel 2018 e che risultano in affitto, con ISEE compreso tra 0 ed € 17.154,00 esclusi i nuclei ERP (Fonte: Regione Emilia-Romagna);

Considerato inoltre che:

  • l’emergenza sanitaria causata dal virus COVID-19 ha pesanti ricadute sui bilanci famigliari che stanno registrando riduzioni nel loro ammontare a causa di perdita o consistente riduzione dei redditi da lavoro;
  • da alcuni Enti gestori delle risorse di cui alla propria deliberazione n. 1815/2019 è pervenuta comunicazione che le graduatorie definite ai sensi della sopra citata propria deliberazione contengono ancora domande prive di concessione di un contributo;
  • l'emergenza sanitaria causata dal COVID-19 ha ricadute sulla operatività dei CAAF che sono le strutture che offrono assistenza alle persone ed alle famiglie nella compilazione e nell’inoltro della DSU, necessaria per poter avere la attestazione del valore ISEE del nucleo famigliare;

Ritenuto di definire l’utilizzo delle risorse concesse con il presente atto deliberativo secondo il seguente schema:

  • una quota, denominata “Quota Scorrimento”, comunque non superiore al 50% di quanto concesso al Comune Ente gestore di cui all’Allegato C) del presente atto deliberativo, può essere destinata allo scorrimento delle graduatorie formulate ai sensi della propria deliberazione n. 1815/2019;
  • la quota rimanente, denominata “Quota Allegato A”, di quanto attribuito al Comune di cui all’Allegato B) (colonna “Enti” e “Risorse finanziarie attribuite”) del presente atto deliberativo, deve essere destinata a concedere i contributi per le finalità di cui all’Allegato A);
  • la “Quota Allegato A” deve essere utilizzata secondo il seguente ordine di priorità: almeno il 50% di tale quota deve essere riservato, per i primi 3 mesi dalla data di approvazione del presente atto deliberativo, alla Linea di intervento 2 (rinegoziazioni dei canoni); allo scadere di tale periodo, è data facoltà ai Comuni di utilizzare eventuali risorse giacenti per la Linea di intervento 1 (contributi diretti). Tale vincolo non si applica ai Comuni la cui “Quota Allegato A” risultasse inferiore a € 5.000,00;

Ritenuto altresì, anche allo scopo di una più efficace gestione delle risorse, di stabilire che:

  • la gestione delle risorse complessivamente concesse con il presente atto deliberativo è affidata agli enti (“Enti gestori”) di cui all’Allegato C), colonna “Enti gestori”;
  • l’utilizzo delle risorse a disposizione di cui all’alinea precedente deve avvenire in un ambito sovracomunale coincidente con il territorio dei Distretti socio–sanitari per quanto attiene la “Quota Scorrimento”; per quanto attiene la “Quota Allegato A” essa potrà essere utilizzata a livello distrettuale o comunale, fino alla concorrenza della quota di competenza di ciascun comune;
  • gli enti gestori delle risorse di cui al primo alinea in accordo con i Comuni del Distretto socio–sanitario specificano nel dettaglio le modalità di gestione, definendo in particolare gli aspetti lasciati alla discrezionalità dei Comuni;
  • le eventuali economie relative al Fondo regionale per l’accesso all’abitazione in locazione (artt. 38 e 39 della L.R. 
n. 24/2001 e ss.mm.ii.) e realizzate a qualsiasi titolo e relative ai fondi ripartiti con proprie deliberazioni n. 1414/2014, n. 1214/2015, n. 1417/2017 e n. 1815/2019, già a disposizione dei Comuni, devono essere utilizzate per gli interventi previsti dal presente atto deliberativo;
  • l’attività di gestione delle risorse concesse deve concludersi entro il 31/12/2020 e rendicontata entro il 28/2/2021;
  • la rendicontazione della gestione delle risorse (somme concesse con il presente atto deliberativo ed eventuali economie del Fondo regionale per l’accesso all’abitazione in locazione) dovrà avvenire secondo le modalità da definirsi con successiva Circolare del Dirigente del Servizio regionale competente per materia;
  • i Comuni non sono obbligati a partecipare con proprie risorse al cofinanziamento del Fondo regionale per l’accesso all’abitazione in locazione disciplinato dal presente atto affinché, ove vi siano risorse proprie disponibili, possano attuare politiche sociali integrative, in particolare rivolte ai nuclei non inclusi nella applicazione del presente provvedimento;
  • i nuclei familiari in possesso dei requisiti per la partecipazione al bando di cui all’Allegato A) possono presentare domanda anche se già presenti nelle graduatorie formulate ai sensi della propria deliberazione n. 1815/2019; fermo restando che è ammessa la erogazione di un unico contributo a valere o sulla “Quota Scorrimento” o sulla “Quota Allegato A”;

Dato atto che la nota di chiarimento prot. U.0005165 del 14/5/2020 a firma del Direttore della Direzione Generale per la Condizione Abitativa, in attuazione del combinato disposto dell’art. 1, comma 21, della L. n. 205/2017, e dell’articolo 65, comma 2-quater, del D.lgs. n. 18 del 17 marzo 2020 convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27, precisa che è consentito ai Comuni l’utilizzo di risorse a valere sul Fondo Morosità Incolpevole non spese successivamente alla data del 1° luglio 2019 e non oggetto di atti di programmazione;

Preso atto che i seguenti Comuni hanno comunicato di avere conferito la funzione in materia di Politiche abitative all’Unione di Comuni chiedendo contestualmente che pertanto la concessione dei fondi avvenga a favore non del Comune ma della Unione di Comuni:

  • Comune di Cesena con nota ns. protocollo n. 0478360 del 28/6/2017: Unione di Comuni Valle del Savio;
  • Comune di Lugo con mail del 25/10/2016: Unione di Comuni della Bassa Romagna;
  • Comune di Pavullo nel Frignano con mail del 22/8/2017: Unione di Comuni del Frignano;
  • Comune di Faenza con nota ns. Protocollo n. PG/2019/0750988 del 9/10/2019: Unione di Comuni Romagna Faentina;
  • Comune di Sassuolo con nota ns. protocollo PG/2019/0863606 del 22/11/2019: Unione di Comuni del Distretto ceramico;
  • Comune di Savignano sul Rubicone con nota ns. protocollo PG/2019/0828607 del 7/11/2019: Unione di Comuni Rubicone e Mare;
  • Comune di Vignola con nota ns. protocollo PG/2019/0861724 del 22/11/2019: Unione di Comuni Terre di Castelli;

Ritenuto, al fine di consentire un più efficiente utilizzo delle risorse, di accogliere la richiesta dei sopracitati Comuni e di concedere il contributo di cui al presente atto all’Unione di Comuni come meglio specificato nell’Allegato C) al presente atto deliberativo;

Ritenuto di dare attuazione a quanto previsto dagli artt. 38 e 39 della legge regionale n. 24/2001 e ss.mm.ii., in merito al Fondo regionale per l’accesso all’abitazione in locazione mediante quanto stabilito nel presente atto deliberativo e nell’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;

Visti:

  • la L.R. 15/11/2001 n. 40 per quanto di competenza;
  • la L.R. 26/11/2001 n. 43 e ss.mm.ii.;
  • il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto:

  • di procedere, in base al riparto di cui sopra, alla concessione a favore dei Comuni e delle Unioni di Comuni di cui all'Allegato C) delle somme specificate nel medesimo allegato (colonna “Risorse finanziarie trasferite”), per l'importo complessivo di € 14.971.515,92 a titolo di trasferimento;
  • di assumere il relativo impegno di spesa a favore dei Comuni e delle Unioni di Comuni di cui all'alinea precedente, per la somma di € 14.971.515,92, in quanto ricorrono gli elementi di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., in ragione della tipologia di spesa trattandosi di risorse finanziarie attribuite a titolo di trasferimento per la costituzione di fondi destinati al sostegno alla locazione ed avuto riferimento al processo decisionale di liquidazione della spesa disposto con il presente atto;

Dato atto che l’importo di € 14.971.515,92 trova copertura finanziaria:

- quanto ad € 10.000.000,00 sul capitolo 32038 “CONTRIBUTI PER L'ACCESSO ALL'ABITAZIONE IN LOCAZIONE - FONDO REGIONALE (ART. 38, L.R. 8 AGOSTO 2001, N.24)” del Bilancio finanziario gestionale 2020-2022 anno di previsione 2020 approvato con propria deliberazione n. 2386 del 9 dicembre 2019 che presenta la necessaria disponibilità;

- quanto ad € 4.971.515,92 sul capitolo 32040 "CONTRIBUTI INTEGRATIVI DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (ART. 11, LEGGE 9 DICEMBRE 1998, N.431) - MEZZI STATALI” del Bilancio finanziario gestionale 2020-2022 anno di previsione 2020 approvato con propria deliberazione n. 2386 del 9 dicembre 2019 che presenta la necessaria disponibilità;

Dato atto, inoltre, che alla liquidazione delle risorse finanziarie di cui all'alinea precedente provvederà con proprio atto formale il Dirigente competente ai sensi della normativa contabile vigente al verificarsi della condizione prevista nel dispositivo del presente provvedimento;

Preso atto che la procedura del conseguente pagamento disposto con il presente atto è compatibile con le prescrizioni previste all’art. 56, comma 6, del citato D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

Considerato che il presente atto deliberativo determina nel dettaglio le modalità di utilizzo delle risorse per cui non si rendono necessari ulteriori atti di programmazione;

Considerato che la fattispecie delle attività oggetto del presente provvedimento non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 11 “Codice unico di progetto degli investimenti pubblici” della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”;

Visti:

  • il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;
  • la propria deliberazione n. 468/2017 “Il sistema dei controlli nella Regione Emilia-Romagna”;
  • la propria deliberazione n. 83 del 21 gennaio 2020 avente ad oggetto: “Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022”, comprensivo dell’allegato D Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 
n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022”;

Richiamate le proprie deliberazioni n. 2416/2008 e ss.mm.ii., e n. 1059/2018;

Viste le Circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Dato atto dell’allegato visto di regolarità contabile;

Su proposta della Vicepresidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna;

A voti unanimi e palesi

delibera

1. di dare attuazione per l'anno 2020, con decorrenza dalla avvenuta esecutività del presente atto, alle disposizioni degli artt. 38 e 39 della Legge Regionale n. 24/2001 e ss.mm.ii., in merito al Fondo regionale per l’accesso all’abitazione in locazione mediante quanto disposto nel presente atto deliberativo e nell’Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;

2. di individuare come beneficiari dei finanziamenti stanziati sul Fondo regionale per l'accesso all’abitazione in locazione (fondi statali + fondi regionali) nell’anno 2020 complessivamente pari ad € 14.971.515,92 e concessi con il presente atto deliberativo, gli enti di cui all'Allegato C) (colonna “Enti gestori”) come descritto nelle premesse del presente atto;

3. i definire i parametri ed i criteri per la ripartizione così come descritti nelle premesse del presente atto e di ripartire e concedere a favore dei Comuni e delle Unioni di Comuni di cui all’Allegato C) (colonna “Enti gestori”), le risorse finanziarie a titolo di trasferimenti complessivamente pari a € 14.971.515,92 come meglio dettagliato nell’Allegato C) (colonna “Risorse finanziarie trasferite”);

4. di imputare la spesa complessiva di € 14.971.515,92 nel seguente modo:

  • quanto a € 10.000.000,00 registrata al n.7213 di impegno sul capitolo 32038“CONTRIBUTI PER L'ACCESSO ALL'ABITAZIONE IN LOCAZIONE - FONDO REGIONALE (ART. 38, L.R. 8 AGOSTO 2001, N.24).” del Bilancio finanziario gestionale 2020-2022 anno di previsione 2020 approvato con propria deliberazione n. 2386 del 9 dicembre 2019 che presenta la necessaria disponibilità;
  • quanto ad € 4.971.515,92 registrata al n.7214 di impegno sul capitolo 32040" CONTRIBUTI INTEGRATIVI DI SOSTEGNO PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (ART. 11, LEGGE 9 DICEMBRE 1998, N.431) - MEZZI STATALI.” del Bilancio finanziario gestionale 2020-2022 anno di previsione 2020 approvato con propria deliberazione n. 2386 del 9 dicembre 2019 che presenta la necessaria disponibilità;

5. di dare atto che in attuazione del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., la stringa concernente la codificazione della Transazione elementare, come definita dal citato decreto, in relazione ai soggetti beneficiari ed ai capitoli di spesa, risulta essere la seguente:

Missione 12 - Programma 03 - Codice economico 
U.1.04.01.02.003-U.1.04.01.02.005 - COFOG 10.6 - Transazioni UE 8 - SIOPE 1040102003-1040102005 - C.I. spesa 3 - Gestione ordinaria 3;

6. di dare atto che alla liquidazione delle risorse finanziarie concesse con il presente provvedimento a titolo di trasferimento provvederà in un’unica soluzione il Dirigente regionale 
competente ai sensi della normativa contabile vigente ad avvenuta pubblicazione di cui al successivo punto 11;

7. di stabilire che:

  • la gestione delle risorse complessivamente concesse è affidata agli enti (“Enti gestori”) di cui all’Allegato C) (colonna “Enti gestori”);
  • l’utilizzo delle risorse a disposizione di cui all’alinea precedente deve avvenire in un ambito sovracomunale coincidente con il territorio dei Distretti socio-sanitari per quanto attiene la “Quota Scorrimento”; mentre per quanto attiene la “Quota Allegato A” (somme attribuite ai Comuni di cui all’Allegato B) colonne “Enti” e “Risorse finanziarie attribuite”) essa potrà essere utilizzata a livello distrettuale o comunale, fino alla concorrenza della quota di competenza di ciascun comune;
  • gli Enti gestori delle risorse di cui al primo alinea in accordo con i Comuni del Distretto socio-sanitario specificano nel dettaglio le modalità di gestione, definendo in particolare gli aspetti lasciati alla discrezionalità dei Comuni;
  • una quota, denominata “Quota Scorrimento”, comunque non superiore al 50% di quanto concesso al Comune Ente gestore di cui all’Allegato C) con il presente atto deliberativo, può essere destinata allo scorrimento delle graduatorie formulate ai sensi della propria deliberazione n. 1815/2019;
  • la quota rimanente, denominata “Quota Allegato A”, di quanto attribuito al Comune di cui all’Allegato B) (colonna “Enti” e “Risorse finanziarie attribuite”) con il presente atto deliberativo deve essere destinata a concedere i contributi per le finalità di cui all’Allegato A);
  • la “Quota Allegato A” deve essere utilizzata secondo il seguente ordine di priorità: almeno il 50% di tale quota deve essere riservato, per i primi 3 mesi dalla data di approvazione del presente atto deliberativo, alla Linea di intervento 2 (rinegoziazioni dei canoni); allo scadere di tale periodo, è data facoltà ai Comuni di utilizzare eventuali risorse giacenti per la Linea di intervento 1 (contributi diretti). Tale vincolo non si applica ai Comuni la cui “Quota Allegato A” risultasse inferiore a euro 5.000,00;
  • le eventuali economie relative al Fondo regionale per l’accesso all’abitazione in locazione (artt. 38 e 39 della L.R. 
n. 24/2001 e ss.mm.ii.) e realizzate a qualsiasi titolo e relative ai fondi ripartiti con proprie deliberazioni n. 1414/2014, n. 1214/2015, n. 1417/2017 e n. 1815/2019, già a disposizione dei Comuni, devono essere utilizzate per gli interventi previsti dal presente atto deliberativo;
  • l’attività di gestione delle risorse concesse deve concludersi entro il 31/12/2020 e rendicontata entro il 28/2/2021;
  • i nuclei familiari in possesso dei requisiti per la partecipazione al bando di cui all’Allegato A) possono presentare domanda anche se già presenti nelle graduatorie formulate ai sensi della propria deliberazione n. 1815/2019, fermo restando che è ammessa la erogazione di un unico contributo a valere o sulla “Quota Scorrimento” o sulla “Quota Allegato A”;
  • la rendicontazione della gestione delle risorse (somme concesse con il presente atto deliberativo ed eventuali economie del Fondo regionale per l’accesso all’abitazione in locazione) dovrà avvenire secondo le modalità da definirsi con successiva Circolare del Dirigente del Servizio regionale competente per materia;
  • i Comuni non sono obbligati a partecipare con proprie risorse al cofinanziamento del Fondo regionale per l’accesso all’abitazione in locazione disciplinato dal presente atto affinché, ove vi siano risorse proprie disponibili, possano attuare politiche sociali integrative, in particolare rivolte ai nuclei non inclusi nella applicazione del presente provvedimento;

8. di dare atto che la nota di chiarimento prot. U.0005165 del 14/5/2020 a firma del Direttore della Direzione Generale per la Condizione Abitativa, in attuazione del combinato disposto dell’art. 1 comma 21 della L. n. 205/2017, e dell’articolo 65, comma 2-quater, del D.lgs. n. 18 del 17 marzo 2020 convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27, precisa che è consentito ai Comuni l’utilizzo di risorse a valere sul Fondo Morosità Incolpevole non spese successivamente alla data del 1° luglio 2019 e non oggetto di atti di programmazione;

9. di demandare ad un atto del dirigente competente per materia la correzione di eventuali errori materiali del presente atto deliberativo;

10. di dare atto, infine, che si provvederà agli adempimenti previsti dall’art. 56, comma 7, del citato D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

11. di disporre la pubblicazione ai sensi dell’art. 26 comma 2, del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. e l’ulteriore pubblicazione prevista dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del medesimo D.lgs.;

12. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia–Romagna Telematico.

Allegato A)

Disposizioni per il funzionamento del Fondo regionale per l’accesso all’abitazione in locazione (L.R. n. 24/2001, artt. 38 e 39) – Anno 2020

INTERVENTO 1) – CONTRIBUTI DIRETTI

Finalità

Le risorse sono destinate a sostenere le famiglie in difficoltà nel pagamento dei canoni di locazione ad uso abitativo in conseguenza della emergenza sanitaria causata dal virus Covid-19.

Beneficiari

Possono fare richiesta i soggetti aventi ISEE compreso tra 0 e 3.000,00 €, nonché i soggetti che hanno subito un calo del reddito causato dell’emergenza COVID-19, con un limite di ISEE fino a 35.000,00 €.

La perdita o diminuzione rilevante del reddito è dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alle seguenti motivazioni:

  • cessazione o mancato rinnovo del rapporto di lavoro subordinato o atipico (ad esclusione delle risoluzioni consensuale o di quelle avvenute per raggiunti limiti di età),
  • cassa integrazione, sospensione o consistente riduzione dell’orario di lavoro per almeno 30 gg.,
  • cessazione, sospensione o riduzione di attività libero professionale o di impresa registrata;
  • lavoratori o lavoratrici stagionali senza contratti in essere ed in grado di documentare la prestazione lavorativa nel 2019;
  • malattia grave o decesso di un componente del nucleo familiare.

Eventuali ulteriori o diverse motivazioni devono comunque essere espressamente riconducibili all’emergenza COVID-19.

Il cambiamento della situazione lavorativa deve essersi verificato a partire dal 10/03/2020 (data di entrata in vigore delle disposizioni del DPCM del 9/3/2020 c.d. "Io resto a casa”).

La riduzione del reddito familiare calcolato sui mesi di marzo, aprile e maggio 2020 deve essere almeno del 20% rispetto al reddito trimestrale medio 2019 (calcolato secondo la seguente formula: “reddito del nucleo familiare 2019”/12 x 3).

Tale riduzione deve essere autocertificata, da un componente del nucleo ISEE ai sensi del DPR n. 445/2000 con le conseguenze anche penali in caso di dichiarazione fraudolenta, e supportata dalla presentazione di adeguata documentazione (buste paga, certificazioni del datore di lavoro, fatture ecc.) per le successive verifiche da parte del Comune, con il supporto delle associazioni sindacali ove richiesto.

Il reddito familiare 2020 è calcolato sulle buste paga o sul fatturato per il periodo indicato.

Il contributo è di norma erogato al locatario.

Entità del contributo

Il contributo massimo elargibile, comunque, non superiore ad € 1.500,00, è pari ad una percentuale su 3 mensilità di canone in relazione al calo di reddito o fatturato registrato, e precisamente:

- calo >20% e <_40%: 40%

- calo >40% e <_70%: 70%

- calo >70%: 100%

INTERVENTO 2) – RINEGOZIAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE

Finalità

Sono concessi contributi nel caso di rinegoziazione delle locazioni esistenti con riduzione dell’importo del canone oppure di modificazione della tipologia contrattuale, sempre con riduzione dell’importo del canone, ivi inclusa la stipula di nuovi contratti a canone concordato.

Beneficiari

Nuclei familiari aventi ISEE compreso tra 0 e 35.000€, eventualmente rimodulabile dal Distretto/Comune nel caso in cui già disponga di propri regolamenti o protocolli per le rinegoziazioni.

Il contributo è erogato una tantum al locatore.

Tipologia di rinegoziazione ed entità contributo (legge n. 431/1998)

Nel caso di:

1) Riduzione dell’importo del canone di locazione libero (art. 2, comma 1) o concordato (art. 2, comma 3) o transitorio (art. 5)

La riduzione deve essere applicata per una durata minima stabilita dal Distretto/Comune, comunque, non inferiore a 6 mesi.

La riduzione del canone deve essere:

  • se l’immobile è sito in un Comune ATA: di almeno il 20% del canone originario se a canone libero, di almeno il 10% se a canone concordato;
  • se l’immobile è sito in un Comune non ATA: di almeno il 10% del canone originario.

Il contributo è pari:

  • per i Comuni ATA: al 70% dell’importo della riduzione del canone, per un contributo massimo, comunque, non superiore a € 2.000;
  • per i Comuni non ATA: al 50% dell’importo della riduzione del canone, per un contributo massimo, comunque, non superiore a € 1.500; 

2) Riduzione dell’importo del canone con modifica della tipologia contrattuale da libero (art. 2, comma 1) o transitorio (anche studenti) (art. 5) a concordato (art. 2, comma 3)

Il contributo è pari al 70% dell’importo della riduzione del canone calcolata sui primi 12 mesi, per un contributo massimo, comunque, non superiore a € 2.500.

La riduzione del canone è calcolata tra il canone annuo del contratto originario e il nuovo canone annuo percepito, come definito dagli accordi territoriali. 

3) Stipula di nuovo contratto concordato (art. 2, comma 3) per alloggi sfitti

Il contributo è pari al 50% del canone concordato per i primi 18 mesi, per un contributo massimo, comunque, non superiore a € 3.000. Il canone concordato mensile massimo ammesso è fissato in € 700. L’alloggio deve essere sfitto alla data di approvazione del presente bando.

Altri requisiti comuni agli interventi 1) e 2)

Requisiti per l’accesso

Sono ammessi al contributo i nuclei famigliari ISEE in possesso dei seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda:

A1) Cittadinanza italiana; oppure:

A2) Cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione europea; oppure:

A3) Cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione europea per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno di durata di almeno 1 anno o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D. Lgs. n. 286/98 e successive modifiche;

B) Valore ISEE ordinario oppure corrente per l’anno 2020 non superiore ad € 35.000,00.

Nel caso di mancanza di valore ISEE 2020, il richiedente può dichiarare un valore presunto ISEE, comunque nel limite sopra individuato, impegnandosi a presentare un ISEE 2020 entro il 30/10/2020. Nel caso si riscontri un valore ISEE 2020 superiore al limite di accesso oppure nel caso in cui il richiedente non consegni l’ISEE nel termine previsto, il richiedente dovrà restituire l’intero importo del contributo al Comune.

C1) Titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo (con esclusione delle categorie catastali A/1, A/8, A/9) redatto ai sensi dell’ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato. In caso di contratto in corso di registrazione presso l’Agenzia delle Entrate, sono ammessi a contributo i contratti con la relativa imposta pagata; oppure:

C2) titolarità di un contratto di assegnazione in godimento di un alloggio di proprietà di Cooperativa di abitazione con esclusione della clausola della proprietà differita. La sussistenza delle predette condizioni deve essere certificata dal rappresentante legale della Cooperativa assegnante;

Casi di esclusione dal contributo

Sono cause di esclusione dal contributo le seguenti condizioni del nucleo famigliare ISEE:

1) avere avuto nel medesimo anno la concessione di un contributo del Fondo per l’”emergenza abitativa” derivante dalle deliberazioni della Giunta regionale, n. 817/2012, 1709/2013, 
n. 1221/2015 e n. 2365/2019;

2) avere avuto nel medesimo anno la concessione di un contributo del Fondo per la “morosità incolpevole” di cui all’art. 6, comma 5, del D.L. 31/07/2013, n. 102 convertito con Legge del 28/10/2013, n. 124;

3) avere già ricevuto la concessione di un contributo ai sensi della DGR n. 1815/2019;

4) essere assegnatario di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica;

5) essere beneficiario del reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza di cui al Decreto-Legge n. 4/2019 convertito con modificazioni dalla legge n. 26/2019 (non si applica per Linea di intervento 2);

6) essere destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità con citazione per la convalida (non si applica per Linea di intervento 2)

Le seguenti condizioni non sono causa di esclusione dal contributo:

7) la titolarità dei diritti sopraindicati, nel caso in cui l’alloggio su cui si vanta il diritto risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune. Il proprietario dell’alloggio dichiarato inagibile è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune l’avvenuta rimessione in pristino del medesimo alloggio;

8 ) la nuda proprietà di un alloggio, anche al 100%;

9) il diritto di proprietà su un alloggio oggetto di procedura di pignoramento, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di rilascio dell’alloggio emesso dal Giudice dell’Esecuzione ai sensi dell’art. 560, comma 3, c.p.c.;

10) il diritto di proprietà sull’alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia. In caso di cessazione della convivenza more uxorio il diritto di proprietà su un alloggio non preclude l’accesso al contributo qualora l’alloggio di proprietà rimanga nella disponibilità dell’ex convivente e ciò risulti almeno da scrittura privata autenticata intercorsa tra le parti;

11) l’essere già presente nelle graduatorie formulate ai sensi della DGR n. 1815/2019; fermo restando che l’assegnazione del contributo ai sensi del presente Allegato A fa decadere il nucleo dalla posizione nella precedente graduatoria.

Canone di locazione

Il canone di locazione da prendere come riferimento è quello annuale specificato nel contratto di locazione, comprensivo delle rivalutazioni ISTAT.

Alternatività dei contributi

I contributi di cui alle Linee di intervento 1) e 2) sono alternativi e non cumulabili.

Presentazione della domanda

La domanda può essere presentata da un componente il nucleo ISEE maggiorenne, anche non intestatario del contratto di locazione, purché residente o avente dimora nel medesimo alloggio oggetto del contratto di locazione stesso.

È ammessa la presentazione di una sola domanda per nucleo familiare. Nel caso di più contratti stipulati nel corso dell’anno, può essere presentata una sola domanda.

Nel caso di una medesima unità immobiliare utilizzata da più nuclei famigliari, ciascun nucleo ISEE può presentare domanda di contributo separatamente per la propria porzione di alloggio o per la propria quota di canone.

Modalità di erogazione dei contributi

Considerata la situazione di emergenza e le difficoltà che la stessa ha causato a molti nuclei familiari, per consentire di erogare il contributo nel minor tempo possibile, è ammessa la procedura a bando aperto (con erogazione diretta a sportello) senza l’obbligatorietà della preventiva formulazione di una graduatoria distrettuale.

In questo caso, l’utilizzo dei contributi è gestito direttamente dai Comuni in accordo con il Distretto di appartenenza, secondo il peso di ciascun comune per il Distretto di appartenenza, a meno di diverso riparto deciso dal Distretto.

Controlli

I Comuni effettuano i controlli sulle autocertificazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Tali controlli sono eseguiti, di norma, dopo la concessione del contributo.

Devono essere sottoposte ad un controllo più accurato quelle domande che presentano un valore ISEE non adeguato a sostenere il canone di locazione, considerando anche che il valore ISEE è il risultato dell’applicazione sul reddito complessivo (mobiliare e immobiliare) del nucleo famigliare di detrazioni, franchigie e parametrizzazione (in base alle caratteristiche dei componenti il nucleo).

Pertanto:

  • nel caso di domande che presentano un valore ISEE molto inferiore al canone annuo, il Comune, prima della erogazione del contributo, accerta che i Servizi sociali comunali siano a conoscenza dello stato di grave disagio economico e sociale del nucleo famigliare;
  • nel caso di domande che presentano un valore ISEE molto inferiore al canone annuo, in seguito a situazioni di difficoltà di carattere temporaneo (diminuzione del reddito in seguito a perdita del lavoro etc.), il Comune, dopo un accertamento delle effettive condizioni economiche, può erogare il contributo anche se il nucleo famigliare non è conosciuto dai Servizi 
sociali.

Informativa

INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016

1. Premessa

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Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Giunta della Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap 40127.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al paragrafo n. 10, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp.

L’Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro n.52 - 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, fax 051/527.5360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it.

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Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di svolgere le attività amministrative necessarie alla concessione del contributo.

Procedure del Comune

Il Comune deve erogare il contributo dopo avere effettuato i controlli previsti dalla normativa vigente e dal presente allegato.

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