n.139 del 03.06.2026 periodico (Parte Seconda)

Approvazione della scheda relativa ai sottoprodotti denominati "Residui di lana di roccia ottenuti dall'espianto di piante di ortaggi - Processo produttivo n. 14"

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

  • il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;

  • la Legge Regionale 5 ottobre 2015, n. 16 “Disposizioni a sostegno dell'economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996 n. 31 (disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)”;

  • il Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 ottobre 2016, n. 264 “Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti”;

  • la Deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale 12 luglio 2022, n. 87 “Decisione sulle osservazioni pervenute e approvazione del Piano Regionale di gestione dei Rifiuti e per la Bonifica delle aree inquinate 2022-2027 (PRRB)”;

  • la Deliberazione di Giunta regionale n. 2260 del 2016 “Istituzione dell’Elenco regionale dei sottoprodotti”;

  • la Determinazione 5 luglio 2016, n. 10718 “Istituzione coordinamento permanente con le associazioni di categoria finalizzato alla individuazione da parte delle imprese dei sottoprodotti di cui all'articolo 184 bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel rispetto della normativa di settore, previsto all'art. 3 della legge regionale 5 ottobre 2015, n. 16”;

  • la Determinazione 8 maggio 2023, n. 9752 “Ridefinizione della composizione del coordinamento permanente sottoprodotti”;

Premesso che:

  • l'articolo 184-bis del D.Lgs. 152/2006, qualifica come sottoprodotto qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

  1. la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;

  2. è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;

  3. la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

  4. l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana;

  • l'art. 3, comma 1, della Legge Regionale n. 16/2015 prevede l’attivazione di un coordinamento permanente con le associazioni di categoria finalizzato alla individuazione da parte delle imprese dei sottoprodotti di cui all'articolo 184-bis del D.Lgs. 152/2006, nel rispetto della normativa di settore al fine di favorire il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione della produzione di rifiuti di cui all'art. 1, comma 6, della medesima L.R.;

Dato atto che:

  • con Determinazione n. 10718/2016 è stato costituito il Coordinamento permanente sottoprodotti (di seguito, Coordinamento) formato da rappresentanti della Regione Emilia- Romagna, di ARPAE Emilia-Romagna, del Tavolo Regionale dell’Imprenditoria, di Confindustria Emilia-Romagna e di Coldiretti Emilia- Romagna;

  • il Coordinamento ha ricevuto il mandato di definire buone pratiche tecniche e gestionali che, nel rispetto delle normative vigenti ed in particolare dell’articolo 184-bis del D.Lgs. 152/2006, possano consentire di individuare, caso per caso, da parte delle imprese, determinati sottoprodotti nell’ambito dei diversi cicli produttivi;

  • il Piano Regionale di gestione dei Rifiuti e per la Bonifica delle aree inquinate 2022-2027, in continuità con la precedente pianificazione, ha confermato fra le azioni di Piano finalizzate alla prevenzione della produzione di particolari tipologie di rifiuti speciali l’attività del Coordinamento;

Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. 2260 del 2016, con la quale:

  • è stato istituito l'Elenco regionale dei sottoprodotti presso la Regione Emilia-Romagna;

  • è stato dato mandato al Responsabile del Servizio giuridico dell’ambiente, rifiuti, bonifica siti contaminati e servizi pubblici ambientali (ora Settore Tutela dell'ambiente ed economia circolare) di formalizzare con determina le caratteristiche dei processi produttivi e dei sottoprodotti da essi derivanti per le filiere individuate nell'ambito del Coordinamento;

  • è stato disposto che le imprese regionali possano richiedere l'iscrizione all'Elenco nei casi in cui il proprio processo produttivo e le sostanze o oggetti da esso derivanti rispettino le caratteristiche individuate con la sopra citata determina e sussistano i requisiti ai sensi della normativa vigente per la qualifica di tali sostanze e/o oggetti come sottoprodotti;

Considerato che:

  • il Coordinamento ha analizzato il processo di produzione dei sottoprodotti in lana di roccia;

  • nell’ambito di tale Coordinamento sono state valutate e condivise, come risulta dai documenti agli atti del Settore Tutela dell'ambiente ed economia circolare, le caratteristiche tecniche e gestionali che consentono di qualificare tali residui di produzione come sottoprodotti nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 184-bis del D.Lgs. n. 152 del 2006;

Ritenuto, quindi, di:

  • approvare la scheda in cui sono riportate le caratteristiche del processo di produzione dei sottoprodotti in lana di roccia;

  • disporre che le imprese che producono i sottoprodotti in lana di roccia, aventi le caratteristiche indicate nella scheda sopra indicata, possano richiedere l'iscrizione nell'“Elenco regionale dei sottoprodotti” nel rispetto delle ulteriori condizioni stabilite dalla deliberazione di Giunta n. 2260 del 2016 per tale iscrizione;

Visti:

  • la L. R. 26 novembre 2001 n. 43 “T.U. in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia – Romagna” e ss. mm. ii.;

  • la deliberazione della Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007” e ss. mm. ii, per quanto applicabile;

  • la deliberazione della Giunta regionale n. 2376 del 23 dicembre 2024 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell’Ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° gennaio 2025”;

  • la deliberazione della Giunta regionale n. 2224 del 22 dicembre 2025 “XII legislatura. Riorganizzazione dell'ente in vigore dal 1° marzo 2026. Prima fase”;

  • la deliberazione della Giunta regionale n. 100 del 30 gennaio 2026 “XII legislatura. Riorganizzazione dell'ente in vigore dal 1° marzo 2026. Seconda fase”;

  • la deliberazione della Giunta regionale n. 1187 del 16 luglio 2025 “XII legislatura. Affidamento degli incarichi di Direttore Generale e di Direttore di alcune Agenzie regionali ai sensi degli artt. 43 e 18 della L.R. n. 43/2001”;

  • la determinazione del Direttore Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente n. 25492 del 29 dicembre 2025 “Proroga incarichi dirigenziali nell’ambito della Direzione Generale Cura del Territorio e Ambiente”;

  • il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

  • la determinazione dirigenziale n. 2335 del 09 febbraio 2022 “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;

  • la deliberazione della Giunta regionale n. 1440 del 08 settembre 2025 “PIAO 2025-2027. Aggiornamento a seguito di approvazione della Legge Regionale 25 luglio 2025 n. 7 “Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2025-2027”;

Attestato che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

per le ragioni in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

  1. di approvare la scheda relativa ai sottoprodotti denominati “residui di lana di roccia ottenuti dall’espianto di piante di ortaggi” - Processo produttivo n. 14 allegato parte integrante della presente determinazione;

  2. di disporre che le imprese che producono i residui derivanti dal processo produttivo avente le caratteristiche indicate nella scheda di cui al punto 1) della presente determinazione possano richiedere l'iscrizione nell'“Elenco regionale dei sottoprodotti” nel rispetto delle ulteriori condizioni stabilite dalla deliberazione di Giunta n. 2260 del 2016 per tale iscrizione;

  3. di dare atto che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;

  4. di pubblicare integralmente il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina