n.104 del 13.04.2017 (Parte Seconda)
Approvazione del Piano di prelievo del cinghiale in selezione - Stagione venatoria 2017-2018
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamate:
- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed in particolare l’art. 18 nel quale vengono indicate le specie cacciabili, i periodi di attività venatoria e viene demandata alle Regioni l’approvazione del calendario venatorio per i territori di competenza;
- la Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria”;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014 n. 56;
- le deliberazioni di Giunta regionale:
- n. 2185 del 21 dicembre 2015 con la quale si è provveduto, tra l'altro, ad istituire dal 1° gennaio 2016, presso la Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie, i Servizi Territoriali agricoltura, caccia e pesca per ciascun ambito provinciale a fronte delle nuove funzioni di competenza regionale definite dagli artt. 36-43 della citata L.R. n. 13/2015;
- n. 2230 del 28 dicembre 2015 con la quale, tra l'altro, è stata fissata al 1° gennaio 2016 la decorrenza delle funzioni amministrative oggetto di riordino ai sensi dell'art. 68 della predetta Legge Regionale n. 13/2015 tra le quali quelle relative al settore “Agricoltura, protezione della fauna selvatica, esercizio dell'attività venatoria, tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, pesca marittima e maricoltura”;
Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie di cui alla citata Legge Regionale n. 13/2015 ha imposto una revisione dell'intero articolato della sopra richiamata Legge Regionale n. 8/1994;
Vista la Legge Regionale 26 febbraio 2016, n. 1 “Modifiche alla Legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria” in attuazione della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” e della Legge 11 febbraio 1992, n.157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”. Abrogazione della Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 3 “Disciplina dell’esercizio delle deroghe prevista dalla Direttiva 2009/147/CE” ed in particolare l’art. 60, comma 1, a norma del quale i piani faunistico-venatori provinciali hanno efficacia fino alla data di approvazione del piano faunistico-venatorio regionale;
Richiamato in particolare l’art. 56 della sopracitata Legge Regionale n. 8/1994 come da ultimo modificato dalla predetta Legge Regionale n. 1/2016, relativo alla gestione venatoria degli ungulati, il quale, pur demandando la disciplina della materia ad apposito regolamento, al comma 2 prevede che, relativamente alla caccia di selezione, i limiti quantitativi, la scelta dei capi ed eventuali prescrizioni sul prelievo vengano approvati annualmente dalla Regione, su proposta degli organismi direttivi di ogni Ambito Territoriale di Caccia (ATC) e dei concessionari delle aziende venatorie, attraverso l’adozione di piani di prelievo, ripartiti per distretto e per Azienda faunistico-Venatoria (AFV), sulla base delle presenze censite in ogni ATC o azienda venatoria regionale e che i tempi e le modalità del prelievo siano stabiliti dal calendario venatorio regionale;
Visto il Regolamento Regionale del 27 maggio 2008, n. 1 "Regolamento per la gestione degli ungulati in Emilia-Romagna" e in particolare l’articolo 11, comma 3, il quale prevede, tra l’altro, che i piani di prelievo del cinghiale, ripartiti in caccia collettiva e in prelievo selettivo devono essere presentati per l’approvazione almeno quarantacinque giorni prima della data di inizio del prelievo venatorio dal Consiglio direttivo dell’ATC su proposta della Commissione tecnica, dai titolari delle Aziende faunistico-venatorie e dagli Enti di gestione dei Parchi;
Preso atto delle richieste presentate dai sopracitati soggetti gestori, trattenuti agli atti dei Servizi Territoriali Agricoltura caccia e pesca competenti per territorio e relativi al solo prelievo selettivo;
Richiamata la propria deliberazione n. 473/2017 recante “Calendario venatorio regionale - Stagione 2017-2018” che consente il prelievo in selezione del cinghiale a partire dal 15 aprile sino al 30 settembre per tutte le classi e sessi fatta eccezione per le femmine adulte accompagnate in aree a gestione conservativa, e dal 1° ottobre fino al 31 gennaio per tutti i sessi e le classi d’età;
Ritenuto pertanto di provvedere con il presente atto all’approvazione del solo piano di prelievo in selezione del cinghiale, così come indicato nell’Allegato 1 al presente atto, quale parte integrante del medesimo, al fine di consentire il rispetto dei tempi di prelievo previsti, demandando ad un successivo atto l’approvazione del prelievo in forma collettiva;
Preso atto dei contenuti degli strumenti di pianificazione regionali e provinciali con riferimento all’impatto della specie sulle produzioni agricole, che indicano il prelievo selettivo nel periodo primaverile-estivo e il metodo di caccia da attuare prioritariamente nei distretti a vocazione agricola, con particolare riferimento a quelli nei quali è stata superata la soglia di danno tollerabile indicata nei piani faunistici provinciali;
Visto il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche;
Richiamata le proprie deliberazioni:
- n. 66 del 25 gennaio 2016 recante “Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Programma per la trasparenza e l'integrità. Aggiornamenti 2016-2018”, nonché la determinazione dirigenziale n. 12096/2016 “Ampliamento della trasparenza ai sensi dell'art 7 comma 3 D. Lgs. 33/2013, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 25 gennaio 2016, n. 66”;
- n. 89 del 30 gennaio 2017 recante “Approvazione Piano triennale di Prevenzione della corruzione 2017-2019”;
Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche e integrazioni ed in particolare l’art.37, comma 4;
Richiamate le deliberazioni di Giunta regionale:
- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 2189 del 21 dicembre 2015, recante “Linee di indirizzo per la riorganizzazione della macchina amministrativa regionale”;
- n. 270 del 29 febbraio 2016 recante “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
- n. 622 del 28 aprile 2016 recante “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
- n. 1107 dell'11 luglio 2016 “Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta dell'Assessore all’Agricoltura, Caccia e Pesca, Simona Caselli;
A voti unanimi e palesi,
delibera
1) di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa, le quali costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di approvare il piano di abbattimento del cinghiale in selezione nella Regione Emilia-Romagna per la stagione venatoria 2017-2018 così come riportato nell’Allegato 1 al presente atto quale parte integrante e sostanziale del medesimo;
3) di dare atto che, ai sensi del R.R. n. 1/2008, i Consigli Direttivi degli ATC, i titolari delle Aziende faunistico-venatorie nonché gli Enti gestori delle aree protette devono provvedere alla consegna degli appositi contrassegni numerati ai cacciatori di selezione;
4) di dare atto, inoltre, in ottemperanza a quanto previsto negli strumenti di pianificazione regionale, che l'abbattimento del cinghiale in selezione nel periodo primaverile ed estivo rappresenta il metodo di caccia d'elezione nei distretti a vocazione agricola ed in particolare in quelli nei quali, nell'annata agraria precedente, sia stata superata la soglia di danno indicata nei piani faunistico-venatori;
5) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.