n.230 del 07.11.2012 periodico (Parte Seconda)
Autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 60 DPR 753/80 per la realizzazione di opere primarie del comparto B6.5, via provinciale inferiore, Molinella (BO) ricadente nella fascia di rispetto della linea ferroviaria Bologna-Portomaggiore
IL RESPONSABILE
(omissis)
determina:
1. di autorizzare, in via straordinaria, considerate le particolari circostanze locali la realizzazione di urbanizzazione primaria del Comparto B6.5, Via Provinciale Inferiore, Molinella (BO), distinto con i mappali n. 347, 54, 344, 362, 389 foglio n. 27; nella fascia di rispetto della linea ferroviaria Bologna-Portomaggiore, nei modi e secondo le ipotesi progettuali che risultano dagli elaborati allegati al presente atto e vistati dal Servizio Ferrovie della Direzione generale Reti infrastrutturali, Logistica, e Sistemi di mobilità ai sensi dell’art. 60 del DPR. 753/80, derogando eccezionalmente da quanto previsto dall'art. 49 dello stesso DPR;
2. di dare atto che, assunta agli atti la c.d. dichiarazione “liberatoria” sottoscritta dai richiedenti, le medesime esprimono:
2.a) la volontà di rispettare i vincoli e le prescrizioni del presente atto;
2.b) la consapevolezza, data la vicinanza alla linea ferroviaria delle opere autorizzate, di esporsi ai disagi derivanti in via diretta o indiretta anche a seguito di variazioni dell’esercizio e/o ampliamento della linea, rinunciando a qualsiasi futura pretesa d’indennizzi di sorta;
2.c) l’impegno di rendere edotti in ogni modo (pena il ripristino a proprio onere delle condizioni dei luoghi ex-ante) eventuali acquirenti, affittuari o aventi causa sull’immobile o sulle opere in oggetto, della presente autorizzazione, dei vincoli e delle prescrizioni in essa contenuta e dell’esistenza della dichiarazione liberatoria i cui impegni dovranno essere formalmente accettati dagli stessi;
3. di stabilire che il richiedente, pena la decadenza della presente autorizzazione, dovrà ottemperare alla seguente prescrizione:
- al termine dei lavori, la recinzione in rete metallica esistente sul fronte ferroviario, dovrà essere debitamente ripristinata;
4. di stabilire inoltre quanto segue:
- entro due anni dalla data del rilascio della presente autorizzazione il proprietario richiedente dovrà presentare domanda al Comune interessato per acquisire il relativo permesso di costruire o depositare la comunicazione di inizio lavori C.I.L. o la segnalazione certificata di inizio attività - SCIA, scaduto inutilmente tale termine la presente autorizzazione decade di validità;
- qualora l’opera in questione sia soggetta a permesso di costruire nel medesimo atto, rilasciato dal Comune competente, occorre che risulti indicato il seguente impegno nella formulazione sottoindicata: «E’ fatto obbligo di rispettare le prescrizioni e i vincoli previsti dall’autorizzazione rilasciata dalla Regione Emilia-Romagna per quanto attiene la deroga dalla distanza minima dell’opera in oggetto dalla più vicina rotaia, ai sensi degli art.49 e 60 del DPR 753/80»;
- qualora l’opera in questione sia soggetta a comunicazione di inizio lavori C.I.L. o a Segnalazione Certificata di Inizio Attività - SCIA è fatto obbligo al proprietario richiedente di allegare copia della presente autorizzazione alla segnalazione medesima;
- l’intervento deve essere coerente con gli adempimenti previsti dalla L.R. 15/01 e sue successive disposizioni applicative e integrative in merito all’inquinamento acustico;
- il richiedente dovrà dare comunicazione all’Azienda concessionaria della linea ferroviaria dell’inizio dei lavori in oggetto e successivamente, dell’avvenuta esecuzione degli stessi;
- eventuali danni e/o pregiudizi, diretti o indiretti, derivanti alla sede ferroviaria ed ai suoi impianti in conseguenza dell’opera in oggetto, dovranno essere immediatamente riparati o rimossi a cura dell’Azienda concessionaria a spese dei proprietari o aventi causa della costruzione;
- la presente autorizzazione dovrà essere conservata dalla/e proprietà attuale/i e futura/e ed esibita ad ogni eventuale richiesta di presa visione del personale delle Amministrazioni competenti alla sorveglianza e vigilanza della linea ferroviaria in oggetto;
- qual’ora non vengano rispettate le condizioni previste dal presente provvedimento, potrà essere disposta la revoca e/o la decadenza dello stesso in qualsiasi momento, da parte della Regione Emilia-Romagna, fatte salve le ulteriori sanzioni di legge;
- all'Azienda concessionaria della linea ferroviaria in parola è affidata la verifica della corretta esecuzione dell’intervento, la sua corrispondenza agli elaborati presentati e il rispetto delle prescrizioni, sia in fase realizzativa che a conclusione lavori;
4. di dare atto che la presente autorizzazione è rilasciata nei riguardi esclusivi della sicurezza e regolarità dell’esercizio ferroviario e della tutela dei beni ferroviari della Regione Emilia-Romagna, conseguentemente sono fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi;
5. di pubblicare per estratto il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.