n.88 del 29.05.2012 (Parte Prima)
Proclamazione della elezione a Consigliere regionale dell'Emilia-Romagna, per surrogazione, del sig. Giuseppe Paruolo
PRESIDENTE: L’8 maggio 2012 è deceduto il consigliere Maurizio Cevenini.
È doveroso, ora, procedere alla proclamazione del Consigliere subentrante, e pertanto richiamo le disposizioni contenute nei commi primo e secondo dell'articolo 16 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale), dove è stabilito:
"Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto.
La stessa norma si osserva anche nel caso di sostituzione del Consigliere proclamato a seguito dell'attribuzione fatta dall'Ufficio centrale regionale."
PRESIDENTE: Dò atto che dal verbale dell’Ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Bologna, relativo alla elezione dell’Assemblea legislativa regionale dell’Emilia-Romagna - anno 2010, risulta primo dei candidati non eletti nella lista n. 6 di quella circoscrizione, avente il contrassegno PD - Partito Democratico e per la quale fu eletto il consigliere Cevenini, il signor Giuseppe Paruolo.
Proclamo dunque Consigliere regionale dell'Emilia-Romagna, in sostituzione del consigliere Maurizio Cevenini, il signor Giuseppe Paruolo e lo invito, se è presente, a prendere posto fra gli altri Consiglieri.
(Entra il consigliere Paruolo)
... omissis...
PRESIDENTE: Rammento che, a termini dell'articolo 17 - secondo comma della citata legge elettorale, nessuna elezione può essere convalidata prima di quindici giorni dalla data della proclamazione. I Consiglieri regionali divengono titolari dei diritti, dei doveri e delle prerogative inerenti la loro funzione secondo le leggi e lo Statuto regionale (art. 1 del Regolamento interno).