n.88 del 29.05.2012 (Parte Prima)

Proclamazione della elezione a Consigliere regionale dell'Emilia-Romagna, per surrogazione, del sig. Giuseppe Paruolo

PRESIDENTE: L’8 maggio 2012 è deceduto il consigliere Maurizio Cevenini.

È doveroso, ora, procedere alla proclamazione del Consigliere subentrante, e pertanto richiamo le disposizioni contenute nei commi primo e secondo dell'articolo 16 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale), dove è stabilito:

"Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto.

La stessa norma si osserva anche nel caso di sostituzione del Consigliere proclamato a seguito dell'attribuzione fatta dall'Ufficio centrale regionale."

PRESIDENTE: Dò atto che dal verbale dell’Ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Bologna, relativo alla elezione dell’Assemblea legislativa regionale dell’Emilia-Romagna - anno 2010, risulta primo dei candidati non eletti nella lista n. 6 di quella circoscrizione, avente il contrassegno PD - Partito Democratico e per la quale fu eletto il consigliere Cevenini, il signor Giuseppe Paruolo.

Proclamo dunque Consigliere regionale dell'Emilia-Romagna, in sostituzione del consigliere Maurizio Cevenini, il signor Giuseppe Paruolo e lo invito, se è presente, a prendere posto fra gli altri Consiglieri.

(Entra il consigliere Paruolo)

... omissis...

PRESIDENTE: Rammento che, a termini dell'articolo 17 - secondo comma della citata legge elettorale, nessuna elezione può essere convalidata prima di quindici giorni dalla data della proclamazione. I Consiglieri regionali divengono titolari dei diritti, dei doveri e delle prerogative inerenti la loro funzione secondo le leggi e lo Statuto regionale (art. 1 del Regolamento interno).

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