n.77 del 27.03.2013 (Parte Seconda)
Modalità di applicazione dell’art. 3 comma 10 della Legge 122 di conversione del D.L. 74/2012
IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO
ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012
convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012
Il Presidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna, assunte le funzioni di Commissario Delegato per l’attuazione degli interventi previsti dallo stesso decreto-legge, a norma dell’articolo 1, comma 2, del D.L. n. 74 del 6 giugno 2012, in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, convertito nella Legge 1 agosto 2012 n. 122 recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”;
Visto l’art. 5 della L. 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l’art. 1, comma 4, del D.L. n. 74 del 6 giugno 2012, come convertito nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, ai sensi del quale agli interventi di cui al medesimo decreto provvedono i Presidenti delle Regioni operando con i poteri di cui all’articolo 5, comma 2, della Legge n. 225/92;
Considerati i livelli di gravità e diversificazione dei danni prodotti dal sisma, in conseguenza dei quali si ritiene opportuno operare una graduazione degli interventi di riparazione e recupero, dando priorità a quelli necessari ad assicurare livelli di sicurezza che consentano la ripresa dell’attività produttiva, garantendo la sicurezza per gli imprenditori e di lavoratori, sino a quelli volti a raggiungere un significativo miglioramento sismico delle strutture;
Considerato che i commi 7 e 8 dell’art. 3 della Legge n. 122 del 2012 sopra richiamata impongono, in capo ai titolari delle attività produttive previste dalla suddetta legge, l’onere di acquisire, anche in via provvisoria, il certificato di agibilità sismica;
Considerato, inoltre, che il comma 9 dell’art. 3 della Legge n. 122 del 2012 prevede che “La verifica di sicurezza ai sensi delle norme vigenti dovrà essere effettuata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto”;
Considerato, inoltre, che il comma 10 dell’art. 3 della Legge n. 122 del 2012 prevede: “per quanto concerne le imprese di cui al comma 8 nelle aree colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 in cui l’accelerazione spettrale subita dalla costruzione in esame, così come risulta dalle mappe di scuotimento dell’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, abbia superato il 70 per cento dell’accelerazione spettrale elastica richiesta dalle norme vigenti per il progetto della costruzione nuova e questa, intesa come insieme di struttura, elementi non strutturali e impianti, non sia uscita dall’ambito del comportamento lineare elastico, l’adempimento di cui al comma 9 si intende soddisfatto…”;
Considerata l’esigenza di disporre, in tempi celeri, di una dettagliata mappatura delle aree colpite dagli eventi sismici che abbiano superato il 70 per cento della accelerazione spettrale elastica richiesta dalle norme vigenti per il progetto della costruzione nuova, e l’ulteriore esigenza, in caso positivo, di verificare se la costruzione sia uscita o meno dall’ambito del comportamento lineare elastico;
Considerato inoltre che qualora si siano verificate entrambe le condizioni di cui all’alinea precedente l’adempimento di cui al comma 9 dell’art. 3 della Legge n. 122 del 2012 si intende soddisfatto;
Considerato, infine, che viceversa le fattispecie che non hanno superato tale accelerazione spettrale dovranno essere sottoposte a valutazione di sicurezza così da determinare se il livello di sicurezza dell’edificio produttivo risulti inferiore o meno al 60 per cento della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo e se per questi siano necessari interventi di miglioramento sismico secondo le tempistiche previste dalla legge;
Valutata la necessità di disporre di tale mappatura e di dati certi e scientificamente verificati idonei alle finalità di cui sopra;
Valutata, infine, la complessità e la rilevanza delle problematiche qui richiamate e, più in generale, l’opportunità di disporre di un adeguato supporto tecnico - scientifico per l’applicazione certa e tempestiva delle norme sopra citate;
Considerato che:
- si è ritenuto opportuno nominare un gruppo di esperti, di consolidata esperienza e accertata competenza scientifica, che metta a punto, per la struttura del Commissario, i criteri operativi per l’applicazione dell’art. 3, comma 10, della Legge n. 122 del 2012. Tali criteri definiscono le modalità di valutazione delle caratteristiche dell’opera e del terreno per la determinazione dei parametri atti a individuare le ordinate spettrali di normativa e la mappa di scuotimento dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, nonché una mappa che, per ciascun punto del territorio dei 33 Comuni della Regione Emilia-Romagna elencati nell’allegato 1, consenta di stabilire il superamento, o meno, del 70 per cento dell’accelerazione spettrale elastica, così come previsto dal predetto comma 10, con Ordinanza n. 58 del 17/10/2012 integrata con Ordinanza n. 62 del 25/10/2012;
- il gruppo di esperti ha la funzione di supporto tecnico-scientifico alla Struttura Commissariale per fornire ad essa tempestivi elementi conoscitivi, chiarificativi ed interpretativi, circa gli aspetti tecnici e scientifici di carattere generale connessi all’applicazione della qui richiamata normativa;
- sono nominati componenti del gruppo di esperti:
Prof. Ing. Gaetano Manfredi, Pro-Rettore dell’Università di Napoli Federico II e Presidente ReLUIS in sostituzione del Prof. Ing. Mauro Dolce come da Ordinanza n. 62 del 25/10/2012,
Ing. Claudio Moroni, Dipartimento della Protezione Civile,
Prof. Vincenzo Petrini, Presidente del Comitato Tecnico Scientifico della Regione Emilia-Romagna,
Dott. Raffaele Pignone, Dirigente del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna,
Prof. Ing. Walter Salvatore, Professore Associato di Tecnica delle Costruzioni, Università di Pisa,
Prof. Ing. Ivo Vanzi, Professore Ordinario di Tecnica delle Costruzioni, Università di Chieti- Pescara,
Dott. Luca Martelli, con funzioni di Segreteria tecnica, Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna,
Considerato inoltre che il documento predisposto dal gruppo di esperti è stato presentato il 18/03/2013 al Comitato Regionale per la Riduzione del Rischio Sismico (CReRRS) allargato ai rappresentanti di tutti gli operatori economici del settore e degli Ordini e Collegi professionali della Regione e alle strutture tecniche competenti in materia sismica;
Informato il Comitato Istituzionale e di Indirizzo nella seduta del 13 febbraio 2013;
Visto l'art. 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modifiche ed integrazioni ai sensi del quale i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 7 giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti.
DISPONE
1) di recepire il documento predisposto dal gruppo di esperti nominati con Ordinanza n. 58 del 17/10/2012, integrata con Ordinanza n. 62 del 25/10/2012, allegato integralmente alla presente, che riporta criteri operativi sulle modalità di applicazione dell’art. 3 comma 10 della Legge n. 122 del 2012. Al documento è inoltre allegata una cartografia indicativa delle aree in cui è stato raggiunto e superato uno scuotimento del 70 per cento dell’accelerazione spettrale elastica, così come previsto dal predetto comma 10. Tale cartografia è stata prodotta considerando le classi d’uso definite al paragrafo 2.4.2 delle NTC 2008 (D.M. 14 gennaio 2008 - Norme Tecniche per le Costruzioni) e riporta i seguenti tre limiti:
- Limite della zona di possibile esclusione per costruzioni di classe d’uso I
- Limite della zona di possibile esclusione per costruzioni di classe d’uso II
- Limite della zona di possibile esclusione per costruzioni di classe d’uso III
2) di pubblicare la cartografia sul sito ufficiale della Regione Emilia-Romagna nella sezione “Dopo il terremoto”, dal giorno successivo dell’approvazione della presente ordinanza;
3) di inviare la presente ordinanza alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, ai sensi della Legge n. 20 del 1994;
La presente ordinanza è, altresì, pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
Bologna, 20 marzo 2013
Il Commissario Delegato
Vasco Errani