n.239 del 23.08.2017 periodico (Parte Seconda)

Istituzione e modifica di zone di protezione della fauna selvatica afferenti il territorio della Città Metropolitana di Bologna, ai sensi dell'articolo 19 della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamate:

- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e successive modifiche e integrazioni ed in particolare l’art. 10 della medesima a norma del quale l'intero territorio agro-silvo-pastorale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria, nonché i seguenti commi del predetto articolo:

- il comma 3 secondo cui il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione è destinato per una quota dal 20 al 30% a protezione della fauna selvatica e che nelle predette percentuali sono ricompresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni;

- i commi 7 e 10, secondo i quali, ai fini della pianificazione generale, compete rispettivamente alle Province la predisposizione dei relativi piani faunistico-venatori e alle Regioni il coordinamento di detti piani, secondo criteri di omogeneità fissati dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, ora ISPRA;

- il comma 8 secondo il quale i piani faunistico-venatori comprendono, tra l'altro, le zone di ripopolamento e cattura;

- il comma 9 il quale prevede che ogni zona vincolata dovrà essere indicata da tabelle perimetrali, secondo disposizioni impartire dalle Regioni, apposte a cura dell’ente, associazione o privato che sia preposto o incaricato alla gestione della singola zona;

- i commi da 13 a 16 che disciplinano l'iter amministrativo per la determinazione del perimetro delle zone da vincolare e la successiva istituzione;

- la Legge Regionale 15 febbraio 1994 n. 8 recante “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria” e successive modifiche e integrazioni;

- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014 n. 56 ed in particolare l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;

Viste le seguenti deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 2185 del 21 dicembre 2015 con la quale si è provveduto, tra l'altro, ad istituire dal 1° gennaio 2016, presso la Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie, i Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca per ciascun ambito provinciale a fronte delle nuove funzioni di competenza regionale definite dagli artt. 36-43 della citata L.R. n. 13/2015;

- n. 2230 del 28 dicembre 2015 con la quale, tra l'altro, è stata fissata al 1° gennaio 2016 la decorrenza delle funzioni amministrative oggetto di riordino ai sensi dell'art. 68 della predetta L.R. n. 13/2005 tra le quali quelle relative al settore “Agricoltura, protezione della fauna selvatica, esercizio dell'attività venatoria, tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, pesca marittima e maricoltura”;

Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie di cui alla citata Legge Regionale n. 13/2015 ha imposto una revisione dell'intero articolato della citata Legge Regionale n. 8/1994;

Vista la Legge Regionale n. 1 del 26 febbraio 2016, “Modifiche alla Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 'Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria” in attuazione della Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, con la quale si è proceduto ad una razionalizzazione della materia in relazione all’accentramento a livello regionale dell'esercizio di tali funzioni sopra esplicitato, ed in particolare l'art. 60 recante “Disposizioni finali in ordine al subentro delle funzioni da parte della Regione Emilia-Romagna” che prevede al comma 1 che i Piani faunistico-venatori provinciali hanno efficacia fino alla data di approvazione del Piano faunistico-venatorio regionale;

Visto, altresì, l’art. 19 della sopracitata Legge Regionale n. 8/1994, come da ultimo modificato dalla predetta Legge Regionale n. 1/2016, recante “Zone di protezione della fauna selvatica” che attribuisce alla Regione le competenze in merito, con esclusione delle attività di vigilanza assicurate dalle Province e dalla Città metropolitana di Bologna, e definisce le finalità di dette zone, stabilendo nello specifico quanto segue:

- al comma 2 che le “Zone di ripopolamento e cattura (ZRC)” sono destinate ad affermare e incrementare la riproduzione delle specie selvatiche autoctone, a favorire la sosta e la riproduzione delle specie migratorie, a determinare mediante l’irradiamento naturale il ripopolamento dei territori contigui, a consentire mediante la cattura di selvaggina stanziale immissioni integrative negli ATC o il reinserimento in altre zone di protezione;

- al comma 4 che l’estensione di ogni zona di protezione deve essere rapportata al ciclo biologico della specie di preminente interesse gestionale ed alle esigenze di attuazione della pianificazione faunistico-venatoria, entro i limiti complessivi di superficie indicati nel sopracitato art. 10, comma 3, della Legge n. 157/1992; nella percentuale di territorio destinata alla protezione della fauna sono comprese, tra l'altro, anche le zone di rifugio;

- ai commi 5 e 6, nel disciplinare l'iter amministrativo che la Regione deve svolgere per formalizzare la proposta di istituzione, rinnovo e modifica delle zone di protezione, che:

- la proposta di istituzione, rinnovo e modifica delle zone di protezione, sia notificata ai proprietari o conduttori dei fondi mediante deposito presso la sede dei Comuni territorialmente interessati, nonché mediante affissione di apposito manifesto nei Comuni e nelle frazioni o borgate interessati, su cui deve essere chiaramente specificata, a cura dei Comuni, la data di deposito; deve altresì essere trasmessa alle organizzazioni professionali agricole provinciali e locali;

- avverso detto provvedimento i proprietari o conduttori interessati possono proporre opposizione motivata, secondo le modalità di cui all'art. 10, comma 14 della citata Legge n. 157/1992, entro settanta giorni dalla data di deposito. Decorso tale termine, ove non sia stata presentata opposizione motivata dei proprietari o conduttori costituenti almeno il quaranta per cento della superficie che si intende vincolare, la Regione provvede all'istituzione della zona di protezione. La Regione può destinare le zone non vincolate per l'opposizione dei proprietari o conduttori di fondi ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria del territorio;

- al comma 7 che la Regione provvede alla gestione delle zone di protezione della fauna mediante la tutela o il recupero degli habitat delle specie di interesse gestionale, l'assistenza tecnica, la protezione delle colture agricole ed il contributo per gli eventuali danni, gli interventi di promozione della conservazione o dell'incremento delle specie programmate e la disciplina per l'accesso;

- al comma 7 bis che le attività di vigilanza sulle zone di protezione della fauna sono demandate alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;

Richiamato l’art. 24 della sopracitata L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni il quale dispone che i confini delle zone di protezione della fauna selvatica sono delimitati con tabelle di colore giallo, recanti la specificazione in carattere nero dell’ambito di protezione;

Richiamata la “Carta delle Vocazioni Faunistiche della Regione Emilia-Romagna” di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 1036/1998, così come modificata con deliberazioni dell’Assemblea Legislativa n. 122/2007 e n. 103/2013;

Dato atto che con la citata deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 103/2013 sono stati altresì confermati i contenuti degli “Indirizzi regionali per la pianificazione faunistico venatoria di cui all’art. 5 della L.R. 8/94” adottati dall’Assemblea Legislativa con deliberazione n. 60 in data 31 maggio 2006 fino all’approvazione di nuovi “Indirizzi” regionali;

Visto il Piano faunistico-venatorio provinciale della Città metropolitana di Bologna;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 783 del 30 maggio 2016 avente ad oggetto “Proposta di perimetrazione ai fini dell’istituzione, rinnovo e modifica di zone di protezione della fauna selvatica dei territori di Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini e Bologna e contestuale revoca di zone di protezione della fauna selvatica afferenti i territori di Modena e Rimini (articolo 19 della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni)”, con la quale sono state, tra l’altro, proposte le perimetrazioni ai fini della modifica con ampliamento delle zone di protezione della fauna selvatica denominate “Bicocca”, “Dugliolo”, “Longara”, ricadenti nel territorio di Bologna;

Vista altresì la deliberazione di Giunta regionale n. 1456 del 12 settembre 2016 con la quale sono state approvate le istituzioni e le modifiche delle zone di protezione della fauna selvatica proposte con la deliberazione n. 783/2016 sopra richiamata;

Dato atto che per i territori di Bologna rientranti nella citata deliberazione n. 783/2016 riferiti alle ZRC “Bicocca”, “Dugliolo”, “Longara”, per ritardi intervenuti nella pubblicazione, alla data di adozione della suddetta deliberazione n. 1456/2016 non erano ancora decorsi i termini previsti dalla citata L.R. n. 8/1994 per proporre opposizione e pertanto era stata rinviata a successivo atto l’istituzione delle modifiche con ampliamento riferite alle ZRC “Bicocca”, “Dugliolo”, “Longara” anche in esito alle opposizioni presentate;

Preso atto che sono stati assolti gli obblighi di pubblicazione di cui al citato art. 19, comma 5, della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni rispetto alle proposte di perimetrazione ai fini della modifica delle zone di protezione della fauna selvatica denominate “Bicocca”, “Dugliolo”, “Longara”, ricadenti nel territorio di Bologna sopra richiamate, con affissione all'Albo pretorio telematico dei Comuni interessati ed invio alle Organizzazioni professionali agricole provinciali e locali;

Dato atto che il Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di Bologna ha comunicato che non risultano presentate opposizioni motivate da parte dei proprietari o conduttori dei fondi interessati, ai sensi dell'art. 19, comma 6, della più volte citata L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni avverso la proposta di perimetrazione, ai fini della modifica territoriale con ampliamento delle ZRC denominate “Bicocca”, “Dugliolo”, “Longara” ricadenti nel territorio di Bologna, e rispettivamente nei Comuni di Imola, Budrio e Calderara di Reno;

Atteso che con la costituzione delle zone protette la Regione persegue l'interesse pubblico di tutela della fauna selvatica;

Dato atto, inoltre, che i territori oggetto di modifica sono ambiti protetti da diversi anni;

Rilevata pertanto l'opportunità di procedere, anche a salvaguardia dei ceppi di fauna selvatica autoriproducentesi ed in considerazione della buona vocazione faunistica e dei risultati conseguiti, alla modifica perimetrale con conseguente ampliamento delle seguenti zone di ripopolamento e cattura ricadenti nel territorio di Bologna:

- ZRC denominata “Bicocca”, al fine di costituire un corpo unico come Zona di protezione e sottrarre detto territorio da un'elevata pressione venatoria;

- ZRC denominata “Dugliolo” allo scopo di determinare il confine nord “meno attraversabile” durante l'attività venatoria nell'adiacente territorio ATC BO1;

- ZRC denominata “Longara” affinché l'ambito assuma una conformazione più omogenea, quindi più favorevole alle esigenze biologiche della specie di cui viene previsto l'incremento (lepre), in quanto ne può contenere più facilmente gli spostamenti;

Ritenuto, anche alla luce della L.R. n. 13/2015 e dei provvedimenti di riordino sopra richiamati, di:

- demandare al Responsabile del Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di Bologna l'attuazione delle attività gestionali previste dal citato art. 19, comma 7, della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, nelle zone protette istituite e modificate con il presente provvedimento;

- prevedere, in attuazione dei disposti di cui all'art. 19, comma 7 bis, della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, che la Città Metropolitana di Bologna assicuri tramite il proprio personale le attività di vigilanza sulle zone di protezione della fauna il cui perimetro è stato modificato con il presente provvedimento;

Dato atto che il citato art. 19 della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, non stabilisce la durata del vincolo di destinazione delle zone di protezione mentre, all’ultimo comma, prevede che possano essere revocate al termine della stagione venatoria e previo recupero della fauna selvatica presente mediante la cattura ovvero l'allontanamento con mezzi ecologici;

Atteso che il punto 5, parte dispositiva, della suddetta deliberazione n. 783/2016 stabilisce che il vincolo delle zone di protezione della fauna selvatica proposte con detta deliberazione, abbia validità di anni cinque dalla data della loro istituzione fino al termine della stagione venatoria 2020/2021, salvo diversa disposizione della nuova Pianificazione faunistico venatoria regionale;

Ritenuto, di conseguenza opportuno, determinare, anche per la modifica perimetrale delle “Zone di ripopolamento e cattura (ZRC)” denominate “Bicocca”, “Dugliolo”, “Longara” ricadenti nel territorio di Bologna, un'analoga scadenza, stabilendo che il vincolo di protezione di dette ZRC abbia validità di anni cinque a far tempo dalla stagione venatoria 2017/2018 fino al termine della stagione venatoria 2021/2022, salvo diversa disposizione della nuova pianificazione faunistico venatoria regionale;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 89 del 30 gennaio 2017 recante “Approvazione Piano triennale di Prevenzione della corruzione 2017-2019”;

- n. 486 del 10 aprile 2017 recante “Direttiva di indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019”;

Vista la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamate le deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008, recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche ed integrazioni;

- n. 2189 del 21 dicembre 2015, recante “Linee di indirizzo per la riorganizzazione della macchina amministrativa regionale”;

- n. 270 del 29 febbraio 2016 recante “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 622 del 28 aprile 2016 recante “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 1107 dell'11 luglio 2016 “Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca, Simona Caselli;

A voti unanimi e palesi

delibera:

1) di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante del presente dispositivo;

2) di provvedere alla modifica perimetrale, a far tempo dalla stagione venatoria 2017/2018, delle “Zone di ripopolamento e cattura (ZRC)” denominate “Bicocca”, “Dugliolo”, “Longara”, tutte ricadenti nel territorio di Bologna, di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 783/2016, descritte e rappresentate nell’allegato del presente atto del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

3) di dare atto che i confini delle ZRC di che trattasi dovranno essere delimitati con tabelle, esenti da tasse, di colore giallo, recanti in carattere nero la specificazione dell’ambito di protezione, collocate secondo le modalità di cui all'art. 24 della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni;

4) di demandare al Responsabile del Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di Bologna l'attuazione di tutte le attività gestionali previste dal citato art. 19, comma 7, della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, nelle zone protette modificate con il presente provvedimento;

5) di dare inoltre atto che le attività di vigilanza sulle zone di protezione della fauna selvatica, così come previsto all'art. 19, comma 7 bis, della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni sono assicurate dalla Città Metropolitana di Bologna tramite il proprio personale;

6) di stabilire, analogamente a quanto stabilito al punto 5, parte dispositiva, della deliberazione n. 783/2016, che il vincolo di protezione delle zone di protezione della fauna selvatica del territorio di Bologna di cui al precedente punto 2), abbia validità di anni cinque dalla data di modifica perimetrale fino al termine della stagione venatoria 2021/2022, salvo diversa disposizione della nuova Pianificazione faunistico venatoria regionale;

7) di disporre infine la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando atto che il Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura e Pesca.

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