SUPPLEMENTO SPECIALE N.68 DEL 17.01.2022

PROGETTO DI LEGGE

Art. 1 Finalità

1. La Regione, in coerenza con gli obiettivi europei di sostenibilità ambientale e di produzione e consumo di energia da fonti rinnovabili e in attuazione della Direttiva (UE)2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili nonché dell’articolo 3 dello Statuto, favorisce la più ampia adesione ai processi di transizione ecologica, sulla base del principio di sostenibilità ambientale, economica e sociale, perseguendo la piena rinnovabilità delle fonti impiegate per il fabbisogno energetico regionale l’autonomia energetica della comunità regionale rispetto ai condizionamenti e dalle fluttuazioni di mercato, l’equità e la libertà nelle condizioni di accesso all’energia da parte dei cittadini e delle imprese.

2. Per le finalità del comma 1 la Regione:

a) promuove e sostiene la produzione di energia da fonti rinnovabili ed il suo autoconsumo presso e a servizio di utenze, domestiche e non domestiche, in forma collettiva;

b) promuove e sostiene la costituzione di Comunità energetiche rinnovabili, costituite ai sensi della disciplina nazionale vigente adottata in attuazione degli articoli 21 e 22 della Direttiva (UE)2018/2001, al fine di favorire l’autoconsumo, la produzione e lo scambio di energie prodotte da fonti rinnovabili, nonché di sperimentare e promuovere nuove forme di efficientamento e di riduzione dei consumi energetici.

c) incentiva l’accesso di soggetti in condizioni di disagio o di vulnerabilità nonché delle piccole e medie imprese alle configurazioni della lettera a) e b).

Art. 2Interventi ammissibili

1. Sono ammissibili agli interventi previsti dalla presente legge esclusivamente gli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile dell’articolo 1, comma 2, per i quali siano attivate convenzioni con il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (GSE) dirette all‘esercizio dell’autoconsumo e dello scambio dell’energia condivisa ovvero degli altri meccanismi di valorizzazione ed incentivazione dell’energia prodotta e immessa in rete che, sulla base di specifiche disposizioni normative, lo sostituiscano o lo superino.

2. Per gli interventi relativi agli impianti del comma 1, nelle more del completo recepimento della direttiva (UE)2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, si assumono a riferimento la disciplina di cui articolo all’art. 42-bis del Decreto-Legge 30 dicembre 2019, n. 162 (Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica) convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8, e delle successive modifiche e integrazioni, nonché le sue disposizioni attuative, ivi comprese quelle adottate al riguardo dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), e le regole tecniche per l’accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa definite dal Gestore dei servizi energetici (GSE) Spa.

3. Per la realizzazione delle finalità dell’articolo 1, la Regione:

a) eroga incentivi ai soggetti di cui all’articolo 3, al fine della copertura totale o parziale dei costi per l’acquisto e l’installazione di impianti finalizzati alla produzione ed all’autoconsumo di energia da fonte rinnovabili di cui alle configurazioni dell’articolo 1, comma 2, lettere a) e b);

b) costituisce uno specifico fondo rotativo, a sostegno degli interventi della lettera a) volti alla produzione di energia da fonti rinnovabili, alimentato anche dai crediti maturati nei confronti del GSE dai beneficiari degli incentivi per gli impianti richiamati, per l’energia elettrica non autoconsumata o non condivisa e immessa in rete, a decorrere dall’entrata in esercizio degli impianti medesimi, e ceduti alla Regione;

c) promuove e finanzia attività formative e di supporto tecnico-progettuale rivolte ai referenti dei gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, ai rappresentanti delle comunità energetiche, ai professionisti operanti a vario titolo nel campo delle energie rinnovabili, al personale degli Enti Locali e delle imprese impegnate nell’applicazione delle misure di cui al Decreto-legge n. 162 del 2019, articolo 42-bis;

d) promuove e sostiene specifici progetti di innovazione e ricerca finalizzati alla produzione di energia rinnovabile a basso impatto ambientale, alla ricerca di soluzioni eco-compatibili e alla costruzione di sistemi sostenibili di produzione energetica e di uso dell’energia, attraverso l’impiego equilibrato dei beni comuni e collettivi del territorio di riferimento.

e) promuove la definizione di protocolli con il Gestore Servizi Energetici SpA, ARERA, le società di distribuzione, l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), le ACER di cui alla legge regionale n. 24 del 2001 al fine facilitare e favorire la realizzazione delle configurazioni indicate all’articolo 1, comma 2 per la produzione e l’autoconsumo di energia rinnovabile.

f) adotta misure ulteriori rispetto a quelle delle lettere da a) a e) al fine di perseguire le finalità dell’articolo 1.

4. La Giunta regionale, previo parere delle competenti commissioni assembleari, definisce piani di azione triennale per gli interventi del presente articolo, individuando i criteri e le modalità per l’assegnazione, attraverso procedure ad evidenza pubblica, dei contributi e delle agevolazioni del comma 3, lettera a), nonché condizioni di priorità e di maggior favore per le configurazioni di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c).

5. Per l’elaborazione dei piani la Regione può avvalersi del Tavolo di coordinamento dell’articolo 4.

Art. 3Incentivi e misure per la coesione sociale e il superamento della povertà energetica

1. Al fine di promuovere la coesione sociale e di superare la povertà energetica, alla base di rischi di esclusione, la Regione facilita l’accesso alle configurazioni di produzione, autoconsumo e condivisione di energia di cui all’articolo 1 attraverso specifiche misure fra le quali gli incentivi di cui all’articolo 2, comma 3, lettera a), rivolti in via prioritaria:

a) nel caso di utenze domestiche: ai soggetti in condizione di vulnerabilità economica o sociale che aderiscano alle configurazioni di cui all’articolo 1, comma 2, lettere a) e b);

b) nel caso di utenze non domestiche: ad imprese piccole e medie che aderiscano alle configurazioni di cui all’articolo 1, comma 2, lettere a) e b), nei territori dei Comuni rientranti nelle zone “Pianura Est”, “Pianura Ovest” e “Agglomerato urbano di Bologna” come individuati dalla Regione ai sensi del Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa).

2. La valutazione della condizione di disagio e vulnerabilità del comma 1, lettera a) tiene conto del valore dell’indicatore ISEE ed assicura priorità ai nuclei in cui siano presenti persone con disabilità.

3. Gli atti adottati in attuazione del presente articolo che prevedano l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti europei di esenzione, ovvero in regime de minimis, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.

Art. 4Modifiche alla legge regionale n. 24 del 2001

1. Alla legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell’intervento pubblico nel settore abitativo) sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 2, nel comma 1, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

e-bis) a promuovere la partecipazione delle Aziende Casa Emilia-Romagna (ACER) di cui al Capo V alle Comunità energetiche rinnovabili, costituite ai sensi della disciplina vigente adottata in attuazione degli articoli 21 e 22 della Direttiva (UE)2018/200, al fine di favorire l’autoconsumo, la produzione e lo scambio di energie prodotte principalmente da fonti rinnovabili, nonché di sperimentare e promuovere nuove forme di efficientamento e di riduzione dei consumi energetici;

b) all’articolo 41, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

“4-bis) Le ACER possono partecipare alle Comunità energetiche rinnovabili, costituite ai sensi della disciplina vigente adottata in attuazione degli articoli 21 e 22 della Direttiva (UE)2018/200, al fine di favorire l’autoconsumo, la produzione e lo scambio di energie prodotte principalmente da fonti rinnovabili, nonché di sperimentare e promuovere nuove forme di efficientamento e di riduzione dei consumi energetici.

Art. 5 Tavolo regionale di coordinamento

1. Al fine di favorire una più informata, consapevole ed efficace realizzazione delle misure dirette alla produzione di energia da fonti rinnovabili ed al suo decentramento nonché agli obiettivi europei di sostenibilità ambientale e di produzione e consumo di energia da fonti rinnovabili, la Giunta regionale, con proprio specifico atto, istituisce un tavolo di approfondimento tecnico e di coordinamento con Enti Locali, rappresentanti dei gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente e con rappresentanti delle comunità energetiche, associazioni ambientaliste, soggetti rappresentativi dei professionisti operanti a vario titolo nel campo delle energie rinnovabili, organizzazioni delle imprese del settore ambientale, energetico e delle rinnovabili, Università ed Istituti di ricerca. La Giunta regionale disciplina altresì il funzionamento del Tavolo.

2. Il Tavolo di cui al comma 1 funge da supporto tecnico per le attività di monitoraggio e informazione della Regione relative alle finalità della presente legge.

Art. 6Rete regionale per l’autoconsumo collettivo e le comunità energetiche rinnovabili

1. La Regione promuove e sostiene la creazione di una rete regionale per l’autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili costituita da Enti locali, alla quale possono prendere parte i soggetti delle categorie costituenti il Tavolo di coordinamento dell’articolo 3, nonché altri soggetti pubblici e privati. La Rete favorisce la messa disposizione di cittadini e imprese delle informazioni tecniche e scientifiche per il perseguimento delle finalità della presente legge e lo sviluppo della produzione decentrata di energia da fonte rinnovabile

Art. 7Valutazione

1. Ai fini del comma 1 la Giunta regionale, anche avvalendosi dell’Osservatorio regionale energia, istituito a norma dell’art. 29 della legge regionale 23 dicembre 2004, n.26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia), trascorsi due anni dall’entrata in vigore della presente legge e con successiva periodicità almeno biennale, presenta alla Commissione assembleare competente una relazione sullo stato d’attuazione e sull’efficacia della presente legge. Detta relazione deve contenere, comunque, le seguenti informazioni:

a) i piani adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 4, precisando gli interventi previsti ed attuati, nonché i relativi risultati;

b) le risorse stanziate e utilizzati per le misure di cui all’articolo 2, comma 3;

c) il numero delle comunità energetiche istituite e la loro composizione ed entità, con l’indicazione dei soggetti pubblici che vi hanno aderito,

d) numero e caratteristiche dei soggetti beneficiari delle misure di sostegno di cui agli articoli 2 e 3;

e) gli interventi di promozione di cui all’articolo 4;

f) i procedimenti per la costituzione del Tavolo di cui all’articolo 5;

g) la Rete regionale per l’autoconsumo collettivo e le comunità energetiche rinnovabili di cui all’articolo 6;

h) il funzionamento del Fondo Rotativo di cui all’articolo 8;

i) eventuali criticità incontrate nell’attuazione degli interventi.

2. Le competenti strutture dell’Assemblea Legislativa e della Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

Art. 8Fondo rotativo

1. È costituito uno specifico fondo rotativo, a sostegno di interventi di cui all’articolo 2, comma 3, lettera a) volti alla produzione di energia da fonti rinnovabili, alimentato anche dai crediti maturati nei confronti del GSE dai beneficiari degli incentivi regionali erogati ai sensi dell’articolo 3 per l’energia elettrica non autoconsumata o non condivisa e immessa in rete, a decorrere dall’entrata in esercizio degli impianti medesimi, e ceduti alla Regione.

2. La Giunta regionale disciplina con proprio atto il funzionamento del Fondo rotativo, indicando anche le durate della cessione alla Regione dei crediti di cui al comma 1.

Art 9Norma finanziaria

1. Al finanziamento di questa legge concorrono risorse europee, statali e regionali in quanto compatibili con le finalità della legge medesima., nonché le risorse del Fondo rotativo di cui all’articolo 8.

2. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte:

a) per l’esercizio finanziario 2022 mediante l'istituzione nella parte di spesa del bilancio di previsione regionale di appositi capitoli nell'ambito di Missioni e Programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi “Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti” del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2021-2023 ( legge regionale 29 dicembre 2020 n. 13),

b) per gli esercizi successivi al 2022, nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ); la Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle relative variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.

Art. 10Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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