n.43 del 22.02.2017 periodico Parte Seconda

Provvedimento di verifica (screening) relativo al progetto di ampliamento dell'allevamento di suini sito in Via Salde Entrà n. 65, in comune di Finale Emilia (MO). Proponente: Az. Agricola Fienil di Ferro

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

a) di approvare le valutazioni e le conclusioni espresse nel documento “Istruttoria Tecnico-Ambientale”, predisposto da ARPAE SAC di Modena, che costituisce Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente delibera;

b) di escludere, ai sensi dell’art.10 della LR.9/1999, dalla ulteriore procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) il progetto di ampliamento dell'allevamento di suini in Comune di Finale Emilia (MO), Via Salde Entrà n.65, presentato dalla Società Agricola Fienil di Ferro, con sede legale in Comune di Medolla (MO), Via Caduti n.12, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. la potenzialità massima di allevamento di suini nel sito di Via Salde Entrà è fissata in n.5827 capi grassi da salumificio da 30 a 160 kg;

2. il progetto definitivo delle opere deve essere adeguato tenendo conto dei seguenti elementi:

a) non può considerare le superfici e le volumetrie del fabbricato catastalmente censito al foglio 74 mappale 125 di località “Santa Maria della Neve”;

b) deve comprendere la valutazione tecnica - a firma di tecnico abilitato - prevista al punto 5.2 della D.G.R. 1300/2016, che consenta di definire gli accorgimenti da assumere per rendere l’intervento compatibile con le criticità idrauliche rilevate, in base al tipo di pericolosità e al livello di esposizione;

c) deve localizzare e descrivere dettagliatamente i “recinti esterni” eventualmente previsti o esistenti;

d) deve contenere una planimetria in cui sia evidenziata la superficie utile di allevamento presente nelle porcilaie escludendo le aree di servizio come i box infermeria;

e) deve indicare i riferimenti delle pratiche edilizie relative ai bacini di stoccaggio in terra per dimostrare che i volumi degli stessi trovano la necessaria corrispondenza;

f) nel caso siano previsti scarichi nel reticolo di scolo del Consorzio della Bonifica, deve descrivere i presidi che permettono lo scarico delle acque meteoriche in regime di invarianza idraulica.

3. l’utilizzo agronomico del liquame deve essere interamente effettuato con tecniche di distribuzione a bassa emissione;

4. nell’ambito del rilascio dell’AIA e del Permesso di Costruire la società proponente deve dimostrare di avere sufficienti terreni in zona non vulnerabile per distribuire tutto l’azoto contenuto negli effluenti prodotti, calcolati sulla potenzialità massima di allevamento;

5. devono essere rispettati i requisiti per la biosicurezza dell’allevamento, in particolare:

a) le pavimentazioni delle aree cortilive, dei punti di carico e scarico degli animali ed in prossimità dei silos di contenimento dei mangimi devono essere idonee per consentire un’adeguata pulizia;

b) l’allevamento deve essere strutturato in modo da rispondere il più possibile ad esigenze di profilassi che prevedano in particolare il controllo sull’ingresso di mezzi di trasporto e di persone, deve essere quindi presente una piazzola di sosta per il lavaggio dei mezzi di trasporto con pozzetto di raccolta delle acque;

c) di determinare le spese per l’istruttoria relativa alla procedura predetta a carico del proponente in euro 500,00 ai sensi dell’articolo 28 della legge regionale 18/5/1999, n. 9 e successive modificazioni e della deliberazione della Giunta regionale 15/7/2002, n. 1238, importo correttamente versato all'avvio del procedimento;

d) di trasmettere il presente atto allo Sportello Unico per le Attività Produttive per gli adempimenti di competenza e per l'inoltro alla società proponente, ai sensi dell’art.6, comma 6 della LR.9/99;

e) di trasmettere il presente atto alla Società Agricola Fienil di Ferro alla SAC di Modena, alla Provincia, all’A.U.S.L. e al Comune di Medolla, per gli adempimenti di rispettiva competenza;

f) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente atto;

g) di pubblicare integralmente il presente atto sul sito web della Regione Emilia-Romagna;

h) di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione del presente atto all’interessato.

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