n.261 del 24.08.2016 periodico (Parte Seconda)

Avvio della procedura di reistituzione dei Siti Natura 2000 IT4050022 Biotopi e Ripristini ambientali di Medicina e Molinella e IT4050023 Biotopi e Ripristini ambientali di Budrio e Minerbio

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, denominata “Direttiva Habitat”, che prevede, ai fini della conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche di interesse comunitario, la costituzione della rete ecologica europea denominata Rete Natura 2000, formata dai Siti di importanza comunitaria (SIC), designati successivamente come Zone speciali di conservazione (ZSC), e dalle Zone di protezione speciale (ZPS) previste dall’art. 3 della Direttiva 2009/147/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e che ha sostituito la Direttiva 79/409/CE denominata “Direttiva Uccelli”;

- il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”, e successive modifiche;

- il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio del 3 settembre 2002 “Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000”;

- il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio del 17 ottobre 2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”;

- la Decisione 2015/69/UE di esecuzione della Commissione Europea del 3 dicembre 2014 che adotta l’ottavo elenco aggiornato dei Siti di Importanza Comunitaria per la regione biogeografica continentale;

- la Strategia nazionale per la biodiversità, predisposta dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell’articolo 6 della Convenzione sulla diversità biologica elaborata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e ratificata dall’Italia con la Legge 14 febbraio 1994, n. 124, sulla quale la Conferenza Stato-Regioni ha sancito l’intesa il 7 ottobre 2010;

- la Legge regionale n. 7 del 14.4.2004 “Disposizioni in materia ambientale” che agli artt. 1-9 del Capo I, definisce i ruoli dei diversi enti nell’ambito di applicazione della Direttiva comunitaria n. 92/43/CEE, nonché gli strumenti e le procedure per la gestione dei siti della rete Natura 2000 e, in particolare, prevede all’art. 2, co. 1, che la Regione, al fine di assicurare il mantenimento e il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e seminaturali possa emanare direttive ed indirizzi agli Enti competenti per l’esercizio coordinato delle funzioni amministrative conferite;

- la Legge regionale n. 6 del 17/2/2005 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000” e ss.mm.ii.;

- la Legge regionale n. 24 del 23/12/2011 "Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della rete Natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano” e ss.mm.ii.;

- la Legge regionale n. 7 del 27 giugno 2014 “Legge Comunitaria Regionale per il 2014”, che all’art. 79 prevede modifiche alla Legge regionale n. 7 del 2004;

- la Legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni”, che all’art. 18 prevede che sono attribuite alla Regione le funzioni di approvazione delle Misure di conservazione o dei Piani di gestione dei siti della rete Natura 2000 di cui all’art. 3 della legge regionale n. 7/04, su proposta dei rispettivi Enti di gestione;

- la Legge regionale n. 22 del 29 dicembre 2015 “Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2016” che all’art. 20 prevede che, in via transitoria, la Regione esercita le funzioni di gestione dei siti della Rete Natura 2000, di cui all’art. 18, comma 2, lettera b), della Legge regionale n. 13/15, sentiti i Comuni e le loro Unioni interessate;

- la Legge regionale n. 9 del 20 maggio 2016 “Legge Comunitaria Regionale per il 2016”, che all’art. 22 prevede modifiche alla Legge regionale n. 22 del 2015;

Viste, inoltre, le proprie Deliberazioni:

- n. 1191 del 30/7/2007 “Approvazione direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione, la conservazione, la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS, nonché le linee guida per l'effettuazione della valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L.R. 7/04” con la quale si definiscono le procedure amministrative per la proposta di aggiornamento dei siti esistenti e per l’individuazione di nuovi siti e, contestualmente, si definiscono i due livelli delle misure di conservazione: quello generale, di competenza regionale, e quello specifico, di competenza degli Enti gestori dei siti Natura 2000;

- n. 893 del 2/7/2012, con la quale è stato aggiornato l’elenco complessivo dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) presenti nella Regione Emilia-Romagna, ai sensi delle Direttive CEE “Uccelli” e “Habitat”;

- n. 1419 del 7/10/2013 “Misure Generali di Conservazione dei siti Natura 2000 (SIC e ZPS) - Recepimento DM n. 184/07 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”;

- n. 742 del 23/5/2016 “Approvazione delle Misure specifiche di conservazione e/o dei Piani di gestione dei siti Natura 2000 della Regione Emilia-Romagna”;

Dato atto che:

- con la sentenza del TAR Emilia-Romagna - Bologna n. 570/2014, confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 3406/2015, sono stati annullati gli atti oggetto dell'azione impugnatoria limitatamente alle parti di essi concernenti l'inclusione delle aree di proprietà della ricorrente Isiride s.r.l. in zona ZPS/SIC;

- con la sentenza del TAR Emilia-Romagna - Bologna n. 571/2014, confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 3407/2015, sono stati annullati gli atti oggetto dell'azione impugnatoria limitatamente alle parti di essi concernenti l'inclusione delle aree di proprietà della ricorrente società Nuova Società Agricola s.r.l. in zona ZPS/SIC;

- tra gli atti annullati con le suddette sentenze rientrano due deliberazioni della Regione Emilia-Romagna e, in particolare:

- la delibera della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna n. 1816 del 22/9/2003, nella parte in cui ha istituito quali “Zone di Protezione Speciale” (ZPS) ai sensi dell'art. 1, comma 5, della L. n. 157 del 1992, le aree comprensive dei terreni afferenti le aziende delle società ricorrenti;

- la delibera della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna n. 167 del 13/2/2006, nella parte in cui ha indicato al Ministero dell'Ambiente, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 357 del 1997, le suddette aree quali possibili “Siti di Importanza Comunitaria” (SIC), ai fini della proposta che il Ministero stesso aveva il potere di formulare alla Commissione Europea;

Considerato che:

- l'annullamento “in parte qua” è stato pronunciato in accoglimento del primo e del secondo motivo di impugnazione e, in particolare, sulla scorta del rilevo che «... l'attività procedimentale avviata dall'amministrazione regionale riguardo all'inserimento delle aree della ricorrente nelle zone protette contrassegnate come ZPS/SIC, di cui alle gravate deliberazioni, risulta priva di qualsivoglia elemento partecipativo ed istruttorio diretto a conoscere e, quindi, valutare l'effettiva peculiare situazione giuridica e fattuale in cui versano le aree stesse.»;

- le carenze procedimentali ed istruttorie sono precisamente derivate dalla mancanza formale di comunicazione di avvio del procedimento alle società proprietarie delle aree e dall’assenza di altre modalità di comunicazione idonee a contattare le proprietà, al fine di avere un quadro istruttorio completo ed esaustivo circa l’effettiva situazione di fatto e giuridica delle aree in parola;

- l'amministrazione regionale, per quanto di propria competenza, ha la facoltà di porre in essere la rinnovazione dei procedimenti volti alla individuazione delle aree stesse quali ZPS/SIC, nel rispetto di quanto statuito dal Giudice amministrativo con riferimento ai motivi di impugnazione accolti;

- le aree in oggetto, di cui all’allegata cartografia (all. 1), presentano tuttora elementi di elevato pregio naturalistico quali habitat e specie animali e vegetali di interesse comunitario, come da relazione tecnica allegata (all. 2);

Ritenuto, quindi, opportuno dare avvio alla rinnovazione dei procedimenti volti alla individuazione quali ZPS/SIC delle aree di proprietà delle società Isiride e Nuova Agricola, interessate dall'annullamento pronunciato dalle sentenze del TAR Emilia-Romagna - Bologna nn. 570 e 571 del 2014, confermato dalle sentenze del Consiglio di Stato nn. 3406 e 3407 del 2015, nel rispetto di quanto statuito dal Giudice amministrativo con riferimento ai motivi di impugnazione accolti in via definitiva;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore alla Difesa del suolo e della costa, Protezione civile e Politiche ambientali e della montagna, Paola Gazzolo

A voti unanimi e palesi

delibera:

1) di dare mandato alla competente struttura tecnica della Direzione Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente di dare avvio alla rinnovazione dei procedimenti volti all’individuazione quali ZPS/SIC delle aree di proprietà delle società Isiride e Nuova Agricola, interessate dall'annullamento pronunciato dalle sentenze del TAR Emilia-Romagna - Bologna nn. 570 e 571 del 2014, confermato dalle sentenze del Consiglio di Stato nn. 3406 e 3407 del 2015, nel rispetto di quanto statuito dal Giudice amministrativo con riferimento ai motivi di impugnazione accolti in via definitiva;

2) di dare atto che le aree di cui al punto 1) del dispositivo, sono individuate nelle cartografie di cui all’allegato 1) e presentano gli elementi di pregio naturalistico quali habitat di specie animali e vegetali di interesse comunitario indicati alla relazione tecnica di cui all’allegato 2, parti integranti del presente atto;

3) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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