n.222 del 12.08.2026 periodico (Parte Seconda)

L.R. 4/2018, ART. 11: provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) relativo al progetto "Modifica della linea di recupero PFU" localizzato nel comune di Massa Lombarda (RA), proposto da Albatros Ecologia Ambiente Sicurezza Soc. Cons. A r.l.

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

(omissis)

ATTESTATO che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, e di interessi;

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

a) di escludere dalla ulteriore procedura di V.I.A., ai sensi dell’art. 11, comma 1, della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4, il progetto denominato “modifica della linea di recupero PFU” localizzato nel Comune di Massa Lombarda (RA) proposto da Albatros Ecologia Ambiente Sicurezza Soc. Cons. a r.l. sintetizzato nella scheda tecnica progettuale che costituisce l’ALLEGATO 1 parte integrante e sostanziale della presente determinazione, per le valutazioni espresse in narrativa, nel rispetto delle condizioni ambientali di seguito indicate:

1. l'operatività dell'impianto secondo la configurazione progettuale è vincolata alla sostituzione dei mezzi d’opera alimentati a gasolio con nuovi mezzi ad alimentazione elettrica (configurazione finale n.4 mezzi a gasolio e n.5 mezzi elettrici), in conformità a quanto stabilito nel progetto medesimo. Di conseguenza, il proponente è tenuto a trasmettere ad Arpae di Ravenna la documentazione comprovante l'effettiva sostituzione dei mezzi almeno 30 giorni prima dell'avvio dell'impianto nella nuova configurazione;

2. contestualmente alla presentazione dell’istanza di modifica dell’autorizzazione dovrà essere presentata una relazione tecnica che riporti la proposta di monitoraggio tesa a garantire l’utilizzo delle valvole di regolazione che riduce di circa il 60÷70% la portata aspirata;

3. al fine di confermare la correttezza delle assunzioni modellistiche basate sulle serie storiche (media 2023-2025) e garantire che l'incremento di attività produttiva non determini scostamenti significativi rispetto allo studio di impatto presentato, il proponente è tenuto a:

a) entro i primi 6 mesi di esercizio a pieno regime della nuova configurazione, effettuare un campionamento dei punti di emissione E1, E2 ed E3, in relazione alle Polveri totali e alla portata;

b) qualora i valori di concentrazione e portata risultassero superiori ai valori medi dichiarati nello Studio Preliminare Ambientale (rispettivamente 1,56 mg/Nm³ per E1/E2 e 1,34 mg/Nm³ per E3) di oltre il 20%, il Gestore dovrà, entro 60 giorni, trasmettere istanza di modifica dell’autorizzazione ad Arpae di Ravenna corredata da:

i. un'analisi tecnica volta a individuare la causa dello scostamento (es. inefficienza filtrazione, usura organi, variazione granulometrica in ingresso);

ii. un piano di interventi migliorativi o manutentivi straordinari, finalizzati al ripristino delle performance emissive previste;

b) di disporre che la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali di cui alla lettera a), punti 1, 2 e 3, dovrà essere effettuata da ARPAE di Ravenna;

c) di disporre che il progetto dovrà essere attuato coerentemente a quanto dichiarato nello studio ambientale preliminare e che dovrà essere trasmessa ad ARPAE SAE di Ravenna e alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, l’entrata in esercizio della nuova configurazione che porta all’aumento della capacità di rifiuti non pericolosi costituiti da PFU, e ai sensi dell’art. 28, comma 7-bis, del d.lgs. 152/06, trasmettere specifiche indicazioni circa la conformità delle modifiche impiantistiche del progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte;

d) di dare atto che dovrà essere trasmessa la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento verifica di assoggettabilità a VIA all’Ente individuato al precedente punto b) per la relativa verifica ai sensi dell’art. 28, comma 3, del d. lgs. 152/2006. Si specifica che è disponibile apposita modulistica per agevolare l’invio della documentazione reperibile al seguente link: Verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali (art.28 del d.lgs.152/2006) - Valutazioni ambientali e autorizzazioni - Ambiente (regione.emilia-romagna.it). L’Ente preposto alla verifica dovrà trasmetterne l’esito alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, ai fini della pubblicazione nella banca dati delle valutazioni ambientali;

e) di dare atto che la non ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA sarà soggetta a diffida e ad eventuale sanzione, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 152/2006;

f) di stabilire l’efficacia temporale del presente provvedimento in 5 anni dalla data di approvazione del presente provvedimento per la richiesta delle autorizzazioni necessarie per l’attuazione del progetto presentato; decorso tale periodo senza che sia stata presentata la richiesta di autorizzazione, il provvedimento di screening dovrà essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente così come previsto dall’art. 19, comma 10 del d.lgs. 152/06;

g) di trasmettere copia della presente determina al Proponente ALBATROS Ecologia Ambiente Sicurezza Soc. Cons. a r.l., al Comune di Massa Lombarda, all’Unione dei Comuni della Bassa Romagna - Servizio Ambiente, alla Provincia di Ravenna, all'AUSL della Romagna - Dipartimento di Sanità Pubblica Servizio Igiene Pubblica, all'ARPAE di Ravenna;

h) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale sul BURERT e, integralmente, nella banca dati delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna (https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavasweb/ricerca/dettaglio/6854);

i) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione sul BURERT;

j) di dare atto, infine, che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013.

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