n.31 del 10.02.2016 periodico (Parte Seconda)

Poliambulatorio privato Terme di Punta Marina - Punta Marina Terme di Ravenna - Accreditamento di ulteriore attività ad ampliamento dell'accreditamento già concesso con la propria determinazione n. 1833 del 12.03.2009

IL DIRETTORE

(omissis)

determina:

1. di concedere, per le motivazioni di cui in premessa, al Poliambulatorio privato Terme di Punta Marina, sito in Via Cristoforo Colombo n. 161, Punta Marina Terme di Ravenna (RA), l'ampliamento dell'accreditamento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modifiche, per le seguenti attività, compatibili ai requisiti applicati elencati in premessa di cui è stato verificato il possesso:

  • Centro ambulatoriale di riabilitazione;

2. l’ampliamento dell'accreditamento di cui al punto precedente viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa e decorre dalla data del presente provvedimento;

3. di prendere atto che l’accreditamento già concesso con proprio atto n. 1833/2009, comprensivo dell'ampliamento di cui al presente provvedimento, per le attività di seguito elencate (visite ed altre prestazioni erogabili in ambulatorio medico) di:

  • Angiologia;
  • Cardiologia;
  • Dermatologia;
  • Medicina fisica e riabilitativa (Recupero e riabilitazione funzionale);
  • Neurologia;
  • Ortopedia e traumatologia;
  • Otorinolaringoiatria;
  • Scienza dell’alimentazione (Malattie endocrine, del ricambio e della nutrizione);
  • Attività di diagnostica per immagini;
  • Presidio di medicina fisica e riabilitazione;
  • Centro ambulatoriale di riabilitazione;
  • Punto prelievi

rientra all’interno delle previsioni di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1311/2014 e pertanto non necessita l’adozione di un provvedimento di rinnovo in quanto, in virtù delle suddette disposizioni, la sua scadenza è stata prorogata al 31 luglio 2016, data entro la quale verranno adottati provvedimenti per definire le nuove condizioni per il rilascio degli accreditamenti/rinnovi;

4. di dare atto che, in caso di sussistenza di cause di decadenza nei controlli antimafia attualmente in corso, l’accreditamento già concesso verrà revocato;

5. di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente all’attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

6. è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla denominazione, alla sede di erogazione, alla titolarità, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate;

7. di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, si provvederà agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

8. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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