n.71 del 26.04.2012 periodico (Parte Seconda)

Accreditamento provvisorio del Poliambulatorio privato Il Glicine di Modigliana (FC)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina:

1) la struttura denominata Poliambulatorio privato Il Glicine, Via A. Gramsci n. 27, Modigliana (FC), per le motivazioni espresse in premessa e qui richiamate, è accreditata in via provvisoria ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 quater, comma 7, del DLgs 502/92 e successive modificazioni quale Poliambulatorio per le seguenti attività:

a) Ambulatorio per le visite di:

  • Cardiologia;
  • Medicina interna (Medicina generale);
  • Ortopedia (Ortopedia e Traumatologia);
  • Reumatologia
  • Urologia

b) Attività di diagnostica per immagini(ecografia);

e per altre attività di cardiologia e di ortopedia;

Relativamente alle attività di cui sopra, l’accreditamento è riferito alle sole prestazioni indicate nella domanda ove incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA);

2) di dare mandato all’ Agenzia Sanitaria e Sociale regionale di effettuare entro i prossimi quindici mesi la verifica dei requisiti generali e specifici di accreditamento ai sensi dall’art. 9 della L.R. 34/98, e successive modifiche, per l’attività di cui sopra, ai fini della verifica del volume di attività svolto e della qualità dei suoi risultati;

3) di dare atto che l’accreditamento oggetto del presente provvedimento viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa e che, ai sensi del comma 7 dell’art. 8 quater del DLgs 502/92 e successive modificazioni, l’eventuale verifica negativa di cui al precedente punto 2) comporta la sospensione automatica dell’accreditamento temporaneamente concesso;

4) di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/92, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

5) l’accreditamento concesso decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e ai sensi dell’art. 10 della L.R. 34/98, e successive modificazioni, ha validità quadriennale, salvo quanto previsto al precedente punto 3);

6) di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina