n.62 del 13.03.2013 periodico (Parte Seconda)

Procedure in materia di impatto ambientale L.R. 18/5/1999 n. 9 e s.m.i. Decisione in merito alla Procedura di verifica (screening) relativa al progetto di realizzazione di un impianto di recupero e messa in riserva di rifiuti plastici non pericolosi sito in Via Minghetti, località Pievesestina in Comune di Cesena, presentato dalla Ditta Eco Idea S.r.l.

L’Autorità competente: Provincia di Forlì-Cesena comunica la decisione in merito alla procedura di verifica (screening) relativa al progetto di realizzazione di un impianto di recupero e messa in riserva di rifiuti plastici non pericolosi sito in Via Minghetti, località Pievesestina in Comune di Cesena, presentato dalla Ditta Eco Idea S.r.l.

I termini della procedura hanno cominciato a decorrere dal 21/11/2012, giorno in cui è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 255 l'avviso di avvenuto deposito degli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura stessa.

Il progetto è stato presentato dalla Ditta Eco Idea S.r.l. sita nel Comune di Cesena, ai sensi del combinato disposto degli artt. 9 e 10 della Legge regionale 18 maggio 1999 n. 9 e s.m.i., all'Amministrazione Provinciale in data 22/10/2012, acquisita al prot. prov. n. 99962 del 23/10/2012.

Il progetto interessa il territorio del Comune di Cesena e della Provincia di Forlì-Cesena.

Il progetto, consistente nella realizzazione di un impianto di messa in riserva (R13) e recupero (R3) rifiuti plastici da realizzarsi all'interno di capannoni già esistenti, è assoggettato a procedura di screening in quanto ricade nella categoria B.2.57, dell' all. B.2 “Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, ad esclusione degli impianti mobili volti al recupero di rifiuti non pericolosi provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizione qualora la durata della campagna sia inferiore a novanta giorni naturali ed agli altri impianti mobili volti al recupero di altri rifiuti non pericolosi qualora la durata della campagna sia inferiore a sessanta giorni naturali, e qualora non siano localizzate in aree naturali protette o in aree SIC e ZPS; tale esclusione non si applica a successive campagne sullo stesso sito”.

Ai sensi del Titolo II della Legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i., l’autorità competente: Provincia di Forlì - Cesena, con atto di Giunta Provinciale prot. Gen. 33936/74 del 26/02/2013, ha assunto la seguente decisione: 

“LA GIUNTA DELLA PROVINCIA DI FORLI’- CESENA

(omissis)

 delibera

a) richiamati gli elementi progettuali e le proposte tecniche descritti in parte narrativa, di escludere, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della Legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i., il progetto relativo all'attività di messa in risera (R13) e recupero (R3) di rifiuti non pericolosi in Comune di Cesena, presentato dalla ditta Eco Idea S.r.l., dall’ulteriore procedura di V.I.A. con le seguenti prescrizioni:

  1. prevedere, lungo il confine ovest, che risulta essere quello affacciato sul contesto agricolo, una integrazione della siepe attualmente presente, tramite l'inserimento di elementi arborei, finalizzata ad una più marcata ed efficace mitigazione degli impatti visivi, utilizzando essenze autoctone. Il progetto di tale piantumazione dovrà essere presentato in sede di procedura semplificata di cui agli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
  2. l'impianto dovrà essere realizzato la prima stagione utile successiva alla conclusione della procedura semplificata di cui al punto precedente;
  3. gli interventi di manutenzione, da eseguire nei primi cinque anni dall'impianto, devono consistere nell'accertamento delle fallanze e sostituzione delle piante morte con elementi vegetali aventi la stessa potenzialità di sviluppo, nell'eliminazione delle piante infestanti che limitano la crescita e lo sviluppo delle piante presenti;
  4. non potrà essere avviata l'attività all'interno del capannone fino a quando l'abitazione del custode sarà abitata; in alternativa, a seguito dell'inizio dell'attività, e non oltre 15 giorni dalla stessa, dovrà essere eseguito un monitoraggio in continuo di 24 ore, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente; il rilievo sarà atto a determinare il rispetto del valore limite differenziale ed assoluto di rumore, nei periodi diurno e notturno, nel soggiorno dell'appartamento del custode (secondo quanto indicato nella planimetria di Figura 9 della relazione “Integrazioni Gen2013”);
  5. entro un mese dall'inizio dell'attività dell'impianto nello stato di progetto, deve essere eseguito, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente, una campagna di rilievi atta a determinare il rispetto del valore limite differenziale ed assoluto di rumore, nei periodi diurno e notturno, in prossimità del ricettore denominato Recettore NE (Nord Est - ricettore posto in prossimità del confine nord est dell'impianto). Il rilievo per la verifica del differenziale va eseguito all’interno degli ambienti abitativi, monitorando il rumore residuo in assenza di attività ed il livello equivalente di rumore ambientale con attività in funzione nelle condizioni maggiormente gravose per il ricettore; il livello di rumore ambientale per la verifica del limite assoluto deve essere eseguito in esterno in continuo per una durata non inferiore alle 24 ore, in prossimità del ricettore denominato Recettore NE (Nord - Est), in fase di attività dell'impianto, durante le condizioni di lavorazione maggiormente gravose per il ricettore monitorato;
  6. il monitoraggio di cui ai punti precedenti dovrà essere effettuato, con oneri a carico della società proponente, in prima istanza da ARPA sezione di Forlì-Cesena, o, a seguito di documentata non disponibilità di ARPA, da un tecnico competente in acustica (art. 2 Legge 447/95). La data ed il programma d’esecuzione dei rilievi fonometrici dovranno essere concordati con ARPA Sezione di Forlì-Cesena, qualora quest’ultimo non sia il soggetto realizzatore del monitoraggio, e preventivamente comunicati al Comune di Cesena ed alla Provincia di Forlì-Cesena Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale;
  7. tutti i risultati e le relative elaborazioni e conclusioni dovranno essere trasmessi, entro un mese dalla data finale di esecuzione dei rilievi suddetti, al Comune di Cesena, all’Amministrazione Provinciale di Forlì - Cesena, Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale, all'ARPA (qualora non sia il soggetto esecutore dei rilievi) e al soggetto proponente (qualora sia invece ARPA il soggetto esecutore dei rilievi stessi);
  8. in caso di verifica del mancato rispetto dei limiti vigenti, dovranno tempestivamente essere messe in atto dal proponente titolare dell'attività, a proprio carico, ulteriori idonee misure di mitigazione acustica al fine di garantire il rispetto di tutti i limiti vigenti presso il ricettore; al fine di verificare l’efficacia delle misure di mitigazione realizzate di cui sopra, dovrà essere eseguito, presso i ricettori interessati, un ulteriore monitoraggio acustico (dei limiti assoluto e differenziale) secondo i criteri definiti ai punti precedenti entro 1 mese dalla realizzazione delle misure di mitigazione sopra citate, i cui risultati andranno tempestivamente inviati al Comune di Cesena, all’Amministrazione Provinciale di Forlì - Cesena, Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale, all'ARPA (qualora non sia il soggetto esecutore dei rilievi) e al soggetto proponente (qualora sia invece ARPA il soggetto esecutore dei rilievi stessi); dovrà infine essere consegnata, entro e non oltre 1 mese dalla comunicazione dei risultati del monitoraggio, ad ARPA Sezione di Forlì-Cesena al Comune di Cesena e all’Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena, Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale, idonea relazione acustica che descriva gli interventi di mitigazione eseguiti e attesti il rispetto di tutti i limiti vigenti presso tutti i ricettori presenti;
  9. il proponente dovrà comunicare ad ARPA Sezione di Forlì-Cesena, al Comune di Cesena e all’Amministrazione Provinciale di Forlì - Cesena, Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale, la data prevista di inizio attività dell'impianto a regime, entro e non oltre 15 giorni dall'ottenimento della stessa.

b) di quantificare in € 500,00, le spese istruttorie a carico del Proponente, corrispondente al valore forfettario previsto dall'art. 28 comma 1 della L.R. 9/99 e s.m.i.;

c) di dare atto che tali spese istruttorie sono già state corrisposte dalla Ditta in fase di attivazione della procedura di screening;

d) di trasmettere il presente atto al Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale per il seguito di competenza;

e) di trasmettere copia del presente provvedimento deliberativo al Comune di Cesena e alla Ditta Eco Idea S.r.l.;

f) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell’art. 10 comma 3, della L.R. 18 maggio 1999 n. 9 e s.m.i., il presente partito di deliberazione;

g) di pubblicare integralmente sul sito web della Provincia di Forlì-Cesena, ai sensi dell’art. 10 comma 3, della L.R. 18 maggio 1999 n. 9 e s.m.i., la presente deliberazione.

Inoltre, con separata votazione espressa in forma unanime e palese, dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere in merito ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina