n.377 del 21.12.2022 periodico (Parte Seconda)

Modalità di remunerazione e determinazione delle tariffe per l'assistenza extra-ospedaliera ai malati di AIDS

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421";

- la L.R. n. 19 del 12 maggio 1994 “Norme per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal Decreto Legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”;

- la L.R. 23 dicembre 2004, n. 29 “Norme generali sull’organizzazione ed il funzionamento del Servizio Sanitario Regionale”, e successive modifiche, che prevede che questa Regione, nell’esercizio dell’autonomia conferitale dalla riforma del Titolo V della Costituzione, definisce i principi ed i criteri generali di organizzazione e di funzionamento del Servizio sanitario regionale;

Richiamati:

- la legge regionale 16 giugno 1988, n. 25, recante “Programma regionale degli interventi per la prevenzione e la lotta contro l’AIDS” e, in particolare, l’art. 8;

- la legge 5 giugno 1990, n. 135, recante "Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS";

- il decreto del Ministro della Sanità 13 settembre 1991, recante "Approvazione degli schemi-tipo di convenzione per la disciplina dei rapporti inerenti al trattamento a domicilio dei soggetti affetti da AIDS e patologie correlate";

- il decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1991 "Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per l'attivazione dei servizi per il trattamento a domicilio dei soggetti affetti da AIDS e patologie correlate";

- il “Programma regionale degli interventi per la prevenzione e la lotta all’AIDS” adottato con deliberazione consiliare 14 febbraio 1991 n. 375, così come modificato con delibera consiliare n. 940 dell’8 luglio 1998;

- la propria deliberazione 8 febbraio 1999 n. 124, recante “Criteri per la riorganizzazione delle cure domiciliari”;

- l’Accordo interregionale per la compensazione della mobilità sanitaria per l’anno 2021 approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 14 settembre 2022 (Rep. 187/CSR);

- la deliberazione del Consiglio regionale n. 2400 dell'8 marzo 1995 e la propria deliberazione n. 2002 del 30/7/1996, relative all'attività di assistenza domiciliare a favore dei malati di AIDS e patologie correlate;

- la propria deliberazione n. 564 del 1/3/2000 "Direttiva regionale per l'autorizzazione al funzionamento delle strutture residenziali e semiresidenziali per minori, portatori di handicap, anziani e malati di aids, in attuazione della L.R. 12/10/1998, n. 34”;

- la propria deliberazione n. 26 del 17 gennaio 2005 “Applicazione della l.r. 34/98 in materia di autorizzazione e di accreditamento istituzionale delle strutture residenziali e semiresidenziali per persone dipendenti da sostanze d'abuso- ulteriori precisazioni”;

Considerato che la legge 23 dicembre 2014, n. 190 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2015), all’art. 1, comma 560, ha disposto che, a decorrere dal 2015, fermo restando il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato, gli importi previsti, tra le altre, dalla legge 5 giugno 1990, n. 135, confluiscono nella quota indistinta del fabbisogno sanitario standard nazionale di cui all’art. 26 del D.lgs. 6 maggio 2011, n. 68, e sono ripartiti tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo i criteri e le modalità previsti dalla legislazione vigente in materia di costi standard;

Richiamata la propria deliberazione 11 ottobre 2018, n. 1649, che ha disposto alla revisione delle rette per l’assistenza residenziale in funzione delle condizioni di disabilità, severità clinica e assistenziale, dei pazienti, nonché la revisione delle rette per l’assistenza nei centri diurni e dell’assistenza domiciliare;

Rilevato che le Aziende USL di questa Regione stipulano convenzioni con Associazioni di volontariato e altro privato sociale per la gestione dell’assistenza residenziale poste sul territorio regionale, idonee al trattamento socio-sanitario dei soggetti affetti da AIDS e patologie correlate e in possesso di autorizzazione al funzionamento ai sensi della propria deliberazione n. 564 del 1 marzo 2000;

Considerato che le convenzioni attivate dalle Aziende USL con le Associazioni di volontariato e con il privato sociale sono conformi a quanto previsto dall'allegato B (Schema tipo di convenzione per l'erogazione delle prestazioni socio-sanitarie a favore dei malati di aids e patologie correlate, da parte di residenze collettive o case alloggio) al citato decreto del Ministero della Sanità 13.09.1991 e risultano agli atti del Settore Assistenza Territoriale della Direzione Generale Cura della Persona, salute e welfare;

Dato atto che le Aziende USL consentono l'ammissione presso le strutture con cui hanno acceso le convenzioni in argomento di persone provenienti da qualunque Azienda USL della Regione e, in subordine, dalle altre Regioni;

Dato atto inoltre che:

- anche a favore delle persone in condizioni cliniche di AIDS, che già siano inserite in strutture residenziali autorizzate per trattamenti da dipendenze patologiche ai sensi della propria deliberazione n. 26 del 17 gennaio 2005 o in strutture residenziali con meno di 7 posti di cui alla propria deliberazione n. 564 dell’1 marzo 2000, gestite da Enti ausiliari, è possibile erogare le prestazioni sociosanitarie previste dall'allegato A del citato D.M. Sanità del 13/9/1991, prevedendo che, per le giornate di assistenza ai malati di AIDS, la retta sia pari a quella dell'assistenza domiciliare, sempre che sia necessario erogare e vengano assicurate tutte le prestazioni socio-sanitarie previste dal sopraccitato D.M. 13/9/1991. In tal caso, la retta per l'attività di cui trattasi sostituisce quella stabilita per gli altri ospiti delle strutture di cui sopra;

- le Aziende USL interessate possono stipulare apposite convenzioni, oltre che con Associazioni di volontariato e organizzazioni assistenziali diverse, anche con gli Enti ausiliari che gestiscono strutture residenziali (comunità terapeutiche), in specie nel caso in cui non dovessero ricorrere le condizioni necessarie per permettere l'intervento al domicilio del malato;

Ritenuto opportuno confermare, fino ad eventuale revisione delle stesse da effettuarsi con proprio atto deliberativo, le tariffe per l’assistenza presso residenze collettive o case alloggio, presso centri diurni e in assistenza domiciliare come determinate con propria delibera 11 ottobre 2018, n. 1649;

Considerato che per quanto riguarda l’assistenza erogata presso il domicilio del paziente, compresa anche quella presso Comunità terapeutiche, la retta si riferisce necessariamente a prestazioni di assistenza socio-sanitaria e che, nel caso in cui per un periodo superiore alla metà delle giornate di effettiva assistenza vengano erogate – per ciascun paziente considerato – prestazioni a carattere esclusivamente sociale, per questa tipologia di giornate la retta viene diminuita del 50%;

Precisato che:

- la valutazione della complessità della casistica, da effettuarsi con le modalità previste nella propria delibera 11 ottobre 2018, n. 1649, deve essere a carico dell’Azienda USL sul cui territorio di competenza ha sede la struttura convenzionata;

- che per l’attività a favore dei pazienti residenti nella Regione Emilia-Romagna le strutture residenziali e semiresidenziali fatturino i costi sostenuti sulla base delle rette medie giornaliere stabilite dalle Aziende USL con le quali sono convenzionate, secondo le modalità e la periodicità stabilite fra le parti, e che la suddetta Azienda USL recuperi i costi derivanti dall’assistenza ai pazienti residenti nelle restanti Aziende USL della Regione tramite fatturazione diretta all’Azienda USL di residenza;

- per evitare l’insorgere di contestazioni, è auspicabile che per tutti i servizi erogati a soggetti provenienti da altre Aziende USL venga inviata una comunicazione alla Azienda USL di residenza del soggetto ricoverato, così come stabilito dall’Accordo interregionale per la compensazione della mobilità sanitaria per l’anno 2021 approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 14 settembre 2022 (Rep. 187/CSR);

- per il recupero dei costi delle rette dei servizi erogati a soggetti provenienti da altre Regioni, le strutture convenzionate provvederanno con fatturazione diretta all’Azienda Usl di residenza del soggetto ricoverato, così come stabilito dalla nota del Ministero della Sanità n. 100/SCPS/4 del 28/1/1997 e dalla circolare della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna n. 10 del 6/6/2002 "Regolamentazione della mobilità sanitaria interregionale ed infraregionale. Anno 2002", e sulla base delle rette giornaliere stabilite per l’anno di riferimento;

Atteso che:

- alla somministrazione dei farmaci ai soggetti in argomento provvedono le Aziende USL che hanno convenzioni con case alloggio e centri diurni secondo le prescrizioni previste;

- il costo, tra l’altro, dei farmaci antiretrovirali erogati a pazienti provenienti da altre Aziende USL verrà rimborsato, da parte dell’Azienda USL di residenza del paziente, all’Azienda USL che ha attivato la convenzione con la casa alloggio o il centro diurno tramite la compensazione della mobilità sanitaria, secondo quanto stabilito dalle circolari della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna n. 10 del 6/6/2002, n. 20 del 12/12/2003 e n. 3 del 22/2/2007, nonché dalle circolari che regolamentano il flusso F.E.D. (Farmaci ad Erogazione Diretta) e dal Testo Unico per la Compensazione interregionale della mobilità sanitaria approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ad oggi vigente;

- le strutture socio-sanitarie garantiscono la presenza di personale nell'arco delle 24 ore, assicurando le seguenti attività:

  • assistenza medico-infermieristica;
  • assistenza domestica;
  • animazione socio-culturale;
  • assistenza psicologica;

Rilevato che le Aziende USL regionali provvedono annualmente a trasmettere al Settore regionale competente le relazioni relative alla attività erogata nell’anno precedente, verificate per regolarità e congruità dal medesimo Settore;

Visti:

- il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

- la legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii.;

Richiamate le proprie Deliberazioni:

- n. 468 del 10 aprile 2017, concernente “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna” e le Circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017, relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

- n. 771 del 24 maggio 2021 che conferisce fino al 31/5/2024 l’incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) per le strutture della Giunta della Regione Emilia-Romagna e degli Istituti e Agenzie regionali, di cui all’art. 1 comma 3 bis, lett. b) della L.R. n. 43 del 2001;

- n. 324 del 7 marzo 2022 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell'ente e gestione del personale”;

- n. 325 del 7 marzo 2022 “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”;

- n. 426 del 21 marzo 2022, avente ad oggetto “Riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e ai Direttori di Agenzia”;

- n. 1615 del 28 settembre 2022, avente ad oggetto “Modifica e assestamento degli assetti organizzativi di alcune Direzioni Generali/Agenzie della Giunta regionale”;

- n. 1846 del 2 novembre 2022 “Piano Integrato delle Attività e dell’Organizzazione 2022 – 2024";

Richiamate infine le determine dirigenziali:

- n. 2335 del 9/2/2022, recante “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;

- n. 6229 del 31/3/2022, recante “Riorganizzazione della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare. Istituzione Aree di lavoro. Conferimento incarichi dirigenziali”;

- n. 18915 del 0/10/2022, recante “Conferimento Di Incarico Dirigenziale Presso La Direzione Generale Cura Della Persona, Salute e Welfare”;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore alle Politiche per la Salute;

A voti unanimi e palesi

delibera

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono tutte integralmente richiamate:

  1. di affidare alle Aziende USL ove ha sede la struttura residenziale e/o semiresidenziale convenzionata il calcolo delle somme da liquidare alle strutture convenzionate, tenendo conto della effettiva occupazione dei posti letto;
  2. di stabilire che le Aziende USL convenzionate con le strutture di cui trattasi e secondo le modalità e le periodicità stabilite fra le parti, provvedano alla liquidazione della somma corrispondente alle prestazioni effettivamente erogate a favore delle strutture con cui hanno stipulato le relative convenzioni, previa presentazione da parte di queste ultime di apposita relazione e documentazione;
  3. di stabilire che, per evitare l’insorgere di contestazioni, è auspicabile che per tutti i servizi erogati a soggetti provenienti da altre Regioni venga inviata una comunicazione all’Azienda USL di residenza del soggetto ricoverato, così come stabilito dall’Accordo interregionale per la compensazione della mobilità sanitaria per l’anno 2021 approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 14 settembre 2022 (Rep. 187/CSR);
  4. di stabilire che il recupero delle rette per l’assistenza a soggetti residenti in altre Regioni venga effettuato dalle strutture convenzionate tramite fatturazione diretta all’Azienda Usl di residenza del soggetto ricoverato, così come stabilito dalla nota del Ministero della Sanità n. 100/SCPS/4 del 28/1/1997, dalla circolare della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna n. 10 del 6.6.2002 "Regolamentazione della mobilità sanitaria interregionale e infra-regionale. Anno 2002” e sulla base delle rette stabilite con il presente atto;
  5. di stabilire che il costo dei farmaci antiretrovirali erogati a pazienti provenienti da altre Aziende USL venga rimborsato, da parte dell’Azienda USL di residenza paziente, alla Azienda USL che ha attivato la convenzione con la casa alloggio o il centro diurno tramite la compensazione della mobilità sanitaria, secondo quanto stabilito dalle circolari della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna n. 10 del 6/6/2002, n. 20 del 12/12/2003 e n. 3 del 22/2/2007, nonché dalle circolari che regolamentano il flusso F.E.D. (farmaci ad erogazione diretta) e dal Testo Unico per la Compensazione interregionale della mobilità sanitaria approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ad oggi vigente;
  6. di stabilire che le Aziende USL, entro il mese di giugno di ogni anno, provvedano ad inviare al Settore Assistenza Territoriale della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare la specifica rendicontazione e relazione per documentare analiticamente l’assistenza prestata a domicilio, presso case alloggio e centri diurni a favore dei malati di AIDS nell'anno precedente;
  7. di confermare, fino ad eventuale revisione delle stesse, le tariffe per l’assistenza presso residenze collettive o case alloggio, presso centri diurni e in assistenza domiciliare come determinate nella delibera 11 ottobre 2018, n. 1649;
  8. di affidare la valutazione della complessità della casistica, da effettuarsi con le modalità previste dalla DGR 1649 del 11 ottobre 2018, all’Azienda USL presso la quale ha sede la struttura convenzionata;
  9. di dare atto che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del D.lgs. n. 33/2013, così come riportato nella determinazione dirigenziale n. 2335/2022;

10. di pubblicare il presente atto deliberativo nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

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