n.259 del 17.08.2022 periodico (Parte Seconda)

Disposizioni ai sensi del comma 5, dell'art. 58 delle norme del Piano di tutela della acque.

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la Direttiva 2000/60/CE;

- il D Dlgs.152/06;

- il D.M. 28 luglio 2004;

- le Norme del Piano di Tutela delle Acque (PTA) approvato con Delibera dell’Assemblea legislativa n. 40 del 21 dicembre 2005;

Premesso che:

- la scarsità di precipitazioni pluviometriche e nevose che a partire già dall’autunno-inverno 2021 ad oggi, ha interessato il territorio regionale ed ha determinato deflussi molto ridotti nei reticoli idrografici superficiali prossimi o inferiori ai minimi storici.

- il livello di riempimento degli invasi, utilizzati a vario titolo, risente in maniera rilevante del mancato o ridotto afflusso di monte ed è pertanto in diminuzione;

- tale abbassamento di livello ha interessato in particolare invasi realizzati in virtù di sbarramenti su corpi idrici, destinati alla produzione di energia idroelettrica, caratterizzati da ridotto bacino idrografico a monte;

- i prelievi afferenti a tali bacini, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 12 bis del TU 1775/33, sono gestiti lasciando defluire a valle degli invasi stessi una portata definita – ed in corso di aggiornamento/verifica – quale deflusso minimo vitale (DMV);

Considerato che:

- l’abbassamento dei livelli in alcuni invasi, determinato dalle portate in ingresso, da tempo inferiori alle portate rilasciate come DMV, potrebbe determinare problematiche all’ecosistema dell’invaso nonché dei corpi idrici recettori a valle;

- in diversi invasi i livelli degli stessi sono prossimi alla minima regolazione e ciò potrebbe determinare, anche a causa delle elevate temperature:

  • trascinamento a valle, contestualmente al rilascio del DMV, di elevate percentuali di sedimenti, con impatto sulle condizioni morfologiche ed ecologiche di valle e ingenerando in particolare fenomeni di anossia nel corpo idrico recettore con conseguenti problematiche qualitative e per la fauna acquatica;
  • fenomeni di anossia nell’invaso stesso.

Rilevato che:

- l’art. 52, delle Norme del PTA, nel rispetto delle indicazioni comunitarie e ministeriali stabilisce che:

1. Per Deflusso minimo vitale (di seguito DMV) s’intende la portata istantanea che in ogni tratto omogeneo del corso d’acqua garantisce la salvaguardia delle caratteristiche fisiche del corpo idrico, delle caratteristiche chimico-fisiche delle acque nonché il mantenimento delle biocenosi tipiche delle condizioni naturali locali.

2. In presenza di captazioni idriche il DMV è quindi il valore minimo della portata che deve essere lasciata defluire a valle delle captazioni al fine di mantenere vitali le condizioni di funzionalità e di qualità degli ecosistemi interessati.

3. Il DMV contribuisce al conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale e degli obiettivi di qualità per specifica destinazione di cui all’art. 4 del DLgs 152/99.”

- stante la situazione sopradescritta, altresì, il rispetto del DMV rischia di compromettere e/o danneggiare gli ecosistemi nonché pregiudicare il raggiungimento e/o il mantenimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici lacuali e fluviali recettori, interessati, ed in particolare tale situazione riguarda:

  • invaso di Braglie (MO), invaso di Fontanaluccia (MO) e Invaso di Boreca (PC): dove le portate in ingresso inferiori alle portate definite quale DMV hanno determinato un abbassamento dei livelli degli invasi stessi ormai prossimi alla minima regolazione;
  • invaso di Quarto (FC): dove benchè il livello di invaso non sia prossimo alla minima regolazione, il piccolissimo volume utile potrebbe portare a situazioni di pericolo per la fauna ittica con il rischio che alcune aree rimangano in asciutta o senza acqua corrente.

Valutato che:

- tutti gli impianti idroelettrici che si avvalgono dei sopracitati impianti hanno sospeso la produzione;

- il comma 5, dell’art. 58, delle Norme del PTA dispone che:

Per le derivazioni che si avvalgono di invasi di accumulo realizzati mediante opere di sbarramento sul corpo idrico, esistenti alla data di adozione del PTA o che figurano tra gli interventi previsti dai piani di bacino o dai piani di tutela delle acque, dovrà essere garantito il rilascio in continuo del DMV secondo la tempistica di cui ai commi 2 e 4 del precedente articolo. Qualora in determinati periodi gli obblighi suddetti pregiudichino l’uso funzionale dell’invaso o la sicurezza delle opere di contenimento, la portata che dovrà essere rilasciata a valle dello sbarramento non potrà essere inferiore alle portate in arrivo da monte.”

- possa ritenersi applicabile il sopra richiamato disposto riconoscendo, oltre ad un’alterazione delle condizioni di gestione funzionale degli invasi in conseguenza alle anomale dinamiche di trascinamento a valle dei sedimenti, anche, e prioritariamente, la tutela degli ecosistemi interessati tra i motivi che determinano, in particolari situazioni temporalmente limitate, una diversa applicazione delle modalità di rilascio del DMV;

Ritenuto pertanto che:

possa fino alla variazione della situazione meteoclimatica, ovvero fino al momento in cui le portate in ingresso non siano pari o superiori al valore di DMV stabilito, permettere al gestore ENEL GreenPower di rilasciare a valle degli sbarramenti che sottendono gli invasi di Braglie (MO), Fontanalluccia (MO), Boreca (PC) e Quarto (FC) una portata pari e non inferiore alla portata in ingresso nei bacini stessi, ai sensi del citato comma 5 dell’art.58 delle Norme del PTA;

Richiamati, per gli aspetti organizzativi e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni, i seguenti atti:

- la Legge regionale 26/11/2001, n.43 “Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e ss.mm.ii.;

- le proprie deliberazioni n. 324 e n. 325 del 7/3/2022, rispettivamente “Disciplina Organica in materia di organizzazione dell’Ente e gestione del personale” e “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”, entrambe con decorrenza dal 1/4/2022;

- la propria deliberazione n. 426 del 21/3/2022 “Riorganizzazione dell’ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e di Agenzia;

- la determinazione del Direttore Cura del Territorio e dell’Ambiente n. 5615 del 25/3/2022 “Riorganizzazione della Direzione Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente. Istituzione Aree di lavoro. Conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di posizione organizzativa”;

- la propria deliberazione n. 468 del 10/4/2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”, da applicare in combinato disposto e coerenza con quanto previsto successivamente dalla citata deliberazione n. 324/2022;

- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale del 13/10/2017 PG/2017/0660476 e del 21/12/2017 PG/2017/0779385 contenenti le indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposto in attuazione della sopra citata deliberazione n. 468/2017;

- il D. Lgs. 14/3/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

- la propria deliberazione n. 111 del 31/1/2022, “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024, di transizione al Piano integrato di attività e organizzazione di cui all’art. 6 del D.L. n. 80/2021”;

la determinazione dirigenziale n.2335/2022 “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n.33 del 2013. anno 2022.”;

Dato atto:

- che il Responsabile del Procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;

- dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore all’ambiente, difesa del suolo e della costa, protezione civile;

A voti unanimi e palesi

delibera

per le ragioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. Di stabilire che fino alla variazione della situazione meteoclimatica, ovvero fino al momento in cui le portate in ingresso non siano pari o superiori al valore di DMV stabilito, il gestore ENEL GreenPower potrà rilasciare a valle degli sbarramenti che sottendono gli invasi di Braglie (MO), Fontanalluccia (MO), Boreca (PC) e Quarto (FC) una portata pari e non inferiore alla portata in ingresso nei bacini stessi, ai sensi del citato comma 5 dell’art.58 delle Norme del PTA;

2. Di stabilire che per tutto il periodo di applicazione del disposto di cui al punto precedente è vietata la produzione di energia idroelettrica negli impianti a servizio dei quali sono i citati invasi, ovvero dalla centrale di Muschioso (invaso di Braglie), dalla c.le di Farneta (invaso di Fontanalluccia) c.le di Boreca (invaso di Boreca) e c.le di Quarto (invaso di Quarto);

3. Di stabilire che restano confermati tutti i restanti obblighi e prescrizioni contenuti negli atti di concessione relativi ai suddetti impianti ed opere di derivazione;

4. Di notificare il presente atto ad ARPAE, soggetto competente alla gestione dei provvedimenti concessori e ad ENEL GreenPower quale soggetto gestore dei suddetti impianti;

5. Di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

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