n.181 del 05.07.2023 periodico (Parte Seconda)
Demanio idrico acque, R.R. n. 41/2001 artt. 5, 6 - Az. Agricola Biologica "La Masera" SS - Domanda 13.10.2021 di concessione di derivazione d'acqua pubblica, per uso zootecnico dalle falde sotterranee in comune di Valmozzola (PR), loc. Moreschi di San Martino. Concessione di derivazione. Proc PR21A0045. SINADOC 29543
ulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:
1. di assentire a Azienda Agricola Biologica "La Masera", C.F. 02205200344, la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PR21A0045, ai sensi dell’art. 5 e ss., R.R. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte:
– prelievo da esercitarsi mediante 2 pozzi, aventi profondità rispettivamente di m 16 e m 33;
– ubicazione del prelievo:
– pozzo 1: Comune di Comune di Valmozzola (PR), Località Moreschi di San Martino Foglio n. 51, Mappale n. 273 di proprietà del richiedente; coordinate ETRS89 UTM 32 x 571.255; y: 4.934.602; UTM RER x 571.337, y 934.800;
– pozzo 2: Comune di Comune di Valmozzola (PR), Località Moreschi di San Martino, Foglio n. 51, Mappale n. 219 di proprietà del richiedente; coordinate (ETRS89 UTM 32) x 571.367; y: 4.934.646; UTM RER x 571.449, y 934.844;
– destinazione della risorsa ad uso zootecnico;
– portata massima di esercizio pari a l/s 1,5;
– volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 4500;
2. di stabilire che la concessione sia valida fino al 31/12/2032;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario;
(omissis)
ESTRATTO DEL DISCIPLINARE di concessione, parte integrante della Determina DET-AMB-2023-3223 del 23/6/2023
(omissis)
ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA
- 1. La concessione è valida fino al 31/12/2032.
- 2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell’obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all’Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
- 3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all’Amministrazione concedente, fermo restando l’obbligo di pagare il canone fino al termine dell’annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
- 4. Il concessionario che abbia comunicato all’Amministrazione concedente l’intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell’utenza, ai fini dell’archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.
(omissis)