n.201 del 19.07.2013 (Parte Prima)

NOTE

Note all’art. 1

Comma 1

1) il testo dell'articolo 24 della legge regionale 1 agosto 2005, n. 17, che concerne Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 24 - Tirocini

1. La Regione, nel rispetto dei livelli essenziali fissati in materia dalla legislazione nazionale, disciplina i tirocini formativi e di orientamento, come definiti all'articolo 9, comma 2, della legge regionale n. 12 del 2003, quali strumenti, non costituenti rapporti di lavoro, finalizzati, in via esclusiva, a sostenere le scelte professionali ed a favorire l'acquisizione di competenze mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.

2. I tirocini sono promossi da parte di un soggetto, terzo rispetto al datore di lavoro ospitante ed al tirocinante, garante della regolarità e qualità dell'iniziativa. I tirocini sono regolati da apposita convenzione fra il soggetto promotore ed il datore di lavoro, pubblico o privato, che ospita il tirocinante. Ferme restando le condizioni di cui all'articolo 25, comma 1, il datore di lavoro può essere costituito da imprenditore o da persona esercente una professione, ancorché senza lavoratori dipendenti. I tirocini sono attuati secondo un progetto individuale sottoscritto anche dal tirocinante.

3. I tirocini sono destinati ai cittadini dell'Unione Europea, o provenienti da Paesi non appartenenti ad essa, presenti, in condizione di regolarità, sul territorio regionale, in possesso dei requisiti di accesso come stabiliti all'articolo 30, comma 1 della legge regionale n. 12 del 2003. È obbligatoria l'assicurazione del tirocinante contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi da parte del soggetto promotore, in proprio o in convenzione con il soggetto ospitante.

4. I soggetti promotori inviano copia delle convenzioni e dei progetti di tirocinio alla Direzione provinciale del lavoro ed alla Provincia territorialmente competente, nonché alle rappresentanze provinciali confederali delle organizzazioni sindacali rappresentate nelle commissioni di cui all'articolo 7, comma 3, le quali ne informano le rappresentanze sindacali aziendali ove presenti.

5. Per ogni tirocinio devono essere individuati un tutore responsabile didattico ed organizzativo dell'attività, posto a disposizione dal soggetto promotore del tirocinio, nonché un responsabile del tirocinio scelto dal soggetto ospitante.

6. I soggetti ospitanti e i soggetti promotori dei tirocini possono assegnare borse di studio in favore dei tirocinanti per la durata del tirocinio.».

2) il testo del comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12, che concerne Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro, citato al comma 1 dell’art. 24 come sostituito, è il seguente:

«Art. 9 - Metodologie didattiche nel sistema formativo

(omissis)

2. Nell'ambito della legislazione in materia e della contrattazione nazionale, costituiscono tirocinio le esperienze formative, orientative o professionalizzanti, che non configurano rapporto di lavoro, realizzate presso luoghi di lavoro privati e pubblici sulla base di una convenzione contenente uno specifico progetto fra il datore di lavoro e i soggetti del sistema formativo, che assolvono a compiti di promozione ed assumono la responsabilità della qualità e della regolarità dell'iniziativa. Il progetto oggetto del tirocinio deve essere sottoscritto dal tirocinante.».

3) il testo del comma 2 dell’articolo 9 bis del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, che concerne Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608,citato al comma 6 dell’art. 24 come sostituito, è il seguente:

«Art. 9 bis - Disposizioni in materia di collocamento

(omissis)

2. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo, i datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, e gli enti pubblici economici sono tenuti a darne comunicazione al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione. La comunicazione deve indicare i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale e il trattamento economico e normativo applicato. Nei settori agricolo, turistico e dei pubblici esercizi il datore di lavoro che non sia in possesso di uno o più dati anagrafici inerenti al lavoratore può integrare la comunicazione entro il terzo giorno successivo a quello dell’instaurazione del rapporto di lavoro, purché dalla comunicazione preventiva risultino in maniera inequivocabile la tipologia contrattuale e l’identificazione del prestatore di lavoro. La medesima procedura si applica ai tirocini di formazione e di orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata. Le Agenzie di lavoro autorizzate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la loro sede operativa, l'assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori temporanei assunti nel mese precedente. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, di proroga, di trasformazione e di cessazione, al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, l’assunzione, la proroga, la trasformazione e la cessazione dei rapporti di lavoro relativi al mese precedente.».

Note all’art. 2

Comma 1

1) il testo dell'articolo 25 della legge regionale n. 17 del 2005, che concerne Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 25 - Soggetti promotori, durata e limiti quantitativi dei tirocini

1. La Giunta regionale, nel rispetto di quanto disposto agli articoli 5, 9 e 30 della legge regionale n. 12 del 2003, adotta disposizioni, sentiti gli organismi di cui all'articolo 6, in relazione a:

a) i destinatari;

b) il rapporto intercorrente fra il numero di tirocinanti ospitati ed il personale operante presso i soggetti ospitanti di cui all'articolo 24, comma 2, con rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, o, comunque, con un ruolo organizzativo chiaramente definito, ovvero in qualità di soci lavoratori, o liberi professionisti associati;

c) le professionalità ad alto contenuto specialistico che consentono di ospitare tirocinanti da parte di imprenditori e persone esercenti professioni, anche senza lavoratori dipendenti;

d) la durata massima dei tirocini, che non può superare i dodici mesi, estensibili a ventiquattro esclusivamente nel caso di iniziative rivolte a persone con disabilità, prevedendo altresì le condizioni per le eventuali sospensioni temporanee, che dovranno essere concordate nel progetto di tirocinio; le verifiche e, per i tirocini realizzati nell'ambito della programmazione della Regione e delle Province, le eventuali sanzioni in caso di inadempienze.

2. La Giunta regionale può altresì individuare condizioni di maggior favore per i tirocini rivolti a soggetti in condizione di svantaggio, allorché realizzati presso le cooperative sociali ed i loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge n. 381 del 1991.

3. Possono, in particolare, promuovere tirocini:

a) le Province;

b) le Università e gli istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici, nonché le altre istituzioni di alta formazione che rilasciano titoli riconosciuti a livello nazionale ed europeo, con riferimento ai propri studenti anche nei ventiquattro mesi successivi al conseguimento dei titoli accademici;

c) le istituzioni scolastiche statali e paritarie, con riferimento ai propri studenti anche nei ventiquattro mesi successivi al conseguimento del relativo titolo di studio;

d) i soggetti accreditati dalla Regione per l'erogazione della formazione professionale;

e) le Aziende regionali per il diritto allo studio universitario in quanto esercitano funzioni di orientamento ai sensi della legge regionale 24 dicembre 1996, n. 50 (Disciplina del diritto allo studio universitario. Abrogazione della L.R. 9 ottobre 1990, n. 46 e della L.R. 19 luglio 1991, n. 20);

f) comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali, purché iscritti negli specifici albi regionali, nei limiti individuati dalla Giunta regionale e relativamente a quanti hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale, anche per un congruo periodo a questi successivo, al fine del loro pieno reinserimento sociale;

g) le Aziende unità sanitarie locali, relativamente a quanti hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale, anche per un congruo periodo a questi successivo;

h) i soggetti pubblici e privati, accreditati dalla Regione alla gestione dei servizi per l'impiego di cui all'articolo 32, comma 2, secondo i limiti stabiliti dalla Giunta regionale;

i) i Comuni, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché le associazioni e gli enti autorizzati dalla Regione, ai sensi degli articoli 39 e 40, all'esercizio di funzioni di intermediazione e delle connesse funzioni orientative, con riferimento a modalità, criteri e particolari categorie di utenti, che sono definiti dalla Giunta regionale;

j) gli enti bilaterali di cui all'articolo 10, comma 5.

4. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge e dagli articoli 5, 9 e 30 della legge regionale n. 12 del 2003, valgono le previsioni di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione).».

2) il testo del comma 1 dell’articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che concerne Norme per il diritto al lavoro dei disabili, citato alla lettera c) del comma 1 dell’art. 25 come sostituito, è il seguente:

«Art. 1 - Collocamento dei disabili

1. La presente legge ha come finalità la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. Essa si applica:

a) alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministero della sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanità;

b) alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;

c) alle persone non vedenti o sordomute, di cui alla L. 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e alla L. 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni;

d) alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni. ».

3) il testo dell’articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che concerne Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,citato alla lettera c) del comma 1 dell’art. 25 come sostituito, è il seguente:

«Art. 18 - Soggiorno per motivi di protezione sociale

1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, o di quelli previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero, ed emergano concreti pericoli per la sua incolumità, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione dedita ad uno dei predetti delitti o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del Procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorità, rilascia uno speciale permesso di soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti dell'organizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale.

2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravità ed attualità del pericolo ed alla rilevanza del contributo offerto dallo straniero per l'efficace contrasto dell'organizzazione criminale ovvero per la individuazione o cattura dei responsabili dei delitti indicati nello stesso comma. Le modalità di partecipazione al programma di assistenza ed integrazione sociale sono comunicate al Sindaco.

3. Con il regolamento di attuazione sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'affidamento della realizzazione del programma a soggetti diversi da quelli istituzionalmente preposti ai servizi sociali dell'ente locale, e per l'espletamento dei relativi controlli. Con lo stesso regolamento sono individuati i requisiti idonei a garantire la competenza e la capacità di favorire l'assistenza e l'integrazione sociale, nonché la disponibilità di adeguate strutture organizzative dei soggetti predetti.

4. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Esso è revocato in caso di interruzione del programma o di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalate dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal servizio sociale dell'ente locale, o comunque accertate dal questore, ovvero quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

5. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonché l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti minimi di età. Qualora, alla scadenza del permesso di soggiorno, l'interessato risulti avere in corso un rapporto di lavoro, il permesso può essere ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del rapporto medesimo o, se questo è a tempo indeterminato, con le modalità stabilite per tale motivo di soggiorno. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo può essere altresì convertito in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi.

6. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo può essere altresì rilasciato, all'atto delle dimissioni dall'istituto di pena, anche su proposta del procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni, allo straniero che ha terminato l'espiazione di una pena detentiva, inflitta per reati commessi durante la minore età, e già dato prova concreta di partecipazione a un programma di assistenza e integrazione sociale.

6-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea che si trovano in una situazione di gravità ed attualità di pericolo (185).

7. L'onere derivante dal presente articolo è valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1997 e in lire 10 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998.».

4) per il testo dell’articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998, che concerne Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,citato alla lettera c) del comma 2 dell’art. 25 come sostituito, vedi nota 3).

Nota all’art. 3

Comma 1

1) il testo dell'articolo 26 della legge regionale n. 17 del 2005, che concerne Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 26 - Qualificazione dei tirocini

1. La Giunta regionale, sentiti gli organismi di cui all'articolo 6, definisce i criteri per l'attestazione delle esperienze svolte e la certificazione delle competenze acquisite.

2. Le Province, per le finalità di cui all'articolo 24, comma 1, promuovono e sostengono la qualificazione dei tirocini attraverso:

a) il miglioramento della capacità di promozione e realizzazione dei tirocini da parte dei soggetti pubblici e privati;

b) l'eventuale rimborso di spese e assegni di frequenza in favore dei tirocinanti, nonché l'eventuale assunzione dell'onere della copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro;

c) azioni di supporto all'esercizio di funzioni orientative e formative da parte dei soggetti ospitanti dei tirocini;

d) attività di servizio per agevolare l'incontro fra soggetti ospitanti e tirocinanti.

3. Al fine di migliorare la diffusione e la qualificazione dei tirocini possono essere stipulate convenzioni quadro fra i soggetti promotori di cui all'articolo 25, comma 3 e le parti sociali.».

Note all’art. 4

Comma 1

1) per il testo dell'articolo 26 della legge regionale 1 agosto 2005, n. 17, che concerne Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro, vedi nota 1) all’art. 3.

2) peril testo del comma 1 dell’articolo 1 della legge n. 68 del 1999, che concerne Norme per il diritto al lavoro dei disabili, citato al comma 5 dell’art. 26 bis ora introdotto, vedi nota 2) all’art. 2.

3) per il testo dell’articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che concerne Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,citato al comma 5 dell’art. 26 bis ora introdotto, vedi nota 3) all’art. 2.

Nota all’art. 5

Comma 1

1) il testo del comma 2 dell’articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che concerne Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro , citato al comma 4 dell’art. 26 ter, ora introdotto, è il seguente:

«Art. 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

(omissis)

2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.».

Nota all’art. 8

Comma 1

1) il testo del comma 3 dell’articolo 19 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che concerne Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30 , citato al comma 1 dell’art. 26 sexies, ora introdotto, è il seguente:

«Art. 19 - Sanzioni amministrative

(omissis)

3. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 4-bis, commi 5 e 7, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come modificato dall' articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, di cui all' articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, così come sostituito dall' articolo 6, comma 3, del citato decreto legislativo n. 297 del 2002, e di cui all' articolo 21, comma 1, della legge 24 aprile 1949, n. 264, così come sostituito dall' articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 297 del 2002, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato.».

Note all’art. 9

Comma 1

1) il testo dell’articolo 5 della legge regionale n. 12 del 2003, che concerne Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro, citato al comma 1 dell’art. 26 septies, ora introdotto, è il seguente:

«Art. 5 - Riconoscimenti e certificazioni

1. Ogni persona ha diritto ad ottenere il riconoscimento formale e la certificazione delle competenze acquisite. Il riconoscimento può essere utilizzato, anche in ottemperanza alle disposizioni comunitarie, per conseguire un diploma, una qualifica professionale o altro titolo riconosciuto. A tal fine la Regione promuove accordi con le componenti del sistema formativo e con le parti sociali per la definizione di procedure per il riconoscimento, la certificazione e l'individuazione degli àmbiti di utilizzazione delle diverse competenze, nonché per il riconoscimento delle competenze acquisite nel mondo del lavoro, utilizzabili come crediti per i percorsi formativi.

2. Titolari del potere di riconoscimento e certificazione sono i soggetti formativi del sistema. Gli organismi di formazione professionale accreditati trasmettono al sistema informativo regionale, di cui all'articolo 16, le certificazioni rilasciate al fine della costituzione del relativo repertorio.».

2) il testo dell’articolo 9 della legge regionale n. 12 del 2003, che concerne Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro, citato al comma 1 dell’art. 26 septies, ora introdotto, è il seguente:

«Art. 9 - Metodologie didattiche nel sistema formativo

1. Nel rispetto dell'autonomia didattica dei soggetti del sistema formativo, le attività formative, in particolare quelle in integrazione fra l'istruzione e la formazione professionale, sono realizzate, di norma, attraverso fasi di apprendimento teorico, pratico, in simulazione, in tirocinio e in alternanza in ambiente lavorativo. Le fasi di apprendimento possono essere realizzate anche attraverso il ricorso alla metodologia della formazione a distanza.

2. Nell'àmbito della legislazione in materia e della contrattazione nazionale, costituiscono tirocinio le esperienze formative, orientative o professionalizzanti, che non configurano rapporto di lavoro, realizzate presso luoghi di lavoro privati e pubblici sulla base di una convenzione contenente uno specifico progetto fra il datore di lavoro e i soggetti del sistema formativo, che assolvono a compiti di promozione ed assumono la responsabilità della qualità e della regolarità dell'iniziativa. Il progetto oggetto del tirocinio deve essere sottoscritto dal tirocinante.

3. L'alternanza scuola-lavoro è una modalità didattica, non costituente rapporto di lavoro, realizzata nell'àmbito dei percorsi di istruzione o di formazione professionale, anche integrati, quale efficace strumento di orientamento, preparazione professionale e inserimento nel mondo del lavoro. Essa si realizza attraverso esperienze in contesti lavorativi che devono essere adeguati all'accoglienza ed alla formazione.».

3) il testo dei commi 34, 35 e 36 dell’articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92, che concerne Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita , citato al comma 1 dell’art. 26 septies, ora introdotto, è il seguente:

«Art. 1 - Disposizioni generali, tipologie contrattuali e disciplina in tema di flessibilità in uscita e tutele del lavoratore

(omissis)

34. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo e le regioni concludono in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento, sulla base dei seguenti criteri:

a) revisione della disciplina dei tirocini formativi, anche in relazione alla valorizzazione di altre forme contrattuali a contenuto formativo;

b) previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell'istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività;

c) individuazione degli elementi qualificanti del tirocinio e degli effetti conseguenti alla loro assenza;

d) riconoscimento di una congrua indennità, anche in forma forfetaria, in relazione alla prestazione svolta.

35. In ogni caso, la mancata corresponsione dell'indennità di cui alla lettera d) del comma 34 comporta a carico del trasgressore l'irrogazione di una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 a un massimo di 6.000 euro, conformemente alle previsioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

36. Dall'applicazione dei commi 34 e 35 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

4) peril testo del comma 34 dell’articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92, che concerne Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita , citato al comma 1 dell’art. 26 septies, ora introdotto, vedi nota 3).

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