SUPPLEMENTO SPECIALE n. 166 del 14.11.2012

Relazione

La nostra Regione vanta un importante patrimonio escursionistico che si estende per quasi 5000 km sull’intero territorio, interessando particolarmente - com’è ovvio - la parte montana dell’Emilia-Romagna.

Antiche mulattiere e vecchi tratturi un tempo fondamentali per alimentare i microcosmi in cui si muoveva l’economia contadina, questi sentieri sono oggi retaggio di una cultura e di tradizioni che non devono essere smarrite.

Ma non solo. Essi possono diventare occasione di rilancio economico per le nostre zone marginali, garantendo così le condizioni per il permanere di un presidio umano indispensabile a preservare il territorio dal dissesto causato dall’abbandono.

Due esigenze, dunque, sono alla base di questa proposta di legge: da un lato quella di preservare, manutenere e valorizzare la rete escursionistica riconoscendole anche dal punto di vista della pianificazione territoriale l’antico valore di infrastruttura viaria che ha avuto parte fondamentale nel plasmare il territorio così come oggi lo conosciamo; dall’altro l’esigenza di mettere a frutto questo patrimonio per proporre - attraverso il turismo - lo sviluppo economico, equilibrato e sostenibile, dei territori più marginali della nostra Regione.

Già nel 2009, con propria deliberazione n. 1841/09, la Giunta aveva risposto all’esigenza di regolare la gestione e la manutenzione dei sentieri e di supportarne la divulgazione dettando una serie di “Linee guida per la cartografia, segnaletica, manutenzione, ripristino, sicurezza e divulgazione della rete escursionistica emiliano-romagnola”.

In particolare la delibera si proponeva di fornire gli elementi di definizione dei percorsi escursionistici “ufficiali” che confluiscono nella Rete Escursionistica Regionale.

Inoltre essa dispone la creazione di un Coordinamento tecnico regionale presso il Servizio geologico a cui spetta mantenere ed aggiornare la base dati “Sentieri”, individuare le priorità manutentive, armonizzare le prassi in uso, coordinare i soggetti a vario titolo interessati, definire le modalità di realizzazione ed utilizzo della cartografia.

Queste linee, unitamente alla convenzione operativa col CAI, formano una base sicura ed un panorama consolidato e sistemico da cui partire.

Tuttavia l’esigenza di un atto legislativo si avverte e, d’altro canto, è la stessa Delibera a porre in capo al citato Coordinamento il compito di “delineare un quadro giuridico-normativo attinente al tema della viabilità minore… che ne consenta la reale tutela e valorizzazione”.

Dunque una legge che permetta di risolvere problematiche non regolamentabili da un atto amministrativo quali il rapporto con la proprietà privata, il riconoscimento della pubblica utilità, l’inserimento dei percorsi escursionistici fra gli elementi di valutazione per la pianificazione territoriale e locale.

E ancora una legge che identifichi efficaci strumenti di tutela e valorizzazione dei percorsi, che indichi puntualmente i soggetti deputati alla programmazione, che metta a sistema le attività di manutenzione, che legittimi e supporti l’imprescindibile opera dei volontari all’interno di regole certe ed interventi non estemporanei.

Il PdL “Rete escursionistica Emiliano Romagna e valorizzazione delle attività escursionistiche ” conta 15 articoli.

L’art.1 detta i “Principi e finalità” della presente proposta: conoscere, valorizzare e tutelare il patrimonio escursionistico regionale, sia al fine della fruizione e dello sviluppo sostenibile dei territori soggetti a maggior criticità economico-sociale che quale infrastruttura viaria necessaria alla gestione, al controllo, alla fruizione ed alla valorizzazione delle aree naturali, rurali e periferiche del territorio regionale.

L’art. 2, in linea con altre legislazioni regionali, definisce l’escursionismo comel’attività turistica, ricreativa e sportiva che si svolge su tracciati ubicati prevalentemente al di fuori dei centri urbani, finalizzata alla visita ed all’esplorazione degli ambienti naturali, anche antropizzati, senza l’ausilio di mezzi a motore.

Con l’art.3 introduciamo la “Rete Escursionistica dell’Emilia-Romagna” (REER). Sviluppo della Rete escursionistica ufficiale di cui alla citata deliberazione, la REER è composta dall’insieme delle strade carrarecce, mulattiere, tratturi, sentieri, piste ed in generale della viabilità minore extraurbana rientrante nei Percorsi Escursionistici inseriti nel Catasto di cui diremo fra poco. L’articolo specifica che possono fare parte della REER solo percorsi regolarmente segnalati e mantenuti e che, solo per garantire la continuità del percorso, possano essere inseriti brevi tratti insistenti anche su tipologie di strade diverse da quelle citate.

Con l’art. 4 introduciamo due nuovi ed importanti concetti: il primo connota la REER quale infrastruttura di interesse pubblico e in quanto tale riferimento necessario alla redazione del quadro conoscitivo essenziale alla pianificazione territoriale ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 “Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio”.

Il secondo, da questo discendente, è che il mutamento della destinazione d'uso dei Percorsi può essere concesso solo in presenza di condizioni e circostanze di peso almeno pari all’interesse pubblico che li connota.

All’art.5 ci si sofferma su uno degli aspetti più delicati nella regolamentazione dei Percorsi, ovvero il rapporto fra interesse pubblico, che sancisce la libertà di passaggio, ed eventuale proprietà privata di tratti del percorso stesso. Nella pratica questo rapporto ha creato non pochi conflitti, mettendo in contrapposizione interessi opposti ed egualmente legittimi: quello del proprietario di intervenire come più gli aggrada sul proprio bene, eventualmente anche recintandolo, e quello della collettività che ne rivendica il passaggio in quanto soggetto a pubblica servitù.

Si è dunque cercato di intervenire in primo luogo rendendo palese ed evidente a tutte le parti coinvolte l’interesse al passaggio di un Percorso, proponendo la stipula di convenzioni personalizzate caso per caso e riconoscendo al proprietario del terreno

un’adeguata controparte, anche nella forma di supporto a forme di imprenditorialità da sviluppare in relazione al sentiero stesso. Solo nel caso di mancato accordo si procederà, dunque, con l’imposizione della servitù di passaggio secondo la vigente normativa.

Il Catasto della Rete Escursionistica Emiliano-Romagnola di cui si parla all’art. 6 prende le mosse dall’attuale base dati “Sentieri” formata a seguito della delibera di giunta 1841/09, che viene recepita tout court e successivamente implementata secondo le modalità che saranno poi definite da successivo Regolamento.

Essendo il Catasto uno strumento tecnico altamente specialistico, si è ritenuto opportuno prevedere l’implementazione parallela di mezzi informativi ed informatici con finalità promozionali e turistiche che rendano facilmente fruibili le informazioni presenti nello stesso.

Gli artt. da 7 a 9 si soffermano a delineare l’architettura delle competenze in materia di programmazione e gestione del sistema.

La gestione coordinata della REER, l’aggiornamento del Catasto, la programmazione straordinaria ed il sostegno economico competono alla Regione, in collaborazione con le Autonomie Locali, gli Enti gestori dei parchi e delle aree protette, il volontariato e l'associazionismo di settore, e nel rispetto delle prerogative riconosciute al Club Alpino Italiano dalla legislazione vigente.

Il supporto tecnico è fornito dal Coordinamento Tecnico Centrale della REER, istituito presso il Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione e nella cui composizione, demandata al regolamento attuativo della legge, si vuole rappresentare il variegato mondo che ruota intorno alla cura ed alla conservazione di questo Patrimonio regionale.

Ogni Provincia gestisce invece l’ordinaria attività sulla propria sezione di REER, predispone annualmente la manutenzione ordinaria (e verifica la coerenza degli interventi effettivamente svolti con la medesima), invia alla Regione le proposte di modifica e di nuovi inserimenti, nonché le proposte per il Programma triennale di interventi straordinari sulla Rete.

Al fine di garantire il coinvolgimento di tutti i soggetti a vario titolo interessati, l’attività della Provincia è supportata dalla Consulta provinciale della Rete Escursionistica dell’Emilia-Romagna, con compiti di consulenza e proposta.

Il Programma triennale degli interventi straordinario sulla REER di cui si occupa l’art. 10, approvato dall’Assemblea su proposta della Giunta, contiene azioni e concede finanziamenti per l’attività non ordinaria di sviluppo, manutenzione e promozione della REER.

In particolare il Programma annovera e finanzia sia azioni legate all’aspetto promo-turistico e di sviluppo economico del territorio (fruizione turistico ricreativa sostenibile; coinvolgimento delle comunità locali in un’offerta integrata di servizi di accoglienza ed animazione; preservazione del patrimonio storico culturale dei centri storici e dei borghi rurali; sviluppo della pratica sportiva all’aria aperta; sviluppo dell’integrazione con la rete del trasporto pubblico locale e dell’intermodalità del trasporto ecologico attraverso la nascita di percorsi turistici integranti la mobilità pedonale, ciclistica ed ippica; introduzione di buone pratiche relative all’impiego dell’energia, delle acque e dei materiali, con particolare attenzione alle regimazione delle acque superficiali), sia azioni legate alla protezione e manutenzione straordinaria della Rete (favorire il controllo, il monitoraggio, il consolidamento, la manutenzione e la conservazione dei percorsi della REER; migliorare i servizi di fruizione della REER, anche attraverso l’aggiornamento costante e puntuale del Catasto; garantire la fruibilità e la sicurezza dei percorsi escursionistici inseriti nella REER ).

All’art. 11 troviamo i “Divieti”, ovvero una serie di interdizioni che si aggiungono a quelle normalmente previste nelle Prescrizioni di massima e Polizia forestale allo scopo di preservare la Rete escursionistica come unicum, garantendo segnaletica omogenea, manutenzione programmata, libertà d’accesso e sicurezza di percorrenza attraverso il divieto di praticare sport pericolosi e di introdurre mezzi a motore, salvo deroghe temporanee e motivate.

Le “Sanzioni” per gli illeciti sono definiti all’art. 12, mentre l’art. 13 si occupa del “Regolamento attuativo” che dovrà successivamente essere adottato dalla Giunta e che dovrà disciplinare fra l’altro: le caratteristiche tecniche a cui deve essere uniformata la segnaletica della REER; i criteri e le prescrizioni per la progettazione e la realizzazione degli itinerari escursionistici rientranti nella REER; la struttura e le modalità di organizzazione della base dati del Catasto; le modalità di catalogazione dei percorsi e le informazioni minime che devono essere riportate; i criteri generali di manutenzione dei percorsi della REER; la composizione e le modalità di designazione e di rinnovo del Coordinamento Tecnico Centrale; i requisiti formativi e le competenze tecniche di cui devono essere in possesso coloro che svolgono l’attività di validazione.

Le “Modifiche a leggi regionali” di cui all’art. 14 intervengono su alcune norme di finanziamento legate al turismo per rendere accessibili eventuali bandi anche ai proprietari di terreni insistenti sulla REER o per riconoscere agli stessi punteggi aggiuntivi.

L’art. 15, infine, istituisce appositi capitoli di bilancio per il finanziamento della presente legge.

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