n.92 del 06.04.2016 periodico (Parte Seconda)
Accreditamento Pubblica Assistenza Città di Alfonsine
IL DIRETTORE
Visto l’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;
Richiamate:
- la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997” e successive modificazioni, da ultima l.r. n. 4/2008, che all’art. 9:
- pone in capo al Direttore generale sanità e politiche sociali la competenza di procedere alla concessione o al diniego dell’accreditamento con propria determinazione;
- attribuisce all’Agenzia sanitaria e sociale regionale il compito di fungere da struttura di supporto nella verifica dei requisiti posseduti dalle strutture sanitarie che richiedono l’accreditamento;
- la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Giunta regionale ha tra l’altro approvato i requisiti generali per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 44 del 2009 “Requisiti per l’accreditamento delle strutture di soccorso/trasporto infermi“ che ha approvato i requisiti per l’accreditamento delle strutture di soccorso/trasporto infermi” specificando che si intende per servizio soccorso/trasporto infermi l’attività che viene svolta con le auto mediche o le ambulanze in situazioni di emergenza-urgenza o con le sole ambulanze per attività non urgenti quali i trasporti tra ospedali o padiglioni dello stesso ospedale e fra territorio e ospedali e viceversa; tale deliberazione ha inoltre identificato come strutture oggetto dell’accreditamento le Unità Operative Mobili (UOM) la cui attività è garantita dall’impiego di ambulanze e auto mediche riconducibili normativamente a “veicoli per uso speciale” soggetti a particolari norme di trasformazione che li individuano in modo univoco. In tale contesto le “postazioni” svolgono la funzione di base di sosta e di partenza di una o più UOM.
L’Unità Operativa Mobile corrisponde pertanto alla “struttura” modulare rappresentata dalle ambulanze e auto mediche, personale e le relative clinical competence il cui utilizzo è integrato nella rete dell’offerta di prestazioni sanitarie e di emergenza, caratterizzata da specifica appropriatezza e differenziata per rispondere adeguatamente a specifici bisogni assistenziali;
- la propria determina n. 12861 dell’1/12/2009 con la quale sono state definite le procedure e le priorità per l’accreditamento stabilendo che poteva presentare domanda di accreditamento il legale rappresentante di strutture di soccorso/trasporto infermi (allegando una dichiarazione attestante la titolarità di rapporto contrattuale o convenzionale con il Servizio sanitario regionale in essere alla data del 30 giugno 2009, specificando la tipologia di prestazioni oggetto di contratto o di convenzione);
- la propria circolare n.6 del 20/3/2014 e successive integrazioni con la quale sono state date indicazioni alle Aziende Sanitarie in materia di accreditamento delle strutture di trasporto infermi e soccorso di cui alla DGR 44/2009;
Viste:
- la nota del 5/4/2011 con cui il legale rappresentante della Associazione PA Città delle Alfonsine con sede legale in Via Cattaneo, 2, Alfonsine (RA) chiede l’accreditamento delle proprie UOM;
- la nota PG/2011/172489 del 15/7/2011 con la quale l’Azienda USL di Ravenna (dal 1/1/2014 confluita nell’Azienda USL della Romagna) trasmette la domanda di accreditamento istituzionale presentata dal legale rappresentante della PA Città delle Alfonsine, ed evidenzia la propria valutazione positiva rispetto alle esigenze della programmazione aziendale dell'attività di emergenza territoriale e trasporto infermi;
Riscontrato dalla documentazione pervenuta:
- il possesso di autorizzazione all’esercizio delle attività sanitarie oggetto della domanda e successivi aggiornamenti di cui alla nota PG/2015/653212 del 10/9/2015;
- la dichiarazione di assenza di personale incompatibile;
Preso atto delle risultanze delle verifiche effettuate dalla Agenzia sanitaria e sociale regionale, ai sensi dall’art. 9 della l.r. n. 34/1998, e successive modifiche, tra l’altro attraverso visita su campo effettuata in data 4/2/2013, sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici previsti in relazione alle attività di cui alla domanda;
Vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilità delle strutture formulata dall'Agenzia sanitaria e sociale regionale, trasmessa con nota n. NP/2013/8410 del 1/7/2013, conservata agli atti del Servizio Assistenza Ospedaliera;
Richiamata la nota del Responsabile del Servizio Assistenza Ospedaliera PG/2015/583989 del 14/8/2015, con la quale si chiede al legale rappresentante della Associazione PA Città delle Alfonsine un’integrazione relativa alla formazione ed ai mezzi, della documentazione presentata;
Vista la nota prot. PG/2015/653212 del 10/9/2015 con la quale il legale rappresentante della Associazione PA Città delle Alfonsine ha dato risposta;
Vista la nota prot.n. NP/2016/1429 del 1/2/2016 dell'Agenzia sanitaria e sociale regionale, che ha trasmesso il report relativo all’aggiornamento della formazione e dei mezzi delle strutture di trasporto infermi e soccorso dell’AUSL della Romagna;
Vista la Delibera n.725 del 22/12/2010 dell’Azienda Usl di Ravenna (dal 1/1/2014 confluita nell’Azienda USL della Romagna);
Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;
Richiamato quanto stabilito dal Titolo IV, Capo I della l.r. 4/08 in materia di autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie;
Richiamato il D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.;
Richiamato il D.Lgs. 33/2013;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta del Responsabile del Servizio Assistenza Ospedaliera;
determina:
1) di accreditare le UOM di seguito elencate gestite da Associazione PA Città delle Alfonsine con sede legale in Via Cattaneo n.2 - Alfonsine (RA):
- le UOM di trasporto non urgente indicate nella Delibera n.725 del 22/12/2010 dell’Azienda Usl di Ravenna (dal 1/1/2014 confluita nell’Azienda USL della Romagna);
2) di stabilire che tutti i trasporti devono essere effettuati con mezzi che rientrino nei limiti di impiego stabiliti dai requisiti di accreditamento di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 44 del 2009;
3) di stabilire che il personale deve possedere i requisiti di clinical competence stabiliti dalla deliberazione di Giunta regionale n. 44 del 2009;
4) di dare atto che l’accreditamento oggetto del presente provvedimento viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa;
5) di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;
6) di stabilire che l’accreditamento concesso decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e ai sensi dell’art. 10 della l.r. n. 34/1998, e successive modificazioni, ha validità quadriennale;
7) di dare mandato all’Azienda sanitaria di monitorare la permanenza dei requisiti, anche in relazione alle specifiche caratteristiche delle Associazioni di volontariato caratterizzate dal notevole turn-over del personale volontario e dal limitato numero di ore prestate dal singolo operatore;
8) di stabilire che è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla sede di erogazione, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate
9) di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
10) di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, si darà luogo agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati.