n.388 del 28.12.2016 periodico (Parte Seconda)

Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61 art. 14 comma 10 - Disposizioni relative alla resa massima di vino classificabile come vino IGT Emilia o dell'Emilia Lambrusco per la campagna vendemmiale 2016/2017 e recepimento delle decisioni dei Consorzi di tutela in merito ai superi di vinificazione delle tipologie Lambrusco di alcune DOC regionali

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

Visti:

  • il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/1972, (CEE) n. 234/1979, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
  • il Regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore
vitivinicolo;

Visto inoltre il Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante "Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88", ed in particolare:

  • il paragrafo 10 dell'articolo 14 che dispone, tra l'altro, che le regioni possono ridurre la resa massima di vino classificabile come DO ed eventualmente la resa massima di uva e/o di vino per ettaro per conseguire l'equilibrio di mercato, su proposta dei consorzi di tutela e sentite le organizzazioni professionali di categoria e stabilire la destinazione del prodotto oggetto di riduzione;
  • l'articolo 17 commi 1 e 4 che prevedono rispettivamente:
    • che per ciascuna denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta può essere costituito e riconosciuto dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali un Consorzio di tutela. Il Consorzio è costituito fra tutti i soggetti inseriti nel sistema di controllo della denominazione e persegue, tra l'altro, la finalità di avanzare proposte di disciplina regolamentare e svolgere compiti consultivi relativi al prodotto interessato, nonché collaborativi nell'applicazione della legge stessa;
    • che il Consorzio riconosciuto che dimostra, tramite verifica effettuata dal Ministero, la rappresentatività nella compagine sociale di almeno il 40 per cento dei viticoltori e di almeno il 66 per cento della produzione certificata, può esercitare nei confronti di tutti i soggetti inseriti nel sistema dei controlli della DOP o IGP, le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla denominazione. Il Consorzio così autorizzato, nell'interesse di tutti i produttori anche non aderenti, può, tra l'altro:

a) definire, previa consultazione dei rappresentanti di categoria della denominazione interessata, l'attuazione delle politiche di governo dell'offerta, al fine di salvaguardare e tutelare la qualità del prodotto DOP e IGP, e contribuire ad un miglior coordinamento dell'immissione sul mercato della denominazione tutelata, nonché definire piani di miglioramento della qualità del prodotto;

b) organizzare e coordinare le attività delle categorie interessate alla produzione e alla commercializzazione della DOP o IGP;

c) agire, in tutte le sedi giudiziarie ed amministrative, per la tutela e la salvaguardia della DOP o della IGP e per la tutela degli interessi e diritti dei produttori;

Visti altresì:

  • il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 26 ottobre 2015 recante "Disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009 inerenti le dichiarazioni di vendemmia e di produzione vinicola";
  • la circolare AGEA Prot. n. 39575 del 25 ottobre 2016 avente ad oggetto "Vitivinicolo. Dichiarazioni obbligatorie di vendemmia e di produzione di vino e/o mosto della campagna vitivinicola 2016/2017 - Istruzioni applicative generali per la presentazione e la compilazione delle dichiarazioni";
  • il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 6 ottobre 2014 “Riconoscimento del Consorzio tutela vini Emilia e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 per la IGT "Emilia"”;
  • il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 17 settembre 2015 di conferma dell'incarico al Consorzio Tutela del Lambrusco di Modena, in Modena, a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 per le DOC "Lambrusco di Sorbara", "Lambrusco Salamino di Santa Croce", "Lambrusco Grasparossa di Castelvetro" e "Modena o di Modena";
  • il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, alimentari e forestali 9 febbraio 2016 di conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela e la promozione dei vini DOP "Reggiano" e "Colli di Scandiano e di Canossa", in Reggio nell'Emilia, a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, per le DOP "Reggiano" e "Colli di Scandiano e di Canossa";
  • i disciplinari di produzione della IGT "Emilia o dell'Emilia", "Lambrusco di Sorbara", "Lambrusco Salamino di Santa Croce", "Lambrusco Grasparossa di Castelvetro", "Modena o di Modena", "Reggiano" e "Colli di Scandiano e di Canossa", approvati con specifici Decreti del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;

Vista la nota PG/2016/750557 del 5 dicembre 2016 e le successive integrazioni PG/2016/753220 del 6 dicembre 2016 e PG/2016/755213 del 7 dicembre 2016, con le quali il Consorzio di Tutela dei Vini Emilia, a seguito delle deliberazioni assunte dall’assemblea dei soci del 23 novembre 2016, chiede per il vino proveniente dalle uve della vendemmia 2016 che nell'ambito della resa massima di trasformazione dell’uva in vino finito prevista dal disciplinare di produzione del vino IGT "Emilia o dell'Emilia", sia ridotta la resa massima di vino classificabile come IGT "Emilia o dell'Emilia Lambrusco" al 70% e che il restante 10% sia destinato a vino generico;

Viste, altresì, le note, PG/2016/750561 e PG/2016/750551 datate 5 dicembre 2016 e le successive integrazioni PG/2016/753247 e PG/2016/752117 del 6 dicembre 2016 e PG/2016/755197 del 7 dicembre 2016 del Consorzio Tutela del Lambrusco di Modena e del Consorzio per la tutela e la promozione dei vini DOP "Reggiano" e "Colli di Scandiano e di Canossa" con le quali i Consorzi in parola comunicano, a seguito delle deliberazioni assunte dalle assemblee dei soci in data 23 novembre 2016, che per i vini provenienti dalle uve della vendemmia 2016 non sia rivendicato a "Emilia o dell’Emilia Lambrusco" il supero della resa uva/vino del 70% relativo ai vini DOC “Reggiano Lambrusco”, “Reggiano Lambrusco salamino”, “Colli di Scandiano e di Canossa Lambrusco”, “Colli di Scandiano e di Canossa Lambrusco Grasparossa”, “Colli di Scandiano e di Canossa Lambrusco Montericco rosso e rosato”, “Lambrusco di Sorbara”, “Lambrusco Salamino di Santa Croce”, “Lambrusco Grasparossa di Castelvetro”, “Lambrusco di Modena”;

Considerato, altresì, che nelle citate note i Consorzi hanno comunicato che le decisioni delle assemblee dei Consorzi sopracitate sono state esaminate e approvate dalle Organizzazioni Professionali e di Categoria del settore viticolo nel corso di specifica riunione svoltasi il 2 dicembre 2016;

Ritenuto di prendere atto delle decisioni comunicate per la vendemmia 2016, nel rispetto dei limiti previsti dai rispettivi disciplinari di produzione, in ordine all'eccedenza della resa di trasformazione dell'uva in vino che, per tutte le tipologie DOP di seguito elencate, non può essere rivendicata a IGT "Emilia o dell'Emilia Lambrusco":

  • “Reggiano Lambrusco”;
  • “Reggiano Lambrusco salamino”;
  • “Colli di Scandiano e di Canossa Lambrusco”;
  • “Colli di Scandiano e di Canossa Lambrusco Grasparossa”;
  • “Colli di Scandiano e di Canossa Lambrusco Montericco rosso e rosato”;
  • “Lambrusco di Sorbara”;
  • “Lambrusco Salamino di Santa Croce”;
  • “Lambrusco Grasparossa di Castelvetro”;
  • “Lambrusco di Modena”;

Ritenuto infine di accogliere, al fine di garantire la salvaguardia del reddito dei viticoltori e delle cantine operanti sul territorio regionale e visti i dati citati dal Consorzio tutela Vini Emilia in ordine alle giacenze e alla produzione del vino 2016, la richiesta del predetto Consorzio;

Vista la L.R. n. 43 del 26 novembre 2001 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche, ed in particolare l’art. 37, quarto comma;

Viste altresì le deliberazioni della Giunta regionale:

  • n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche;
  • n. 2189 del 21 dicembre 2015 recante “Linee di indirizzo per la riorganizzazione della macchina regionale”;
  • n. 2185 del 21 dicembre 2015 concernente “Riorganizzazione in seguito della riforma del sistema di governo regionale e locale”;
  • n. 270 del 29 febbraio 2016 recante “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
  • n. 622 del 28 aprile 2016 recante “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Caccia e Pesca, Simona Caselli;

A voti unanimi e palesi

delibera

per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate per la vendemmia 2016:

  1. di prevedere che, nell'ambito della resa massima dell’uva in vino finito prevista dal disciplinare di produzione del vino IGT "Emilia o dell’Emilia", la resa massima di vino classificabile come IGT "Emilia o dell’Emilia Lambrusco" sia il 70% e il restante 10% possa essere destinato a vino generico;
  2. di dare atto che l'eccedenza della resa di trasformazione dell'uva in vino prevista dai rispettivi disciplinari di produzione di tutte le tipologie DOP di seguito elencate non possa essere rivendicata nelle tipologie IGT “Emilia o dell’Emilia Lambrusco”:
    • “Reggiano Lambrusco”;
    • “Reggiano Lambrusco Salamino”;
    • “Colli di Scandiano e di Canossa Lambrusco”;
    • “Colli di Scandiano e di Canossa Lambrusco Grasparossa”;
    • “Colli di Scandiano e di Canossa Lambrusco Montericco rosso e rosato”
    • “Lambrusco di Sorbara”;
    • “Lambrusco Salamino di Santa Croce”;
    • “Lambrusco Grasparossa di Castelvetro”;
    • “Lambrusco di Modena”;
  3. di inviare la presente deliberazione ad Agrea, all'Ufficio periferico del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari competente per territorio e all’Organismo di controllo dei vini DOC e IGT regionali “Valoritalia S.P.A” per gli adempimenti di competenza;
  4. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando atto che il Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera provvederà ad assicurarne la massima diffusione anche sul sito ER Agricoltura e Pesca. 

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