n.36 del 24.02.2015 (Parte Seconda)
Proroga dei termini per le domande di contributo delle imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE
IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO
ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L.n.74/2012
Visto dell’articolo 1, comma 2, del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012” in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, convertito in legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122 recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012” (in seguito D. L. n. 74/2012) che dispone che il Presidente della Giunta Emilia-Romagna, assuma le funzioni di Commissario Delegato per l’attuazione degli interventi previsti dallo stesso Decreto;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116, pubblicata sulla G.U. n. 192 del 20 agosto 2014, il quale all’articolo 10 comma 2-bis dispone che “……..in tutti i casi di cessazione anticipata, per qualsiasi causa, dalla carica di presidente della regione, questi cessa anche dalle funzioni commissariali eventualmente conferitegli con specifici provvedimenti legislativi. Qualora normative di settore o lo statuto della regione non prevedano apposite modalità di sostituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, è nominato un commissario che subentra nell’esercizio delle funzioni commissariali fino all’insediamento del nuovo Presidente…”.
Visto l’art. 107.2.b del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea;
Visto l’art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 recante “Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile” (in seguito L. n. 225/1992);
Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1 giugno 2012 recante “Sospensione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 20 maggio 2012, verificatosi nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo”; (in seguito D.M. 1 giugno 2012);
Visto il comma 4 del citato art. 1 del D.L. n. 74/2012, ai sensi del quale agli interventi di cui al medesimo decreto provvedono i Presidenti delle Regioni operando con i poteri di cui all’articolo 5, comma 2, della L. n. 225/92;
Richiamato il comma 5 del citato art. 1 del D.L. n. 74/2012, il quale prevede che il Presidente della Regione possa “avvalersi per gli interventi dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle province interessati dal sisma, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi”;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 che hanno dichiarato per i territori delle Province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo lo stato di emergenza, poi prorogato fino al 31 maggio 2013 dall’articolo 1, comma 3, del D.L. n. 74/2012;
Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell’art. 1 del decreto legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;
Visto il Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati ai sensi dell’art. 1, comma 2 del Decreto Legge n. 74/2012, convertito in Legge dalla Legge n. 122/2012, sottoscritto in data 4 ottobre 2012, che definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all’art. 3, comma 1, lettera 1), del D.L. n. 74/2012, secondo le modalità del finanziamento agevolato di cui all’art. 3 bis del D.L. n. 95/2012 (di seguito Protocollo d’Intesa);
Viste le Decisioni della Commissione Europea in materia di aiuti di Stato C(2012)9471 final e C(2012)9853 final;
Viste le Ordinanze del Commissario delegato:
- n. 51 del 5 ottobre 2012 “Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E0)” e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 57 del 12 ottobre 2012 “Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all’attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012”,
- n. 86 del 6 dicembre 2012 “Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione e ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni gravi a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (ESITO E1, E2 o E3)” e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 131 del 18 ottobre 2013 “Disposizioni relative ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57 e 86 del 2012 e smi ed alle ordinanze commissariali nn. 60 e 66 del 2013”;n. 71 del 17 ottobre 2014 “Modifiche alle ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57 e 86 del 2012, n. 131 del 2013 e nn. 9 e 39 del 2014. Proroga ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle ordinanze commissariali nn. 29, 51 e 86 del 2012 e n. 131 del 2013”;
- n. 86 del 22 dicembre 2014 “Modifiche alle ordinanze commissariali nn. 11, 26 e 71 del 2014. Proroga ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle ordinanze commissariali nn. 29, 51 e 86 del 2012”.
Considerato:
- che è stato presentata dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali formale richiesta di estensione alla durata degli aiuti per compensare i danni causati alle imprese del settore agricolo, comportando modifica al regime di aiuto SA.35482 (2012/N) approvato con Decisione della Commissione Europea C(2012)9471 al fine di armonizzare le condizione di accesso per la ricostruzione ed in particolare ai termini di pagamento a quelle delle altre imprese non agricole, correlate all’Aiuto di Stato SA.35413 (2012/NN);
- che la richiesta sopracitata, qualificata come SA.39900, è stata acquisita ufficialmente presso gli uffici competenti della Commissione in data 19 novembre 2014, e successivamente integrata in data 9 febbraio 2015 con comunicazione del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, a seguito della richiesta integrativa della Commissione stessa (lettera ARES(2014)4341514 del 23 dicembre 2014);
- che i tempi tecnici di istruttoria necessari possono arrivare fino a 60 giorni a seguito della integrazione sopracitata;
- che l’attuale termine per la presentazione delle domande da parte delle imprese agricole attive nel settore della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all’allegato I del TFUE è definito al 28 febbraio 2015;
- che, pertanto, si ritiene necessario prorogare al 30 aprile 2015 il termine di presentazione delle domande di contributo da parte delle imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE nell’attesa della decisione della Commissione Europea sulla richiesta di proroga dei termini di pagamento richiamati al punto (4) “Durata” della Decisione di esecuzione della Commissione C(2012) 9471 del 19/12/2012;
- che, il termine per la realizzazione degli interventi relativi alle imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE nell’attesa della decisione della Commissione Europea sulla richiesta di proroga dei termini di pagamento richiamati al punto (4) “Durata” della Decisione di esecuzione della Commissione C(2012) 9471 del 19/12/2012, resta definito al 31 dicembre 2015.
Ritenuto necessario procedere alla modifica delle ordinanze nn. 57/2012 e ss.mm.ii. e 86/2014, al fine di attuare gli obiettivi sopra indicati;
Tutto ciò premesso e considerato
DISPONE
1. Al comma 1 dell’art. 8 dell’Ordinanza Commissariale n. 57 del 12 ottobre 2012 “Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all’attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012”, le parole “28 febbraio 2015” sono sostituite dalle parole “30 aprile 2015”, con termine di esecuzione degli interventi al 31/12/2015.
2. Il comma 1 dell’art. 5 dell’ordinanza n. 71/2014 è sostituito con il seguente:
“1. Il termine del 31 dicembre 2014 indicato all’art. 3 comma 1, all’art. 5 comma 1, all’art. 6 comma 1 ed all’art. 7, comma 1 dell’Ordinanza n. 131/2013 è prorogato al 31 dicembre 2015 con esclusione per le domande delle imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE, per le quali il termine viene definito al 30 aprile 2015, qualora non venga riconosciuta la proroga dei termini di concessione e pagamento richiamati al punto (4) “Durata” della Decisione di esecuzione della Commissione C(2012) 9471 del 19/12/2012. Dell’eventuale avvenuto riconoscimento verrà data comunicazione sui siti della Regione Emilia-Romagna e dei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Il termine di esecuzione dei lavori per le imprese agricole come precedentemente definite, contrariamente a quanto stabilito dagli articoli 7 delle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012, resta fissato al 31 dicembre 2015 qualora non venga riconosciuta la sopracitata proroga da parte della Commissione UE.
La presente Ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
Bologna, 23 febbraio 2015
Il Commissario Delegato
Stefano Bonaccini