n. 32 del 02.03.2011 periodico (Parte Seconda)
Procedura di verifica (screening) relativa all'impianto di smaltimento rifiuti non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare - Ditta Commerci Generali di Guiducci Mauro - Forlimpopoli (FC) (Titolo II L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come integrata dal DLgs 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal DLgs 16 gennaio 2008, n. 4)
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)
delibera:
a) di escludere, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, in considerazione dei limitati impatti attesi, il progetto relativo “all’impianto di smaltimento rifiuti non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare” da svolgersi nel comune di Forlimpopoli (FC) ad opera della Ditta Commerci Generali di Guiducci Mauro,da ulteriore procedura di VIA a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
1. per minimizzare gli impatti sull’ambiente, dovranno essere messi in atto tutti gli interventi e azioni di mitigazione previsti nel progetto;
2. dovranno essere predisposti tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali atti a prevenire o ridurre la formazione di polveri durante la fase di esercizio e quella di cantiere, compresa la fase di dismissione e pulizia finale dell’area;
3. dovranno essere messe in atto tutte le disposizioni atte ad evitare eventuali sversamenti accidentali che potrebbero, in qualche modo, essere causa di turbamento della qualità delle acque sotterranee;
4. nel caso di sversamenti accidentali sul suolo (gasolio, olio ecc.), dovranno essere tempestivamente adottate misure di contenimento e rimozione degli inquinanti in modo da scongiurare eventuali contaminazioni della falda;
5. i rifiuti appartenenti alla tipologia 12.16 dell’allegato 1, suballegato 1 del DM 5/2/1998, qualora non siano conformi alle caratteristiche previste dal punto 12.6.2 del medesimo allegato, non potranno essere gestiti in procedura semplificata;
6. la produzione di granulati plastici a partire dai rifiuti di cui alla tipologia 12.16 non è conforme al DM 5/2/1998, in quanto l’attività di recupero può essere effettuata esclusivamente presso cementifici, ditte che producono manufatti per l’edilizia o che producono ghisa e acciaio; si ritiene pertanto che presso la ditta Commerci Generali di Guiducci Mauro non sia possibile effettuare in procedura semplificata l’operazione di recupero R5 su tale tipologia di rifiuti; per tale motivo la ditta non potrà esercitare tale attività ferma restando la possibilità di richiedere l’avvio di una nuova procedura di screening e della procedura ordinaria a norma dell’art. 208 del DLgs 152/06 e successive modifiche ed integrazioni;
7. l’attività di recupero R3 su rifiuti appartenenti alla tipologia 9.1 dell’allegato 1, suballegato 1 del DM in procedura semplificata può essere svolta esclusivamente nell’industria del legno, della carta e del pannello del legno;
8. poiché sulla planimetria di progetto presentata sono riportate unicamente le tipologie 12.16, 6.2 e 9.1, si chiede di integrare e presentare alla Provincia di Forlì-Cesena tale planimetria in sede di comunicazione, poiché attualmente la Ditta è iscritta per la messa in riserva R13 delle tipologie 3.1, 3.2, 5.7, 5.8, 6.1, 6.5;
9. relativamente all’emissione convogliata in atmosfera, in sede di comunicazione, andrà specificata la portata e le concentrazioni di tali emissioni e valutato se sarà necessario ottenere la relativa autorizzazione;
b) che resta fermo l’obbligo di acquisire tutte le eventuali autorizzazioni, concessioni, intese, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati preordinati allo svolgimento della campagna di attività;
c) di trasmettere la presente delibera alla Ditta Commerci Generali di Guiducci Mauro, alla Provincia di Forlì-Cesena, al Comune di Forlimpopoli, all’ARPA sezione provinciale di Forlì, all’AUSL di Forlì;
d) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 10, comma 3 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, il presente partito di deliberazione;
e) di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 20, comma 7 del DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, il presente provvedimento di assoggettabilità.