n.125 del 04.05.2016 periodico (Parte Seconda)

Acque di balneazione: adempimenti relativi all'applicazione del D.Lgs. n. 116/2008 e s.m.i. e del D.M. 30 marzo 2010 per la stagione balneare 2016 in Emilia-Romagna

 LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso che:

  • la Legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 “Riforma del sistema regionale e locale” e s.m.i., ed in particolare il comma 1 dell'art. 118, delegava alle Province le funzioni relative all'individuazione dell'idoneità delle acque di balneazione ai sensi del D.P.R. n. 470/82 attuativo della Direttiva 76/160/CE;
  • il D.P.R. n. 470/82 è stato abrogato dal D.Lgs. n. 116/2008 e s.m.i. attuativo della Direttiva 2006/7/CE;
  • con la propria deliberazione n. 653 del 16 maggio 2011 avente ad oggetto “Approvazione Direttiva inerente i criteri per l’esercizio della delega alle Province delle funzioni di cui all’art.4, comma 1, lettere a), d) ed f) del D.Lgs. n. 116/08 e s.m.i., in materia di acque di balneazione” la Giunta regionale aveva previsto che le Province procedessero alla individuazione, alla valutazione ed alla classificazione di qualità delle acque di balneazione;

Visti:

  • la Legge regionale 30 luglio 2015, n. 13, “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, e in particolare il punto 1 del comma 3, lett. a) dell’art. 88 con il quale si abroga l’art. 118 della Legge regionale n. 3/99;
  • il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116 recante “Attuazione della Direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della Direttiva 76/160/CEE ” e s.m.i., ed in particolare, l’art. 4 che demanda alle Regioni l’individuazione delle acque di balneazione, il loro monitoraggio e classificazione nonché la facoltà di ampliare o ridurre la durata della stagione balneare secondo le consuetudini locali;
  • il decreto del Ministro della Salute e del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 30 marzo 2010 recante “Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l’attuazione del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n.116, di recepimento della Direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione”;

Dato atto che:

  • per le stagioni balneari dal 2010 al 2015 le Province di Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini hanno provveduto con propri atti ad individuare e classificare le acque marine di balneazione della Riviera adriatica dell’Emilia-Romagna;
  • per la valutazione della qualità delle acque di balneazione si deve fare riferimento ai risultati delle analisi e delle valutazioni effettuate da A.R.P.A.E. - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna - Sezioni di Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini e da lle Aziende USL di Ferrara e della Romagna;

Preso atto dei risultati analitici e delle valutazioni effettuate da parte degli Organismi preposti sulla qualità delle acque marine di balneazione della Riviera adriatica dell’Emilia – Romagna relativi alla stagione balneare 2015 ed alle tre stagioni balneari precedenti, così come previsto dall’art. 7, comma 2 del D.Lgs. n. 116/2008 e s.m.i.;

Ritenuto di procedere per la stagione balneare 2016 alla individuazione e alla classificazione delle acque marine di balneazione della Riviera adriatica dell’Emilia-Romagna utilizzando i dati delle stagioni balneari dal 2012 al 2015, così come disposto dall’art. 8 del D.Lgs. n. 116/2008 e s.m.i. riportandole in un apposito elenco quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Evidenziato che tutte le acque superficiali marine o interne non presenti nel suddetto elenco sono da intendersi come acque non destinate alla balneazione;

Ritenuto inoltre di individuare la durata della stagione balneare ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 116/2008 e s.m.i.;

Rilevato che:

  • secondo le disposizioni di cui al comma 2 dell’art. 15 del D.Lgs. n. 116/2008 e s.m.i. la Regione deve promuovere e divulgare con tempestività le informazioni sulle acque di balneazione;
  • in base a quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolo è compito dei Comuni assicurare che le informazioni sulle acque di balneazione siano divulgate e messe a disposizione con tempestività durante la stagione balneare in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione;

Considerato infine che sono inoltre competenze dei Comuni, secondo le indicazioni dell’art. 5 del D.Lgs. n. 116/2008 e s.m.i.:

a) la delimitazione, prima dell'inizio della stagione balneare, delle acque non adibite alla balneazione e delle acque di balneazione permanentemente vietate ricadenti nel proprio territorio, in conformità a quanto stabilito dal presente provvedimento regionale;

b) la delimitazione delle zone vietate alla balneazione qualora nel corso della stagione balneare si verifichi una situazione inaspettata che ha, o potrebbe verosimilmente avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti;

c) la revoca dei provvedimenti adottati sulla base delle disposizioni sopra citate;

d) l'apposizione, nelle zone interessate, in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, di segnaletica che indichi i divieti di balneazione di cui al comma 1, lettere c), e), ed f) dell'articolo 15 del D.Lgs. n. 116/2008 e s.m.i.;

e) la segnalazione in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione di previsioni di inquinamenti di breve durata di cui al comma 2, lettera e), dell'articolo 15 del D.Lgs. n. 116/2008 e s.m.i.;

Acquisito il parere favorevole espresso dal Consiglio delle Autonomie Locali nella seduta del 13 aprile 2016 e trattenuto agli atti del Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare;

Richiamate infine:

  • le proprie deliberazioni n. 1057/2006, n. 1663/2006, n. 1377/2010, n. 1511/2011, n. 2062/2013, n. 193/2015, n. 335/2015, n. 516/2015, n. 628/2015, n. 2185/2015, n. 2189/2015, n. 56/2016, n. 106/2016 e n. 270/2016;
  • la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 avente per oggetto: “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modificazioni;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute;

A voti unanimi e palesi

delibera:

  1. di individuare e classificare le acque destinate alla balneazione per la stagione balneare 2016 come riportato nell’ Allegato 1 al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, nel quale sono indicati, per ognuna delle 93 acque marine di balneazione della Riviera adriatica dell’Emilia-Romagna, il punto di campionamento e relative coordinate, la denominazione, il codice identificativo europeo, il Comune, le coordinate dell’area, l'ampiezza e la classe di qualità;
  2. di classificare le acque di balneazione di cui all'Allegato 1 come acque “in attesa di classificazione” non appena verranno resi disponibili i dati di quattro stagioni balneari;
  3. di stabilire che nelle acque elencate nell’Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la balneazione è permanentemente vietata;
  4. di dare atto che le acque superficiali marine o interne della Regione Emilia-Romagna che non sono comprese negli elenchi di cui agli Allegati 1 e 2 sono da intendersi come non destinate alla balneazione;
  5. di dare atto altresì che la stagione balneare, intesa come il periodo di tempo in cui vengono effettuati i controlli per garantire la salute dei bagnanti e, conseguentemente, le acque di cui all'Allegato 1 possono essere utilizzate per la balneazione, è compresa tra il 21 maggio ed il 30 settembre 2016;
  6. di disporre che nel periodo di cui al precedente punto 5. vengano effettuati secondo il calendario prefissato i campionamenti e le analisi con le modalità stabilite dal D.Lgs. n. 116/2008 e s.m.i. e che i relativi risultati siano immediatamente comunicati alle Autorità preposte secondo il flusso delineato nel protocollo di cui all'Allegato 3, parte integrante e sostanziale del presente atto, per consentire l’adozione tempestiva dei provvedimenti di competenza;
  7. di stabilire che nel periodo di cui al precedente punto 5. venga inoltre effettuato secondo il calendario prefissato il monitoraggio dell’alga Ostreopsis ovata ed organizzata la relativa sorveglianza sindromica secondo quanto indicato all’Allegato 4, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  8. di assicurare una tempestiva informazione al pubblico sulle tematiche relative alla balneazione ed alla balneabilità delle acque tramite il sito web regionale www.arpae.it/balneazione gestito da A.R.P.A.E. - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna - Sezione di Rimini;
  9. di incaricare A.R.P.A.E. - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna - Sezione di Rimini - di aggiornare il Portale acque del Ministero della Salute con riferimento in particolare alle informazioni di cui agli Allegati E ed F del Decreto Ministeriale 30 marzo 2010;
  10. di richiamare l’attenzione dei Sindaci dei Comuni costieri sulla necessità di una stretta osservanza delle procedure ed in particolare, in caso di superamento dei valori limite, sulla tempestiva emissione dell’ordinanza del divieto di balneazione nella zona interessata, da inviare, come da schema di flusso allegato (Allegato 3), al Ministero della Salute, nonché di apposizione dei cartelli che informano i bagnanti del divieto temporaneo di balneazione;
  11. di inviare copia del presente atto ai Comuni della Regione Emilia-Romagna e ad A.R.P.A.E. - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna - per l'esecuzione degli adempimenti di rispettiva competenza;
  12. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

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