n.300 del 12.10.2022 periodico (Parte Seconda)

L.R. 4/2018, art. 11: Provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) relativo al progetto di "Aumento della capacità di produzione giornaliera dell'impianto di fusione ghisa" localizzato nel comune di Soliera (MO), proposto da Centauro S.p.A.

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Sostituito in applicazione dell'art. 46 comma 3 della L.R. 43/01 e della Delibera 324/2022 art. 29 comma 2 che stabilisce che le funzioni relative ad una struttura temporaneamente priva di titolare competono al dirigente sovraordinato Responsabile di Settore Tutela dell'Ambiente ed Economia circolare, Cristina Govoni

(omissis)

determina

a) di escludere dalla ulteriore procedura di V.I.A., ai sensi dell’art. 11, comma 1, della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4, il progetto denominato “aumento della capacità di produzione giornaliera dell’impianto di fusione ghisa” localizzato nel Comune di Soliera (MO), proposto da Centauro S.p.A., per le valutazioni espresse in narrativa, a condizione che vengano rispettate le condizioni ambientali di seguito indicate:

1. rivedere, nell’ambito del procedimento di rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, i limiti relativi sia al parametro polveri che agli altri inquinanti precursori del particolato secondario (quali ossidi di azoto e di zolfo), sulla base dei valori emissivi effettivamente riscontrati e in relazione alle migliori tecniche disponibili;

2. presentare, nell’ambito del procedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale, un aggiornamento del documento d’impatto acustico che contenga ulteriori valutazioni ed approfondimenti circa la rumorosità propagata nell’ambiente esterno, in particolare nei confronti dell’insediamento residenziale della frazione di Limidi (Via Grande Rosa), che dista circa 500 metri dall’impianto;

3. dovrà essere trasmessa ad ARPAE ed alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, entro 30 giorni dalla data di fine lavori, la certificazione di regolare esecuzione delle opere e, ai sensi dell’art. 25 della l.r. 4/2018 e dell’art. 28, comma 7 bis del d. lgs. 152/06, la relazione di verifica di ottemperanza delle prescrizioni fino a quel momento esigibili;

b) di disporre che la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali di cui alla lettera a), punti 1, 2 e 3, dovrà essere effettuata da ARPAE;

c) di disporre che il progetto dovrà essere realizzato coerentemente a quanto dichiarato nello studio ambientale preliminare;

d) di dare atto che la non ottemperanza alle prescrizioni sarà soggetta a sanzione come definito dall’art. 29 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

e) di stabilire l’efficacia temporale per la realizzazione del progetto in 5 anni; decorso tale periodo senza che il progetto sia stato realizzato, il provvedimento di screening deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente;

f) di trasmettere copia della presente determina al Proponente Centauro S.p.A., al Comune di Soliera, al Comune di Carpi, alla Provincia di Modena, all'AUSL di Modena, all'ARPAE di Modena;

g) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale nel BURERT e, integralmente, sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna;

h) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione nel BURERT;

i) di dare atto, infine, che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013.

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