n.239 del 30.07.2014 periodico (Parte Seconda)

Precisazioni in materia di accreditamento istituzionale degli stabilimenti termali ai sensi dell'art. 1, comma 796, lettera t) Legge n. 296/2006

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso che le cure termali sono prestazioni di assistenza sanitaria garantite dal Servizio Sanitario Nazionale, richiamando a tal proposito:

  • il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 "Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza", che prevede, in particolare, tra le prestazioni da garantire a tutti i cittadini, i cicli di prestazioni idrotermali;
  • la Legge del 24 ottobre 2000 n. 323 “Riordino del settore termale”, che all’art. 3 comma 5 recita “Le cure termali sono erogate a carico del Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 4, negli stabilimenti delle aziende termali accreditate, ai sensi dell’articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall’articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229”;
  • il Decreto del Ministero della Sanità del 12 agosto 1992, e le successive modifiche apportate, di individuazione delle patologie per le quali è ammesso il ricorso alle cure termali;

Considerato che il Decreto Legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito con modificazioni dalla Legge 27 febbraio 2014, n. 15, all’art. 7 modifica l’articolo 1, comma 796, lettera t), della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, stabilendo che “le Regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 31 ottobre 2014 cessino gli accreditamenti provvisori di tutte le altre strutture sanitarie e socio-sanitarie private, nonché degli stabilimenti termali come individuati dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323, non confermati dagli accreditamenti definitivi di cui all’articolo 8-quater, comma 1, del decreto legislativo n. 502 del 1992. Qualora le Regioni non provvedano ai citati adempimenti entro il 31 ottobre 2014, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, e sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, nomina il Presidente della Regione o altro soggetto commissario ad acta ai fini dell’adozione dei predetti provvedimenti".

Considerato che per l’accreditamento degli Stabilimenti termali, questa Regione ha stabilito che, nelle more di una revisione organica del processo concernente l’accreditamento delle strutture termali, da adottarsi con apposita disciplina che individui e sistematizzi le procedure e le competenze, si debba procedere all’adozione dell’atto mediante deliberazione della Giunta regionale, in considerazione della competenza generale di Amministrazione statutariamente attribuita a questo Organo;

In relazione a quanto sopra, pare opportuno esplicitare l’iter amministrativo attualmente in essere per l’accreditamento degli Stabilimenti termali della Regione Emilia-Romagna:

  • DGR n. 638 del 29 aprile 1997, ratificata dal Consiglio regionale con atto n. 626 del 15 maggio 1997, con la quale si è, tra l’altro provveduto ad approvare le “linee generali per l’accreditamento delle Aziende termali presso le Aziende USL”, ai sensi dell’art. 8 del D.lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni, che contengono i questionari di cui alla lettera “A4” (sub1 e sub2) per l’autocertificazione circa il possesso dei requisiti previsti e il conseguente livello tariffario raggiunto
  • Circolare regionale n. 14 del 6 giugno 1997, concernente i criteri generali per l’attuazione dell’istituto dell’accreditamento e del sistema di remunerazione tariffaria dei soggetti erogatori - articolo 8, D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
  • DGR n. 218 del 14 febbraio 2005 avente per oggetto “Autorizzazione all’esercizio degli stabilimenti termali dell’Emilia-Romagna. Recepimento con puntualizzazioni dell’Accordo Stato–Regioni del 23 settembre 2004”;
  • DGR n. 636 del 8 maggio 2006, che ha stabilito, tra l’altro, “gli Stabilimenti termali già accreditati, continuano a soggiacere integralmente alla regolamentazione di cui alla propria deliberazione n. 638/1997, anche oltre la data di scadenza di cui al punto 4) della propria deliberazione n, 218/2005, fino all’avvio del processo concernente l’accreditamento ai sensi dell’art. 8-quater del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni”;

Premesso che:

  • la Regione Emilia-Romagna ha fortemente sviluppato nel tempo il regime dell’accreditamento quale sistema di garanzie, di adeguati livelli di qualità dei soggetti titolati ad erogare le prestazioni sanitarie;
  • l’accreditamento degli Stabilimenti termali si pone, in questo contesto, come elemento strategico per la realizzazione di una rete di produttori di servizi sanitari, in grado di rispondere in modo appropriato alla domanda di salute della popolazione nel rispetto dei vincoli economico-finanziari;

Richiamato quanto disposto dall’art. 7 del già citato D.L. n. 150/2013 precisando, come si evince dagli atti (sin dal 1997) sopra richiamati, che questa Regione ha già provveduto ad accreditare gli Stabilimenti termali ubicati nel territorio regionale con discipline specifiche;

Considerato che gli Stabilimenti termali, nell’ambito Accordo regionale per il triennio 2014-2016 tra la Regione Emilia-Romagna e le Aziende Termali regionali per la fornitura ai cittadini emiliano-romagnoli di prestazioni termali in regime di accreditamento sottoscritto in data 16 giugno 2014, hanno condiviso l’avvio di nuove modalità relative al processo di accreditamento degli Stabilimenti termali, ai sensi dell’art. 8-quater del D.Lgs. n. 502/1992 e succ. mod. ed integrazioni e della L.R. n. 34/1998 e succ. mod.;

Ritenuto necessario ora applicare anche agli Stabilimenti termali la disciplina prevista dalla L.R. n. 34/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, in un’ottica di sistematizzazione dei percorsi e di omogeneità e semplificazione delle procedure, in coerenza, in particolare, con la disciplina delineata per l’accreditamento istituzionale delle strutture che erogano prestazioni sanitarie di specialistica ambulatoriale;

Ritenuto inoltre necessario a tal fine, definire, con successivo e apposito atto, nuove indicazioni operative in materia di accreditamento istituzionale degli Stabilimenti termali, avvalendosi di un gruppo di lavoro regionale, che sarà costituito con successivo atto del Dirigente competente;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute;

 A voti unanimi e palesi

delibera:

 per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di dare atto che gli Stabilimenti termali accreditati in questa Regione non avendo carattere di accreditamento provvisorio, non rientrano nell’ambito dell’art. 7 del D.L. n. 150/2013;

2. di applicare anche agli Stabilimenti termali la disciplina prevista dalla L.R. n. 34/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, in un’ottica di sistematizzazione dei percorsi e di omogeneità e semplificazione delle procedure, in coerenza, in particolare, con la disciplina delineata per l’accreditamento istituzionale delle strutture che erogano prestazioni sanitarie di specialistica ambulatoriale;

3. di dare mandato al Direttore generale Sanità e Politiche sociali di costituire un apposito gruppo di lavoro con il compito di definire nuove indicazioni operative in materia di accreditamento istituzionale degli Stabilimenti termali;

4. di dare atto che, nelle more di quanto stabilito al punto 2), continua a trovare applicazione la disciplina di cui alla DGR n. 638 del 29 aprile 1997, ratificata dal Consiglio regionale con atto n. 626 del 15 maggio 1997;

5. di precisare che con propria delibera di Giunta regionale n. 636 del 8 maggio 2006, si è stabilito che, gli stabilimenti termali, per le istanze aventi ad oggetto aspetti riguardanti l’accreditamento, compilino, in sede di redazione della relativa documentazione di cui all’allegato 1 alla DGR 618/1997, i dati di cui alla parte “A4” sub 2;

6. che la presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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