n.127 del 19.04.2019 (Parte Seconda)

539 Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2018 ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visto il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modificazioni e integrazioni;

Considerato in particolare l’art. 3, comma 4, del decreto sopra citato che prevede che “Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell’allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Le regioni escludono dal riaccertamento ordinario dei residui quelli derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo II e, fino al 31 dicembre 2015, i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell’esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell’esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell’esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all’esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell’entrata degli esercizi successivi, l’iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell’esercizio in corso e dell’esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell’esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate.”;

Richiamato l’allegato 4/2 al decreto sopracitato e, in particolare, il punto 9.1;

Vista la nota del Responsabile del Servizio Bilancio e Finanze, prot. NP/2019/4932 del 12 febbraio 2019 con la quale si richiede al Capo del Gabinetto del Presidente della Giunta, ai Direttori Generali e ai Responsabili dei Servizi della Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzione della Regione, di effettuare una verifica sui residui attivi e passivi di propria competenza finalizzata al riaccertamento ordinario dei residui;

Preso atto che il Capo del Gabinetto del Presidente della Giunta, i Direttori generali e i Responsabili dei Servizi della Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzione della Regione hanno proceduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, in base alla puntuale verifica sulla consistenza e l’esigibilità dei residui secondo i principi contabili applicati ed hanno rilevato sia residui da eliminare definitivamente, in quanto non corrispondenti ad obbligazioni giuridiche perfezionate, sia residui da eliminare e reimputare agli esercizi successivi rispetto al 2018 nei quali l’esigibilità avrà scadenza, così come risulta dalle comunicazioni acquisite agli atti;

Dato atto che l’operazione di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi così come evidenziato nel paragrafo 9.1 dell’allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 comporta l’eliminazione definitiva dei residui attivi e passivi a cui non corrispondono obbligazioni perfezionate, nonché l’eliminazione dei residui attivi e passivi cui non corrispondono obbligazioni esigibili alla data del 31 dicembre 2018 destinati ad essere re-imputati agli esercizi successivi con l’individuazione delle relative scadenze;

Richiamati l’art. 1, comma 880, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” nonché l'art. 6-ter, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 “Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno” - convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 – concernenti la conservazione nel fondo pluriennale vincolato di spesa delle risorse per finanziare i quadri economici relativi a investimenti per lavori pubblici;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” e, in particolare, il comma 909 il quale prevede - a modifica dell'art. 56, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 – che “Le economie riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici concorrono alla determinazione del fondo pluriennale secondo le modalità definite, entro il 30 aprile 2019, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali di cui all'articolo 3-bis, al fine di adeguare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria previsto dall'allegato n. 4/2”;

Visto il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell’Interno e la Presidenza del Consiglio dei ministri del 1 marzo 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 25 marzo 2019, il quale, tra l’altro, sostituisce il punto 5.4 dell’allegato 4.2 prevedendo in particolare:

- al nuovo punto 5.4.9 che sono interamente conservate nel fondo pluriennale vincolato determinato in sede di rendiconto le spese non ancora impegnate per appalti pubblici di lavori se si verificano contemporaneamente le prime due condizioni ed una delle successive:

- sono state accertate le entrate che costituiscono la copertura per l’intero investimento;

- la spesa di investimento, per i lavori di importo compreso tra Euro 40.000 ed Euro 100.000, è stata inserita nel Programma triennale dei lavori pubblici;

- sono impegnate, anche parzialmente, alcune spese del quadro economico dell’opera indispensabili per l’esecuzione dell’intervento;

- in assenza di impegni, si è provveduto ad attivare le procedure di affidamento dei livelli di progettazione successivi al minimo. In assenza di aggiudicazione definitiva di tali progettazioni entro l’esercizio successivo, le risorse accertate ma non ancora impegnate confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile per la riprogrammazione dell’intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo. Negli esercizi successivi all’aggiudicazione, la conservazione del fondo pluriennale vincolato è condizionata alla prosecuzione, senza soluzione di continuità, delle attività di progettazione riguardanti la realizzazione dell’opera;

- entro l’esercizio successivo a quello di validazione del progetto, sono state formalmente attivate le procedure di affidamento. In assenza di aggiudicazione definitiva delle procedure entro l’esercizio successivo, le risorse accertate ma non ancora impegnate confluiscono nell’avanzo di amministrazione disponibile per la riprogrammazione dell’intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo;

- al nuovo punto 5.4.10 che, a seguito della stipula del contratto di appalto, le spese contenute nel quadro economico dell'opera prenotate, ancorchè non impegnate, continuano ad essere finanziate dal fondo pluriennale vincolato, mentre gli eventuali ribassi di asta costituiscono economie di bilancio e confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile se entro il secondo esercizio successivo alla stipula del contratto non è intervenuta formale rideterminazione del quadro economico progettuale incrementa le spese del quadro economico finanziandole con le economie registrate a seguito della stipula del contratto;

Visto l’elenco di cui all’allegato E, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, relativo alle spese prenotate non ancora impegnate per appalti pubblici di lavori per le quali costituire o conservare il fondo pluriennale vincolato nel rispetto dell’allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni, la costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese, come evidenziato nell’allegato F che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato che, in relazione agli impegni da reimputare e alle spese prenotate non ancora impegnate per appalti pubblici di lavori, ad esclusione degli impegni che trovano copertura finanziaria nella contestuale reimputazione delle entrate, è necessario incrementare o costituire il Fondo Pluriennale Vincolato iscritto nella spesa dell’esercizio 2018 per un importo complessivo di euro 327.434.892,48 (euro 136.111.931,75 per la parte corrente e euro 191.322.960,73 per la parte in conto capitale), come risulta dall’Allegato G, parte integrante e sostanziale al presente atto e, conseguentemente, aggiornare il Fondo Pluriennale Vincolato al 1° gennaio 2019 da iscrivere nell’entrata del bilancio di previsione 2019-2021, distintamente per euro 136.111.931,75 per la parte corrente e euro 191.322.960,73 per la parte in conto capitale; per l’esercizio 2020, euro 908.747,77 per la parte corrente e euro 10.447.897,38 per la parte in conto capitale; per l’esercizio 2021, euro 206.482,61 per la parte corrente e euro 1.300.790,98 per la parte in conto capitale;

Dato atto del parere dell’Organo di revisione economico-finanziario espresso con verbale n. 4 del 26 marzo 2019;

Ritenuto di procedere, in ragione di quanto sopra espresso ed in esecuzione dell’art. 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i, all’approvazione delle risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi;

Dato atto che, con successivo proprio provvedimento, saranno apportate le variazioni di bilancio conseguenti al riaccertamento dei residui attivi e passivi;

Viste:

- la legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 “Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna”, per quanto applicabile;

- la L.R. 27 dicembre 2018, n. 25 “Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2019-2021 (Legge di Stabilità regionale 2019)”;

- la Legge regionale 27 dicembre 2018, n. 26 “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021”;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 2301 del 27 dicembre 2018 avente ad oggetto “Approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021”;

Visto il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni” e ss.mm.ii.;

Vista la legge regionale 26 novembre 2011, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii.;

Richiamate le seguenti proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 ad oggetto “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modificazioni, per quanto applicabile;

- n. 56 del 25 gennaio 2016 avente ad oggetto “Affidamento degli incarichi di Direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell’art. 43 della L.R. 43/2011”;

- n. 270 del 29 febbraio 2016 recante “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 622 del 28 aprile 2016 avente ad oggetto “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 702 del 16 maggio 2016 recante “Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle direzioni generali - agenzie - istituto, e nomina dei responsabili della prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali, e dell'anagrafe per la stazione appaltante”;

- n. 468 del 10 aprile 2017 ad oggetto “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- n. 477 del 10 aprile 2017 avente ad oggetto “Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni generali Cura della persona, salute e welfare; Risorse, Europa, innovazione e istituzioni e autorizzazione al conferimento dell'interim per un ulteriore periodo sul Servizio territoriale Agricoltura, caccia e pesca di Ravenna”;

- n. 122 del 28 gennaio 2019 recante “Approvazione Piano Triennale di prevenzione della corruzione. Aggiornamento 2019-2021”, ed in particolare l’allegato D) “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021”;

Richiamata altresì la determinazione n. 3290 del 22/02/2019 avente ad oggetto “Trasferimento nell’organico del personale della Giunta regionale di un dirigente della Provincia di Modena e conferimento di incarico”;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore al Bilancio, Riordino istituzionale, Risorse umane e pari opportunità;

A voti unanimi e palesi

delibera:

di approvare, sulla base di quanto indicato in premessa che si intende integralmente riportato, le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ed in particolare:

1) ai sensi dell’art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni:

- euro 10.622.956,05 corrispondono a crediti riconosciuti assolutamente inesigibili o insussistenti da eliminare dalle scritture contabili, ed euro 98.632,09 corrispondono a crediti riprodotti per maggiore riscossione come dettagliati nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

- euro 199.409.879,47 corrispondono a crediti non esigibili al 31 dicembre 2018, destinati ad essere reimputati agli esercizi in cui risultano esigibili, come dettagliati nell’allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di definire l’ammontare dei residui attivi al 31 dicembre 2018 in euro 4.728.144.815,96, di cui:

- euro 2.732.982.666,01 quali residui attivi derivanti da esercizi pregressi;

- euro 1.995.162.149,95 a titolo di residui attivi derivanti dalla competenza 2018;

3) ai sensi dell’art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni:

- euro 32.825.568,81 corrispondono a debiti insussistenti o prescritti da eliminare dalle scritture contabili e dettagliati nell’allegato C, parte integrante e sostanziale del presente atto;

- euro 517.792.733,41 corrispondono a obbligazioni non esigibili al 31 dicembre 2018, destinate ad essere reimputate agli esercizi in cui risultano esigibili, come dettagliate nell’allegato D, parte integrante e sostanziale del presente atto;

4) di definire l’ammontare dei residui passivi al 31 dicembre 2018 in euro 4.557.448.478,94, di cui:

- euro 2.488.312.772,29 quali residui passivi derivanti da esercizi pregressi;

- euro 2.069.135.706,65 a titolo di residui passivi derivanti dalla competenza 2018;

5) di approvare, per l’importo complessivo di euro 9.052.038,54, l'elenco delle spese prenotate non ancora impegnate per appalti pubblici di lavori per le quali costituire o conservare il fondo pluriennale vincolato nel rispetto dell’allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011;

6) di approvare il prospetto delle contestuali reimputazioni di entrate e spese di cui all’allegato F che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

7) di variare, in relazione agli impegni da reimputare e alle spese prenotate non ancora impegnate per appalti pubblici di lavori, ad esclusione degli impegni che trovano copertura finanziaria nella contestuale reimputazione delle entrate, il Fondo Pluriennale Vincolato iscritto nella spesa dell’esercizio 2018 per un importo complessivo di euro 327.434.892,48 (euro 136.111.931,75 per la parte corrente e euro 191.322.960,73 per la parte in conto capitale), come risulta dall’Allegato G, parte integrante e sostanziale del presente atto e, conseguentemente, aggiornare il Fondo Pluriennale Vincolato al 1 gennaio 2019 da iscrivere nell’entrata del bilancio di previsione 2019-2021, nei seguenti importi:

- per l’esercizio 2019, euro 136.111.931,75 per la parte corrente e euro 191.322.960,73 per la parte in conto capitale;

- per l’esercizio 2020, euro 908.747,77 per la parte corrente e euro 10.447.897,38 per la parte in conto capitale;

- per l’esercizio 2021, euro 206.482,61 per la parte corrente e euro 1.300.790,98 per la parte in conto capitale;

8) di rinviare ad un proprio successivo atto le variazioni di bilancio conseguenti al riaccertamento dei residui attivi e passivi;

9) di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;

10) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

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