n.411 del 11.12.2019 periodico (Parte Seconda)
Misure per la diffusione dell'utilizzo del gas naturale compresso (GNC), del gas naturale liquefatto (GNL) e dell'elettricità nel trasporto stradale, in attuazione del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la direttiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 (c.d. direttiva DAFI – Directive Alternative Fuel Initiative), che stabilisce un quadro comune di misure per la realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi nell’Unione, al fine di ridurre al minimo la dipendenza dal petrolio e attenuare l’impatto ambientale nel settore dei trasporti;
Rilevato che la citata direttiva:
- identifica come combustibili alternativi l’elettricità, l’idrogeno, i biocarburanti, i combustibili sintetici e paraffinici, il gas naturale, compreso il biometano, in forma gassosa (gas naturale compresso – GNC) e liquefatta (gas naturale liquefatto – GNL) e il gas di petrolio liquefatto (GPL), quali combustibili o fonti di energia che fungono, almeno in parte, da sostituti delle fonti di petrolio fossile nella fornitura di energia per il trasporto e che possono contribuire alla sua decarbonizzazione e a migliorare le prestazioni ambientali del settore dei trasporti;
- stabilisce i requisiti minimi per la costruzione dell’infrastruttura per i combustibili alternativi, inclusi i punti di ricarica per i veicoli elettrici e i punti di rifornimento di gas naturale (GNC e GNL) e idrogeno, da attuarsi mediante i quadri strategici nazionali degli Stati membri, nonché le specifiche tecniche comuni per tali punti di ricarica e di rifornimento;
Richiamato il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, recante la disciplina di attuazione della citata direttiva e, in particolare, l’articolo 18, che definisce le misure per la diffusione dell’utilizzo del GNC, del GNL e dell’elettricità nel trasporto stradale, stabilendo, tra l’altro, che:
- le Regioni prevedono, nel caso di realizzazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti e di ristrutturazione totale degli impianti di distribuzione carburanti esistenti, l’obbligo di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica nonché di rifornimento di GNC o GNL anche in esclusiva modalità self-service;
- le Regioni prevedono, per gli impianti aventi particolari caratteristiche precisamente indicate ai commi 3 e 4 del citato articolo 18, l’obbligo di presentare un progetto al fine di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica nonché di distribuzione di GNC o GNL, da realizzarsi nei successivi ventiquattro mesi dalla data di presentazione;
- le Regioni possono prevedere che l’obbligo di adeguamento di tali ultimi impianti sia comunque assolto dal titolare dell’impianto di distribuzione carburanti, dotando del prodotto GNC o GNL e di ricarica elettrica un altro impianto nuovo o già nella sua titolarità, ma non soggetto ad obbligo, purché sito nell’ambito territoriale della stessa provincia;
Considerato che le Regioni hanno congiuntamente predisposto specifiche linee guida per l’attuazione dell’articolo 18 del decreto legislativo n. 257 del 2016, approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome nella seduta del 6 aprile 2017 (documento prot. 17/35/CR8d/C11), al fine di un’applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale delle disposizioni introdotte dal decreto stesso;
Preso atto che la tabella III della sezione D dell’allegato III al decreto legislativo n. 257 del 2016, attesta che la Regione Emilia-Romagna ha una densità superficiale di numero di impianti di distribuzione di GPL al di sopra della media nazionale;
Rilevato che l’allegato IV al d.lgs. n. 257/2016 indica che tutti i capoluoghi di provincia della Regione Emilia-Romagna hanno superato il limite delle concentrazioni del particolato PM10 per almeno due anni su sei negli anni dal 2009 al 2014;
Richiamate:
- la deliberazione di Consiglio regionale n. 355 dell’8 maggio 2002, come modificata dalla deliberazione di Assemblea legislativa n. 208 del 5 febbraio 2009, recante “Norme regionali di indirizzo programmatico per la razionalizzazione e l’ammodernamento della rete distributiva carburanti”;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 197 del 22 febbraio 2016, recante i criteri per l’esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di impianti autostradali di distribuzione carburanti;
- la legge regionale 30 luglio 2019, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna) e, in particolare, l’articolo 29, recante misure per la diffusione del metano e dell’elettricità nel trasporto stradale, il quale stabilisce, tra l’altro, che:
- in attuazione del decreto legislativo n. 257 del 2016, la Giunta regionale definisce, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, adeguate misure per la diffusione dell’utilizzo del GNC, del GNL e dell’elettricità nel trasporto stradale, nonché le modalità ed i termini per la loro attuazione;
- a seguito della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna della deliberazione di cui sopra, le disposizioni regionali con essa in contrasto perderanno di efficacia;
Rilevata pertanto la necessità di procedere all’adeguamento della disciplina regionale di settore al decreto legislativo n. 257 del 2016, prevedendo modalità e termini per l’attuazione delle nuove disposizioni, che recepiscano le linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome con nota prot. 17/35/CR8d/C11 del 6 aprile 2017 e che tengano conto anche della rilevanza, dal punto di vista tecnico ed economico, degli interventi necessari per l’assolvimento dei nuovi obblighi;
Vista l’istruttoria svolta dal Servizio Turismo, commercio e sport;
Sentite le organizzazioni rappresentative dei gestori e delle imprese del settore;
Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e ss.mm.ii.;
Richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 2416 del 29 dicembre 2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e ss.mm.ii., per quanto applicabile;
- n. 270 del 29 febbraio 2016 “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
- n. 622 del 28 aprile 2016 “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
- n. 702 del 16 maggio 2016 “Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali – Agenzie – Istituto, e nomina dei Responsabili della prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali, e dell'anagrafe per la stazione appaltante”;
- n. 56 del 25 gennaio 2016 “Affidamento degli incarichi di Direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001”;
- n. 1107 dell'11 luglio 2016 “Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera n. 2189/2015”;
- n. 1059 del 3 luglio 2018 “Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (Rpct), del Responsabile dell'Anagrafe per la stazione appaltante (Rasa) e del Responsabile della Protezione dei dati (Dpo)”;
Vista la determinazione del Direttore della Direzione Generale Economia della conoscenza, del lavoro e dell'impresa n. 2373 del 21 febbraio 2018 “Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio "Turismo, commercio e sport"”;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;
Richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 122 del 28 gennaio 2019 “Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021” ed in particolare l’allegato D “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021”;
- n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
Richiamate, altresì, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione 468/2017;
Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell'Assessore alle Attività produttive, piano energetico, economia verde e ricostruzione post-sisma;
A voti unanimi e palesi
delibera
per le ragioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:
1. di definire, in attuazione del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 (Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi) le misure per la diffusione dell’utilizzo del gas naturale compresso (GNC), del gas naturale liquefatto (GNL) e dell’elettricità nel trasporto stradale, nonché le modalità ed i termini per la loro attuazione, indicate nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di pubblicare, integralmente, il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna;
3. di dare atto che, ai sensi dell’articolo 29, comma 2, della legge regionale 30 luglio 2019, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna) a seguito della pubblicazione nel B.U.R.E.R.T. della presente deliberazione, le disposizioni regionali in contrasto con la presente, perderanno di efficacia;
4. di dare atto, infine, che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa.