n.27 del 29.01.2014 periodico (Parte Seconda)

Accreditamento istituzionale con prescrizioni per trasferimento sede e variazione denominazione Laboratorio analisi Dante di Rimini

IL DIRETTORE

(omissis)

determina:

1. di concedere, per le motivazioni di cui in premessa, alla struttura sanitaria ora denominata “Laboratorio analisi Dante” l'accreditamento con prescrizioni nella nuova sede di via Giovanni XIII n. 114, Rimini, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 quater del DLgs 502/1992 e successive modifiche, per le seguenti attività, compatibili ai requisiti applicati elencati in premessa di cui è stato verificato il possesso:

- Laboratorio analisi (Laboratorio esami chimica clinica / ematologia / immunoematologia / microbiologia);

2. l’accreditamento di cui al punto precedente viene concesso, ai sensi dell’art. 9, co. 5 della L.R. n. 34/1998 e successive modificazioni, con le seguenti prescrizioni, già evidenziate in premessa, la cui piena osservanza deve essere assicurata entro il 30/6/2014:

- definizione delle interfacce con l’AUSL di Rimini;

- gestione dei crediti ECM;

- attuazione della manutenzione per tutte le attrezzature in uso;

3. di dare mandato all’Agenzia sanitaria e sociale regionale di verificare l’avvenuto adeguamento alle prescrizioni di cui al presente atto;

4. l’accreditamento concesso decorre dal 7/3/2012, data del rilascio dell’autorizzazione sanitaria per la nuova sede, e, ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 34/1998 e successive modificazioni, ha validità quadriennale;

5. di dare atto che l’accreditamento concesso è comunque subordinato all’esito dei controlli antimafia attualmente in corso e pertanto, in caso di esito negativo, l’accreditamento verrà revocato;

6. in conseguenza a quanto disposto dai punti precedenti, l’accreditamento concesso con determinazione n. 16567 del 29/12/2008 è revocato a far data dal 7/3/2012;

7. in attuazione di quanto stabilito dalla deliberazione di Giunta regionale n. 53/2013, l’eventuale domanda di rinnovo dovrà essere presentata nel periodo tra undici e nove mesi prima della data di scadenza dell’accreditamento e non saranno accettate domande di rinnovo presentate oltre il termine minimo di sei mesi dalla scadenza dell'accreditamento previsto dall’art. 10 della L.R. 34/1998 e s.m.; si evidenzia che oltre tale termine minimo le strutture dovranno presentare domanda di nuovo accreditamento che verrà valutata sulla base dei requisiti di accesso vigenti;

8. di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2 del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

9. è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla sede di erogazione, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate;

10. la presente determinazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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