n.303 del 31.08.2020 (Parte Seconda)

Rilascio autorizzazioni per nuovi impianti viticoli nell'anno 2020 ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 1308/2013 e n. 274/2018 nonché del Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 12272/2015, come modificato dai successivi decreti n. 527/2017, n. 935/2018 e n. 3318/2020

LA DIRIGENTE FIRMATARIA

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

- il Regolamento Delegato (UE) 2018/273 della Commissione dell'11 dicembre 2017 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda, tra l’altro, il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;

- il Regolamento di Esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione dell'11 dicembre 2017 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda, tra l’altro, il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;

- la Legge 12 dicembre 2016, n. 238 “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino”, ed in particolare l’art. 69 “Violazioni in materia di potenziale vitivinicolo”, comma 3;

Atteso che il Regolamento (UE) n. 1308/2013 prevede:

- nella parte II, titolo I, capo III, un sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli e norme sulla gestione e il controllo del sistema stesso;

- all'art. 63, denominato “Meccanismo di salvaguardia per nuovi impianti”, che gli Stati membri mettano a disposizione ogni anno delle autorizzazioni per nuovi impianti equivalenti all'1% della superficie vitata totale nel loro territorio;

- all'art. 62, paragrafo 3, che le autorizzazioni sono valide per 3 anni dalla data della concessione. Il produttore che non abbia utilizzato un'autorizzazione concessa nel corso del relativo periodo di validità è soggetto a sanzioni amministrative a norma dell'art. 89, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 1306/2013;

Visto, inoltre, l’art. 7, paragrafo 3, del Reg. (UE) 2018/274 che prevede che se l'autorizzazione concessa corrisponde a meno del 50% della superficie richiesta nella domanda, il richiedente può rifiutare tale autorizzazione e, in tal caso, non è soggetto alle sanzioni amministrative di cui all'art. 69, comma 3, della Legge n. 238/2016;

Richiamati i seguenti decreti del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali:

- n. 12272 del 15 dicembre 2015, recante “Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazione per gli impianti viticoli”, come modificato ed integrato con i Decreti del 30 gennaio 2017 prot. n. 527 e del 13 febbraio 2018 prot. n. 935;

- n. 3318 del 31 marzo 2020, recante “Proroga di termini e deroghe alla normativa del settore agricolo a seguito delle misure urgenti adottate per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, che ha, tra l’altro, prorogato il termine per la presentazione delle domande di assegnazione al 30 maggio 2020, ed il termine a disposizione delle Regioni per concludere le istruttorie al 15 luglio 2020;

Preso atto che il citato Decreto n. 12272/2015 stabilisce:

- all’articolo 5-bis:

  1. che le domande precisino la dimensione e la Regione nella quale sono localizzate le superfici oggetto di richiesta;
  2. che il vigneto che sarà impiantato a seguito del rilascio dell’autorizzazione sia mantenuto per un numero minimo di 5 anni, fatti salvi i casi di forza maggiore e motivi fitosanitari. L’estirpazione dei vigneti impiantati con autorizzazioni di nuovo impianto prima dello scadere dei 5 anni dalla data di impianto non dà origine ad autorizzazioni di reimpianto;

- all’articolo 7-bis:

  • i criteri di priorità che le Regioni possono applicare per l’intera superficie da assegnare;
  • che l’istruttoria della verifica dei criteri di cui alle lettere b) e c), comma 1 dello stesso articolo, sia effettuata dalle Regioni;

- all'articolo 8, la procedura per la presentazione delle domande di autorizzazione per nuovi impianti che prevede, tra l’altro, che il Ministero comunichi alle Regioni competenti l'elenco delle aziende alle quali devono essere concesse le autorizzazioni di nuovo impianto;

- all'articolo 9:

  • che le autorizzazioni sono rilasciate dalle Regioni sulla base dell'elenco trasmesso dal Ministero e la pubblicazione dell’atto di approvazione dell'elenco ministeriale nel Bollettino Ufficiale regionale assume valore di comunicazione alle aziende beneficiarie;
  • che se l'autorizzazione è rilasciata per una superficie inferiore al 50% della superficie richiesta, il richiedente può rifiutare tale autorizzazione entro 30 giorni dalla data della comunicazione senza incorrere in sanzioni; l’intenzione di rinunciare è comunicata, entro il termine suddetto, direttamente ad AGEA tramite le applicazioni disponibili sul SIAN;

- all’articolo 9-bis, che dal 2018:

  • è applicato un limite massimo per domanda di 50 ettari, fatta salva la scelta delle Regioni di applicare un limite massimo per domanda inferiore;
  • nel caso in cui le richieste ammissibili superino la superficie disponibile calcolata a livello regionale, ciascuna Regione può garantire il rilascio di autorizzazioni sino ad una superficie compresa tra 0,1 e 0,5 ha a tutti i richiedenti e che tale limite è ridotto se la superficie disponibile non è sufficiente a garantirne il rilascio a tutti i richiedenti;
  • le autorizzazioni sono rilasciate sulla base di una graduatoria per ogni Regione fino all'esaurimento del numero di ettari da assegnare, secondo i criteri di cui all’articolo 7-bis, comma 1;

Evidenziato che la Regione Emilia-Romagna, con nota agli atti del Servizio, prot. n. PG/2020/30579 del 16 gennaio 2020, ha comunicato al MIPAAF la scelta di introdurre, quale criterio di priorità, quello relativo alla produzione biologica, previsto dall’articolo 7 bis, comma 1, lettera c), nonché di ridurre il limite massimo di assegnazione per ogni domanda a 1,00 Ha;

Vista la circolare AGEA n. 11517 del 13 febbraio 2020 recante “Disposizioni nazionali di attuazione DM 12272 del 15 dicembre 2015, DM 527 del 30 gennaio 2017 e DM 935 del 13 febbraio 2018 concernenti il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio”, come modificata dalla successiva circolare AGEA n.23775 del 30 marzo 2020;

Atteso che nella Circolare AGEA sopra citata, al punto “Rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti (annuale)”, è stabilito, tra l'altro, che:

- il Ministero comunichi telematicamente alle Regioni competenti l'elenco delle aziende alle quali sono concesse le autorizzazioni di nuovo impianto;

- le Regioni rilascino le autorizzazioni entro il 1° giugno tramite apposite funzioni disponibili sulle applicazioni messe a disposizione dal SIAN e saranno rese visibili al produttore nell’area pubblica del portale AGEA e SIAN;

- le Regioni pubblicano l'atto di approvazione dell'elenco ministeriale nel Bollettino Ufficiale regionale che assume valore di comunicazione alle aziende beneficiarie;

- i beneficiari potranno avvalersi della possibilità di rinunciare alle autorizzazioni, nei casi previsti dal D.M. n. 12272/2015 e successive modificazioni, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’elenco, utilizzando le funzionalità delle applicazioni messe a disposizione dal SIAN;

Preso atto della comunicazione AGEA, pervenuta per le vie brevi tramite messaggio di posta elettronica, del 5 giugno 2020, con la quale sono state fornite indicazioni per effettuare l’istruttoria regionale delle domande di autorizzazioni viticole che hanno richiesto la priorità “produzione biologica”;

Visto il verbale di istruttoria del 30 giugno 2020 prot. n. 0478278.I del 1 luglio 2020, dal quale risulta, tra l’altro, che:

- le domande presentate a SIAN che hanno richiesto l’assegnazione della priorità “produzione biologica” sono risultate 27;

- a seguito dell’istruttoria, tale priorità è stata riconosciuta a n. 6 domande (superficie richiesta Ha 4,8500);

Dato atto che con messaggio di posta elettronica del 30 giugno 2020 è stata comunicata ad AGEA Coordinamento l’avvenuta chiusura delle istruttorie delle domande con priorità legata alle produzioni biologiche e che tale comunicazione è stata formalizzata con nota inviata al MIPAAF e ad AGEA Coordinamento in data 2 luglio 2020 prot. n. 0481257.U;

Atteso che la Regione Emilia-Romagna, ha comunicato al MIPAAF, la scelta di garantire l’assegnazione di una superficie minima pari a 0,15 Ha alle richieste di nuove autorizzazioni all’impianto di vigneti nel territorio della Regione Emilia-Romagna (nota del 22 luglio 2020 prot. 0517973.U);

Vista la nota MIPAAF trasmessa con PEC n. 232233/2020. inviata il 27/8/2020 alle 13:07, assunta al protocollo n. 27/8/2020.0563954.E, con la quale è stato trasmesso l'elenco regionale delle superfici da concedere ai richiedenti, per l'anno 2020, per l'impianto di nuovi vigneti. L’elenco trasmesso è costituito da n. 2.757 domande presentate da viticoltori emiliano-romagnoli che hanno richiesto una superficie complessiva di Ha 2.456,7521 a fronte della superficie assegnata alla Regione Emilia-Romagna pari a Ha 522,6973;

Evidenziato che il MIPAAF nella nota sopra citata ha riportato che le Regioni:

- pubblicano l’atto di approvazione dell’elenco ministeriale nel Bollettino Ufficiale regionale che assume valore di comunicazione alle aziende beneficiarie;

- provvedono a caricare sul Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) il numero e la data dell’atto regionale di concessione e che quest’ultima corrisponderà alla data di rilascio delle rispettive autorizzazioni;

Ritenuto, pertanto, con il presente provvedimento di:

- prendere atto dell'elenco regionale delle superfici da concedere ai richiedenti, per nuovi impianti viticoli - trasmesso dal MIPAAF con PEC del 27 agosto 2020, protocollo n. 27/08/2020.0563954.E - come riportato nell'allegato 1 al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;

- rilasciare le autorizzazioni per i nuovi impianti viticoli, ai sensi dell'art. 63, comma 1, del Reg. (UE) 1308/2013, ai richiedenti indicati nell'allegato 1 al presente atto;

- provvedere alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico (BURERT) del presente atto, che assume valore di comunicazione alle aziende beneficiarie;

Ritenuto, inoltre, di stabilire che, dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Regionale della Regione Emilia-Romagna Telematico (BURERT) decorre:

- il termine di 30 giorni per rinunciare all’autorizzazione concessa, senza incorrere nelle sanzioni di cui al citato art. 69, comma 3, della Legge n. 238/2016; tale possibilità è riconosciuta ai soli produttori che abbiano ottenuto una superficie inferiore al 50% di quella richiesta; tale rinuncia deve essere effettuata direttamente tramite il sistema informatico (SIAN);

- il termine di tre anni per il loro utilizzo, decorso il quale le autorizzazioni di che trattasi non hanno più validità ed il loro eventuale mancato totale o parziale utilizzo comporta, a carico del produttore, l’applicazione delle sanzioni di cui al predetto art. 69, comma 3 della legge n. 238/2016;

Dato atto che la documentazione a supporto del presente atto è conservata agli atti presso il Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera;

Visti per gli aspetti amministrativi di natura organizzativa:

- la L.R. 26 novembre 2001 n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche ed integrazioni;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008, come integrata e modificata dalla deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 1059 del 3 luglio 2018 concernente, tra l’altro, l’approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell’ambito delle Direzioni Generali, Agenzie, e Istituti;

- la determinazione del Direttore Generale Agricoltura caccia e pesca n. 23685 del 23/12/2019 concernente, tra l’altro, la proroga dell'incarico di responsabile del Servizio "Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera" fino al 30 ottobre 2020;

- la determinazione dirigenziale n. 4632 del 14 marzo 2019, con cui è stato nominato il Responsabile del Procedimento;

Dato atto che il provvedimento sarà oggetto di pubblicazione ulteriore, ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del D.Lgs. n. 33/2013, come previsto nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPC) 2020-2022, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 83/2020, ai sensi del medesimo decreto;

Attestato che:

- il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

- la sottoscritta dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:

1) di prendere atto dell’elenco regionale delle superfici da concedere ai richiedenti, per nuovi impianti viticoli per l’anno 2020, trasmesso dal MIPAAFT in data 27 agosto 2020 protocollo n. 27/08/2020.0563954.E, come riportato nell'allegato 1 al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

2) di rilasciare le autorizzazioni per i nuovi impianti viticoli, ai sensi dell'art. 63, comma 1, del Reg. (UE) 1308/2013, ai richiedenti indicati nell'allegato 1 e per le superfici ivi indicate;

3) di dare atto che le autorizzazioni rilasciate saranno rese visibili al produttore nell’area pubblica del portale AGEA e SIAN;

4) di provvedere alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico (BURERT) del presente atto, che assume valore di comunicazione alle aziende beneficiarie, assicurandone la massima diffusione attraverso portale istituzione Agricoltura e Pesca della Regione Emilia-Romagna;

5) di stabilire che, dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Regionale della Regione Emilia-Romagna Telematico (BURERT) decorrono i termini riportati ai successivi punti 6) e 7) del presente dispositivo, come meglio dettagliato in premessa;

6) di dare atto che:

- ai sensi dell'art. 62, comma 3, del Reg. (UE) 1308/2013, tali autorizzazioni sono valide per tre anni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nel BURERT;

- il vigneto che sarà impiantato utilizzando l’autorizzazione di che trattasi dovrà essere mantenuto per un minimo di 5 anni, fatti salvi i casi di forza maggiore e motivi fitosanitari, e l’eventuale estirpazione prima dello scadere dei 5 anni non darà origine ad autorizzazioni di reimpianto;

- il produttore che non utilizzi un'autorizzazione concessa nel corso del relativo periodo di validità è soggetto alle sanzioni amministrative previste dalla Legge 238/2016, art. 69 comma 3;

7) di dare, inoltre, atto che:

- i beneficiari ai quali è stata concessa una superficie inferiore al 50% di quella richiesta possono rinunciare all'autorizzazione entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del presente atto nel BURERT, direttamente tramite il sistema informatico messo a disposizione sul SIAN da parte di Agea, senza incorrere nelle sanzioni di cui al citato art. 69, comma 3, della Legge n. 238/2016;

- la rinuncia effettuata tramite il sistema informatico è da intendersi effettuata anche nei confronti della Regione e del Ministero;

8) di specificare, secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2185/2015, che per i procedimenti connessi alle attività istruttorie, di verifica e controllo definite dalla disciplina comunitaria e nazionale per la gestione delle autorizzazioni rilasciate con il presente atto, è competente il Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca nel cui territorio ricade la prevalenza delle superfici vitate risultanti in schedario viticolo per l’impresa agricola di cui al citato allegato 1 al presente atto;

9) di disporre l’ulteriore pubblicazione, ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del D.Lgs. n. 33/2013, secondo quanto previsto nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPC), come precisato in premessa.

La Responsabile del Servizio

Roberta Chiarini

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