n.79 del 02.04.2026 (Parte Seconda)

L.R. n. 11/2012. Art. 5, adozione del Programma ittico regionale 2026/2027

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamata la Legge Regionale 7 novembre 2012, n. 11 "Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne" e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamata, altresì, la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare:

- l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città Metropolitana di Bologna in materia di tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza e di applicazione delle sanzioni amministrative nonché l'introito dei relativi proventi, che restano alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;

- l'art. 41, che istituisce, fra l'altro, il Comitato di consultazione in materia di tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, presieduto dall'Assessore regionale e composto dai Presidenti delle Province e dal Sindaco della Città Metropolitana di Bologna o loro delegati, al fine di coordinare la pianificazione e gli interventi di salvaguardia e conservazione della fauna ittica, ivi compresi quelli di ripristino e mantenimento degli ecosistemi acquatici e l'esercizio della pesca nelle acque interne;

- l'art. 43, il quale prevede un adeguamento delle leggi di settore stabilendo, tra l'altro, che con successivi provvedimenti normativi vengano apportate le necessarie modifiche alla Legge Regionale n. 11/2012;

Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne ha imposto una revisione complessiva della citata Legge Regionale n. 11/2012;

Vista la Legge Regionale 6 marzo 2017, n. 2 “Modifiche alla Legge Regionale 7 novembre 2012, n. 11 (Norme per la tutela della fauna ittica e dell’ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell’acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne) in attuazione della Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni sulla Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni)”, con la quale si è proceduto ad una razionalizzazione della materia in relazione all’accentramento a livello regionale dell'esercizio di tali funzioni;

Richiamati, in particolare, relativamente alla predetta Legge Regionale n. 11/2012, come successivamente modificata:

- l’art. 3 bis, che individua quali strumenti di programmazione e gestione in materia di tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, la Carta ittica regionale e le zone ittiche omogenee, il Piano ittico regionale, il Programma ittico regionale ed i piani, i programmi ed i regolamenti di gestione ittica delle aree protette nazionali, regionali e interregionali di cui alla Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e alla Legge Regionale 17 febbraio 2005, n. 6;

- l’art. 4, comma 2, secondo cui il Piano ittico regionale ha durata quinquennale e costituisce disciplina di riferimento per la predisposizione del Programma ittico regionale;

- l’art. 5, il quale stabilisce:

- al comma 1:

- che la Giunta regionale, al fine di assicurare le migliori condizioni per la tutela e lo sviluppo della fauna ittica, adotta il Programma ittico regionale, sulla base di quanto stabilito dal Piano ittico;

- che il Programma ittico regionale è articolato su base territoriale ed ha durata annuale, salvo rinnovo per uguale periodo;

- al comma 2, che il Programma ittico regionale individua, in particolare:

· le specie d'interesse gestionale presenti nei corsi d'acqua e le forme di conservazione naturale di ciascuna specie;

· le zone di tutela della fauna ittica di cui all'articolo 10;

· gli eventuali bacini di stoccaggio per le specie particolarmente invasive;

· gli eventuali interventi di ripopolamento integrativo;

· le modalità dell'apporto collaborativo delle associazioni piscatorie;

· la quantificazione delle risorse finanziarie per la realizzazione delle attività previste nel Programma ittico regionale;

- l’art. 6 che prevede, tra l’altro, il parere della Commissione ittica regionale sulla proposta di Programma ittico regionale da elaborare sulla base delle proposte formulate dai Tavoli di consultazione locali, istituiti su base territoriale, coordinati dal dirigente regionale del Settore Territoriale di riferimento;

- l’art. 10, comma 1, secondo cui la Regione istituisce con il Programma ittico regionale annuale di cui al citato art. 5 "zone di ripopolamento e frega", "zone di protezione integrale", "zone di protezione delle specie ittiche" e "zone a regime speciale di pesca";

- l’art. 27, comma 3, secondo cui fino all’approvazione del nuovo Piano ittico regionale continuano ad avere efficacia le previsioni contenute nel Piano ittico regionale 2006-2010 e nei Piani ittici provinciali nonché i procedimenti amministrativi di attuazione dei medesimi piani;

Richiamati, altresì:

- il Regolamento Regionale 2 febbraio 2018, n. 1 “Regolamento regionale di attuazione delle disposizioni in materia di tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e di disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne, a norma dell'articolo 26 della Legge Regionale 7 novembre 2012, n. 11”;

- il Regolamento Regionale 29 ottobre 2020, n. 1 “Modifica dell'Allegato 2 del Regolamento Regionale 2 febbraio 2018 n. 1 di attuazione delle disposizioni in materia di tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e di disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne, a norma dell’art. 26 della Legge Regionale 7 novembre 2012, n. 11”;

Visto il vigente Piano Ittico Regionale (P.I.R.) 2006-2010 approvato con deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 107 del 3 aprile 2007;

Atteso che per l’annualità 2026-2027 si è ritenuto di elaborare uno specifico programma con i contributi dei Settori Agricoltura, Caccia e Pesca della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca, su proposta dei rispettivi Tavoli di consultazione locale, previsti dal soprarichiamato art. 6, commi 5, 6 e 7, della più volte citata Legge Regionale n. 11/2012;

Preso atto, con riferimento ai contenuti del predetto Programma ittico regionale 2026/2027:

- che sono stati sviluppati gli argomenti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del citato art. 5, comma 2, suddivisi per territorio provinciale;

- che le risorse finanziarie (lettera f) del medesimo art. 5, comma 2) non sono state evidenziate nel predetto documento, in quanto corrispondono a quelle stanziate annualmente sugli appositi capitoli del bilancio regionale, il cui utilizzo viene effettuato sulla base della programmazione annuale degli interventi ed azioni da realizzare;

Sentita in merito la Commissione ittica regionale, istituita con propria deliberazione n. 1901 del 7 novembre 2022, nella seduta del 02 febbraio 2026;

Vista la nuova “Direttiva regionale sulla valutazione di incidenza ambientale (V.Inc.A.)”, approvata con deliberazione di Giunta regionale n. 1174 del 10 luglio 2023, e la determinazione dirigenziale del Direttore Generale Cura del territorio e dell’Ambiente n. 14585 del 3 luglio 2023 che ha approvato l’“Elenco delle Tipologie dei Piani, dei Programmi, dei Progetti, degli Interventi e delle Attività (P/P/P/I/A) di modesta entità valutati come non incidenti negativamente sulle specie animali e vegetali e sugli habitat di interesse comunitario presenti nei siti della Rete Natura 2000 dell’Emilia-Romagna e oggetto di pre-valutazione di incidenza regionale”;

Preso atto della nota del Responsabile del Settore Aree protette, foreste e sviluppo zone montane, acquisita e trattenuta agli atti del Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura con Prot. 17/03/2026.0260645.U, integrata con Prot. 18/03/2026.0272928.U, con la quale è stato comunicato l’espletamento della procedura di pre-valutazione e il conseguente esito positivo della Valutazione di Incidenza effettuata sul Programma ittico regionale 2026/2027, posto che gli interventi previsti non incidono in maniera significativa sui siti della Rete Natura 2000, a condizione tuttavia che siano rispettate le disposizioni previste dalle Misure di conservazione generali e specifiche dei siti Natura 2000 riguardanti l’ “Attività di pesca e gestione della fauna ittica”, quelle previste dai regolamenti di settore delle aree protette e tutte le condizioni sotto riportate:

- obbligo della conservazione di habitat e specie di interesse comunitario presenti nei Siti Natura 2000;

- rispetto dei tempi di riproduzione della fauna selvatica;

- mantenimento degli automezzi su sentieri e/o sterrati, senza uscire dai tracciati limitando il disturbo da essi causato;

- obbligo di adottare tutte le precauzioni e le misure necessarie, al fine di minimizzare i rischi di danneggiamento alla flora protetta e di disturbo alla fauna presente nei territori interessati;

- divieto di abbandono di rifiuti o di altro materiale;

e le seguenti ulteriori disposizioni specifiche:

- per il sito Natura 2000 di competenza del Reparto Carabinieri per la Biodiversità di Lucca ZSC-ZPS IT4020020 Crinale dell'Appennino Parmense, all'interno della Riserva Naturale Statale Guadine Pradaccio, è vietata qualsiasi attività di pesca ai sensi della normativa vigente inerente le aree protette (L. 394/91) e il lago Pradaccio, interno alla Riserva, è classificato quale "Zona di Protezione Integrale con divieto permanente di pesca";

- per il sito Natura 2000 di competenza del Parco Interregionale Sasso Simone e Simoncello, ZSC-ZPS IT4090006 Versanti occidentali e settentrionali del Monte Carpegna, Torrente Messa, Poggio di Miratoio, è vietata l’attività di pesca nei tratti dei corsi d’acqua ricadenti all’interno dei confini dell’area protetta;

- per il sito Natura 2000 di competenza del Reparto Carabinieri per la Biodiversità di Pratovecchio, ZSC-ZPS IT4080001 Foresta di Campigna, Foresta La Lama, Monte Falco, vige il divieto permanente di pesca;

- per i n. 12 siti Natura 2000 di competenza dell’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia Occidentale, sono in vigore le seguenti disposizioni:

· divieto di pesca dal 1° aprile al 30 settembre, FIUME TARO - dal ponte autostrada A1, verso sud, al ponte sulla Via Emilia;

· divieto di pesca nel Fiume Taro (Comuni di Fontevivo e Parma), da 100 m a monte a 100 m a valle del ponte della Ferrovia, in località Ponte Taro;

· nessun divieto, se non quelli generali sulla pesca, dal ponte dell’autostrada A1, verso nord, fino al confine sud del Sito Rete Natura IT4020022 ZSC-ZPS Basso Taro;

· in tutto il tratto di Fiume Taro compreso tra il sito ZSC-ZPS IT4020021 Medio Taro e il sito ZSC-ZPS IT4020022 Basso Taro è vietato catturare o uccidere intenzionalmente esemplari appartenenti alle specie di interesse conservazionistico di cui all'Allegato 2 della DGR n. 1227/2024; in caso di cattura accidentale gli esemplari devono essere immediatamente rilasciati. Specie per le quali è vietata l'uccisione sono: Storione cobice, Storione comune, Cheppia, Cobite comune, Cobite mascherato, Barbo canino, Barbo comune, Barbo tiberino, Lasca, Savetta, Vairone, Pigo; è obbligatorio, altresì, impiegare ami senza ardiglione o con ardiglione schiacciato. In tale tratto si richiede che rimangano in vigore le zone di Ripopolamento e frega e divieto di pesca già istituite.

Ritenuto, pertanto, di provvedere all’adozione del Programma ittico regionale 2026/2027, nella formulazione di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto, inoltre:

- di stabilire che le disposizioni riportate nel predetto Programma ittico entrano in vigore alle ore 6:00 del 29 marzo 2026 (data di inizio della corrente stagione piscatoria) e cessano di avere efficacia alle ore 5:00 del 28 marzo 2027 (data di inizio della prossima stagione piscatoria);

- di demandare ai Settori Territoriali Agricoltura, Caccia e Pesca e al Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca - per una più efficace diffusione e conoscenza delle disposizioni contenute nel predetto Programma ittico 2026/2027 - l’estrazione delle parti contenenti la regolamentazione riferita all’ambito territoriale di pertinenza, al fine di predisporre un “calendario pesca territoriale”, da divulgare attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione;

Dato atto, infine, che per le specie autoctone e parautoctone si applicano le dimensioni minime prelevabili, i periodi di divieto ed i limiti di detenzione riportati nell’Allegato 2 al citato Regolamento Regionale n. 1/2018, così come modificato dal Regolamento Regionale n. 1/2020, fatte salve le disposizioni più restrittive previste nel predetto Programma in alcuni corpi idrici;

Richiamate, per gli aspetti amministrativi di natura organizzativa:

- la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43, "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna”;

- le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

· n. 2224 del 22 dicembre 2025 “XII legislatura. Riorganizzazione dell’Ente in vigore dal 1° marzo 2026. Prima fase” con la quale è stato ridisegnato il nuovo macro-assetto dell’Ente, in prima fase riferito alle Direzioni generali ed alle Agenzie;

· n. 100 del 30 gennaio 2026 “XII legislatura. Riorganizzazione dell’Ente in vigore dal 1° marzo 2026. Seconda fase”, (come rettificata ed integrata con deliberazione n. 171 del 9 febbraio 2026), con la quale sono stati ridefiniti i macro-assetti dell’Ente, approvando, contestualmente, in seconda fase, le declaratorie di tutti i Settori;

· n. 278 del 27 febbraio 2026 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° marzo 2026”;

Viste le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della deliberazione n. 468/2017, poi superata dalla deliberazione n. 2376/2024, a sua volta integralmente sostituita dalla citata deliberazione n. 278/2026;

Richiamati, inoltre, in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 101 del 30 gennaio 2026 “Piano integrato di attività e organizzazione 2026-2028. Approvazione”;

- la determinazione del Responsabile del Servizio Affari legislativi e aiuti di Stato, in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta regionale, n. 2335 del 9 febbraio 2022, “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all’Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca, Rapporti con l’UE, Alessio Mammi;

A voti unanimi e palesi
delibera

1) di adottare, ai sensi dell’art. 5 della Legge Regionale n. 11/2012, il Programma ittico regionale 2026/2027 nella formulazione di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, fermo restando il rispetto delle prescrizioni rese nella valutazione di incidenza ambientale e richiamate integralmente in parte narrativa;

2) di stabilire che le disposizioni riportate nel predetto Programma ittico entrano in vigore alle ore 6:00 del 29 marzo 2026 (data di inizio della corrente stagione piscatoria) e cessano di avere efficacia alle ore 5:00 del 28 marzo 2027 (data di inizio della prossima stagione piscatoria);

3) di demandare ai Settori Territoriali Agricoltura, Caccia e Pesca e al Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca - per una più efficace diffusione e conoscenza delle disposizioni contenute nel predetto Programma ittico 2026/2027 - l’estrazione delle parti contenenti la regolamentazione riferita all’ambito territoriale di pertinenza, al fine di predisporre un “calendario pesca territoriale”, da divulgare attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione;

4) di dare atto che per le specie autoctone e parautoctone si applicano le dimensioni minime prelevabili, i periodi di divieto ed i limiti di detenzione riportati nell’Allegato 2 al Regolamento Regionale n. 1/2018, così come modificato dal Regolamento Regionale n. 1/2020, fatte salve le disposizioni più restrittive previste nel predetto Programma rispetto ai corpi idrici ivi precisati;

5) di dare atto inoltre che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;

6) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura provvederà a darne la più ampia diffusione anche attraverso il portale E-R Agricoltura, Caccia e Pesca.

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