n.91 del 28.03.2014 (Parte Seconda)

Disposizioni regionali per l'attuazione della condizionalità di cui al Reg. (CE) 73/2009 in regione Emilia-Romagna a decorrere dal 2014

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

- il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune ed istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e sue successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l’articolo 4 che prevede espressamente che ogni agricoltore beneficiario di pagamenti diretti è tenuto ad ottemperare ai criteri di gestione obbligatoria - così come definiti nell'Allegato II - e alle buone condizioni agronomiche ed ambientali ai sensi dell’articolo 6 e dell'Allegato III dello stesso Regolamento;

- il Regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione del 29 ottobre 2009 recante modalità di applicazione del regime del pagamento unico di cui al Titolo III del citato Regolamento (CE) n. 73/2009, e successive modifiche ed integrazioni;

- il Regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione del 30 novembre 2009 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo di cui al medesimo Regolamento (CE) n. 73/2009 nell’ambito del regime di sostegno del settore vitivinicolo;

- il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 e successive modifiche ed integrazioni sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ed in particolare l’articolo 51 che prevede che l’importo delle indennità ivi specificate sia ridotto o che il beneficiario sia escluso dalle erogazioni nel caso in cui non siano ottemperati, in conseguenza di atti od omissioni direttamente imputabili, i requisiti obbligatori di cui agli articoli 5 e 6 e agli Allegati II e III del citato Regolamento (CE) n. 73/2009;

- il Regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005 per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale ed abroga il Regolamento (CE) n. 1975 del 7 dicembre 2006, che già disciplinava le suddette procedure;

- il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Emilia-Romagna - Versione 9 - nella formulazione approvata dalla Commissione Europea con comunicazione ARES (2013)3202451 dell'8 ottobre 2013, della quale si è preso atto con deliberazione n. 1493 del 21 ottobre 2013;

Visto inoltre il nuovo assetto normativo della programmazione comunitaria 2014-2020 ed in particolare i seguenti regolamenti:

- il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che all'articolo 88 prevede che, nonostante l'abrogazione del regolamento (CE) n. 1698/2005, quest'ultimo continui ad applicarsi agli interventi realizzati nell'ambito dei programmi approvati dalla Commissione ai sensi del medesimo regolamento anteriormente all' 1 gennaio 2014;

- il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune che stabilisce tra l’altro le regole applicabili al regime di condizionalità per i beneficiari che ricevono pagamenti diretti ai sensi del Regolamento (UE) n. 1307/2013, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Regolamento n. 1308/2013 e per i premi annuali previsti da specifici articoli del Regolamento (UE) n. 1305/2013;

- il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio a partire dal 1 gennaio 2015, con conseguente applicazione del citato regolamento n. 73/2009 per il sostegno al reddito agli agricoltori per l'anno
civile 2014;

- il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il Regolamento (UE) n. 1305/2013, per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica i Regolamenti (CE) n. 73/2009, (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014 ed in particolare:

- l'articolo 4, lettera a) nella parte in cui conferma la vigenza delle disposizioni contenute negli articoli 5 e 6 del Regolamento (CE) n. 73/2009 e degli Allegati II e III di quest’ultimo per l’anno 2014 con riferimento alle specifiche misure in esso individuate;

- l'articolo 6, punto 20) inerente la modifica dei predetti Allegati del Regolamento (CE) n. 73/2009 relativi alla condizionalità;

- l’articolo 8, che modificando l’articolo 121 del Regolamento (UE) n. 1306/2013, prevede che le disposizioni relative alla condizionalità di cui al titolo VI entrino in vigore il 1 gennaio 2015;

Atteso che il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli abroga i Regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio stabilendo tuttavia al paragrafo 2 dell’articolo 231 che i Programmi pluriennali adottati anteriormente al 1 gennaio 2014 continuano ad essere disciplinati dalle pertinenti disposizioni del Regolamento (CE) n. 1234/2007;

Visti pertanto:

- il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ed in particolare gli articoli 85 unvicies, 103 septvicies relativi ai premi di estirpazione, programmi di sostegno alla ristrutturazione e riconversione e al sostegno alla vendemmia verde per i vigneti e l’articolo 103 quater dello stesso regolamento, relativo ai programmi operativi nel settore ortofrutticolo;

- il Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008 e successive modifiche ed integrazioni, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamato altresì il Decreto ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 recante "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale", come da ultimo modificato dal Decreto ministeriale n. 15414 del 10 dicembre 2013 ed in particolare l’Allegato 1 - che elenca i criteri di gestione obbligatori definiti dagli articoli 4 e 5 e dall’Allegato II del Regolamento (CE) n. 73/2009 - e l’Allegato 2 - che elenca le norme e gli standard per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali definite dall’articolo 6 e dall’Allegato III del Regolamento (CE) n. 73/2009;

Atteso che il comma 1 dell’articolo 3 del predetto Decreto n. 30125/2009 stabilisce che debbano ottemperare ai criteri di gestione obbligatori e alle buone condizioni agronomiche ed ambientali specificati dalle Regioni e Province autonome ovvero, in assenza di disposizioni regionali, agli impegni indicati negli Allegati 1 e 2 del decreto medesimo, i beneficiari:

  • di pagamenti diretti concessi a norma del Regolamento (CE) n. 73/2009;
  • delle indennità e pagamenti di cui all’articolo 36, lettera a) punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v) del Regolamento (CE) n. 1698/2005 e successive modifiche;
  • dei pagamenti relativi ai programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti, ai programmi di sostegno per la vendemmia verde o ai pagamenti del premio di estirpazione, ai sensi degli articoli 85 unvicies, 103 septvicies del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna per il periodo 2007-2013 - oltre alle Misure dell’Asse 2 - estende l’applicazione del regime di condizionalità anche ai beneficiari di alcune Misure dell’Asse 1;

Viste inoltre le deliberazioni:

- n. 1006 del 30 giugno 2008 con la quale sono state individuate, per determinate Misure dell’Asse 1 e dell’Asse 2, le violazioni di impegni ed i livelli di gravità, entità e durata di cui al Regolamento (CE) n. 1975/2006 e al DM MIPAAF n. 1205/2008, anche con riferimento al rispetto del regime di condizionalità;

- n. 1107 del 27 luglio 2011 con cui sono state apportate modifiche alla sopra citata deliberazione n. 1006/2008 a partire dall’annualità di pagamento 2011 per quanto attiene l’Asse 2, con individuazione delle violazioni di impegni e il loro livello di gravità, entità e durata in applicazione al Regolamento (UE) n. 65/2011 e al DM MIPAAF n. 30125/2009 e successive modifiche ed integrazioni, anche con riferimento al rispetto del regime di condizionalità;

- n. 1187 del 4 agosto 2011, come modificata dalla deliberazione n. 2017 del 27 dicembre 2011, con la quale sono state individuate per la Misura 215 le violazioni di impegni ed i livelli di gravità, entità e durata di cui al Regolamento (UE) n. 65/2011 e al Decreto ministeriale n. 30125/2009 e successive modifiche ed integrazioni, anche con riferimento al rispetto del regime di condizionalità;

Rilevato che il comma 1 dell’articolo 22 del Decreto ministeriale n. 30125/2009 stabilisce che le Regioni e le Province Autonome specifichino l’elenco degli impegni applicabili a livello territoriale ai sensi dell’articolo 3 e degli Allegati 1 e 2 del decreto medesimo;

Considerato che appare opportuno completare l'elenco dei criteri di gestione obbligatori e delle norme quadro per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali, già stabiliti dal Decreto ministeriale n. 30125/2009 e successive modifiche ed integrazioni, con le disposizioni e le conseguenti specifiche tecniche vigenti in regione, allo scopo di costituire il quadro di regolamentazione degli impegni di condizionalità per l’anno 2014;

Ritenuto, a tal fine, di elaborare appositi allegati - parti sostanziali del presente atto - in cui sono riportati anche gli atti regionali (Allegato A) ed alcune disposizioni tecniche (Allegato B) che completano rispettivamente quanto già stabilito nei citati Allegati 1 e 2 del predetto Decreto ministeriale n. 30125/2009;

Preso atto della nota n. 0002176 del 29 gennaio 2014 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, assunta agli atti della Direzione generale Agricoltura, economia ittica e attività faunistico-venatorie con protocollo n. PG/2014/0035084 del 7 febbraio 2014, concernenti l’applicazione, nelle delibere regionali di recepimento, delle disposizioni di cui all'articolo 6, punto 20) del citato Regolamento (UE) n. 1310 del 17 dicembre 2013;

Rilevato che, in applicazione dell’articolo 22, comma 2 del Decreto ministeriale n. 30125/2009, i predetti allegati sono stati trasmessi al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;

Viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche, ed in particolare l’articolo 37 comma 4;

- la deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche ed integrazioni;

- la deliberazione n. 1950 del 13 dicembre 2010 "Revisione della struttura organizzativa della Direzione Generale Attività Produttive, Commercio e Turismo e della Direzione Generale Agricoltura";

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Tiberio Rabboni;

a voti unanimi e palesi

delibera:

1) di completare con le disposizioni e le specifiche tecniche vigenti nel territorio regionale l'elenco dei criteri di gestione obbligatori e delle norme quadro per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche ed ambientali per l’anno 2014, già stabiliti nel Regolamento (CE) n. 73/2009, come modificato e previsto dal Regolamento (UE) n. 1310/2013 e negli Allegati 1 e 2 del Decreto ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 recante "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti dei programmi di sviluppo rurale", da ultimo modificato dal Decreto ministeriale n. 15414 del 10 dicembre 2013;

2) di approvare, per le finalità di cui al punto precedente, appositi allegati - parti sostanziali del presente atto - in cui sono riportati anche gli atti regionali (Allegato A) ed alcune specifiche tecniche (Allegato B) che integrano rispettivamente quanto già stabilito negli Allegati 1 e 2 del sopracitato Decreto ministeriale n. 30125/2009;

3) di stabilire che il regime di condizionalità si applica ai beneficiari definiti al comma 2 dell’articolo 1 del più volte citato Decreto ministeriale n. 30125/2009 nonché ai beneficiari del Programma di Sviluppo rurale per le ulteriori Misure per le quali il rispetto della condizionalità è previsto;

4) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna;

5) di prevedere che qualsiasi modifica o integrazione che incida sull’assetto delle disposizioni regionali in materia di condizionalità sia pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

application/pdf Allegato A - 112.6 KB
application/pdf Allegato B - 94.8 KB

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