n. 73 del 26.05.2010 periodico (Parte Seconda)
Accreditamento istituzionale Poliambulatorio Centro Fisioterapico Maria Luigia di Parma
IL DIRETTORE
(omissis)
determina:
1) la struttura denominata Poliambulatorio Centro Fisioterapico Maria Luigia, Via Repubblica, 47, Parma, per le motivazioni espresse in premessa e qui richiamate, a seguito della visita di verifica dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale, effettuata ai sensi dell’art. 9 della l.r. n. 34/1998, e successive modifiche, è accreditata quale Poliambulatorio per le seguenti attività:
a) Ambulatorio per le visite di:
- Cardiologia;
- Chirurgia generale;
- Endocrinologia (Malattie endocrine, del ricambio e della nutrizione);
- Medicina interna (Medicina generale);
- Neurologia;
- Oculistica;
- Ostetricia e ginecologia;
- Ortopedia e traumatologia, con prestazione terapeutica;
- Otorinolaringoiatria;
- Urologia;
- Dermatologia, con prestazioni terapeutiche;
- Medicina fisica e riabilitativa (Recupero e riabilitazione funzionale);
- Pneumologia;
e per altre attività mediche relative a discipline sopra elencate;
b) Attività di diagnostica per immagini>(limitatamente ad attività ecografica);<p>
c) Presidio di medicina fisica e riabilitazione;
d) Punto prelievi;
Relativamente alle attività di cui sopra, l’accreditamento è riferito alle sole prestazioni indicate nella domanda ove incluse nei livelli essenziali di assistenza (LEA);
2) di dare atto che l’accreditamento oggetto del presente provvedimento viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa;
3) di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;
4) l’accreditamento di cui al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 10 della l.r. n. 34/1998, e successive modificazioni, ha validità quadriennale dalla data del presente provvedimento;
5) di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.