n.91 del 05.04.2017 periodico (Parte Seconda)

Modifiche ai criteri e modalità per l'erogazione dei contributi previsti dall'art. 27 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 21

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la l.r. 21 dicembre 2012 n. 21 "Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza", con la quale la Regione prevede strumenti di incentivazione finanziaria per le Unioni di Comuni e le fusioni;

- il comma 3 lett. c) dell’art. 3 della citata l.r. n. 21/2012 in base al quale la Regione incentiva la costituzione delle Unioni di Comuni in luogo delle convenzioni e promuove, in via prioritaria, le fusioni, considerate quali il massimo livello raggiungibile di riorganizzazione amministrativa;

- l’art. 27 della medesima legge, che al fine di favorire il riordino territoriale e la razionalizzazione delle forme di gestione associata previste dalla presente legge o la fusione di Comuni, impegna la Regione a fornire assistenza tecnica per l'impostazione delle questioni istituzionali e l'elaborazione dei relativi atti e ad erogare agli enti locali che abbiano specificamente deliberato in proposito contributi destinati a concorrere alle spese sostenute per l'elaborazione di progetti di riorganizzazione sovracomunale delle strutture, dei servizi e delle funzioni;

- il D.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche e integrazioni;

Ritenuto che le modalità ed i criteri per l’attuazione degli interventi finora previsti, già stabiliti con la delibera n. 277 del 29 febbraio 2016, recante “Criteri e modalità per l'erogazione dei contributi previsti dall'art. 27 della l.r. n. 21/2012” debbano essere oggetto di modifiche ed integrazioni, per rispondere all’evoluzione effettiva, nel tempo, delle Unioni di Comuni e dei processi di fusione dei Comuni della Regione Emilia-Romagna;

Ritenuto che debbano essere integrati e modificati i criteri che regolano l’ammissione a finanziamento in primo luogo per i progetti/studi finalizzati ad ipotesi di fusione tra Comuni, con particolare riguardo:

a) all’esigenza che gli studi di fusione siano incentrati sull’approfondimento delle opportunità che si potrebbero realizzare con la fusione e dei suoi potenziali effetti in termini di maggiore efficienza dei servizi e delle funzioni nel nuovo Comune unificato, puntando in particolare sulla costruzione di un’ipotesi di sviluppo del territorio, costruita sui grandi temi di interesse per il nuovo Comune;

b) all’esigenza del coinvolgimento nel processo, fino dalle sue prime fasi, delle popolazioni dei Comuni interessati e dei soggetti sociali, economici, e politici operanti in tali territori, inserendo una priorità, nell’ambito degli studi di fusione, per quelli che prevedano lo svolgimento di un percorso partecipativo per la costruzione dello studio di fusione stesso;

Ritenuto altresì che, per quanto riguarda l’ammissione a finanziamento per progetti/studi riguardanti le Unioni di Comuni, il bando per l’erogazione degli studi in argomento debba tener conto del fatto che, essendosi concluso il percorso di trasformazione istituzionale previsto dalla L.R. n. 21/2012, le Unioni di Comuni composte da una maggioranza di Comuni montani, oppure da almeno 8 Comuni, possano necessitare di una indagine approfondita circa il proprio grado di avanzamento e possibile evoluzione, e di un disegno di riorganizzazione complessiva dei servizi e delle funzioni, destinata all’incremento qualitativo e quantitativo delle gestioni svolte;

Dato atto che i criteri e modalità per l’erogazione dei contributi previsti dal citato art. 27 della l.r. n. 21/2012, indicati nell’allegato A alla presente deliberazione, come anche previsto nella precedente delibera n. 277 del 29 febbraio 2016, sono stabiliti tenendo in particolare considerazione le esigenze di trasparenza e realtà delle spese, come previste dal D.lgs. n. 118/2011 all’Allegato 2, cap. 3.6 che dispone “l’ente erogante è tenuto ad impegnare l’intera spesa prevista nella delibera, con imputazione agli esercizi in cui è prevista la realizzazione delle spese da parte dell’ente beneficiario (cronoprogramma). L’individuazione degli esercizi cui imputare la spesa per trasferimenti è effettuata sulla base dei programmi presentati dagli enti finanziati per ottenere il contributo”;

Ritenuto opportuno, per ragioni di semplificazione del procedimento, stabilire che le domande di contributo debbano essere presentate entro un termine che consenta la conclusione dell’attività di studio nel corso dell’esercizio finanziario in cui il contributo viene concesso, e che tale attività di studio, finanziata ai sensi del citato art. 27 l.r. 21/2012, dovrà svolgersi integralmente nell'anno di finanziamento di ogni bando annuale;

Ritenuto altresì che, a modifica della suddetta delibera n. 277/2016:

- come precisato al paragrafo 2) dei Criteri allegati alla presente deliberazione, per esigenze di chiarezza e semplificazione si debba modificare il titolo ed integrare il contenuto dello stesso, inserendo la elencazione di tutta la documentazione che deve essere prodotta per l’ammissione a contributo;

- che per l’anno 2017, in relazione alla necessità di portare a conoscenza delle Unioni e dei Comuni interessati le modifiche apportate al bando per l’anno 2017, sia opportuno posticipare al 15 maggio anziché al 30 marzo, i termini per la presentazione delle domande;

- che debbano essere più dettagliatamente precisate le modalità dell’istruttoria, come previste ai paragrafi 7 Graduatoria e 8 Concessione dei contributi, con l’inserimento di termini più precisi sia per la comunicazione degli esiti istruttori che per l’adozione delle determinazioni relative alla concessione dei contributi e all’assunzione degli impegni di spesa;

Richiamato il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e in particolare l’art. 26, comma 1;

Ritenuto di tenere in particolare considerazione le esigenze di trasparenza e realtà delle spese, come previste dal D.lgs. n. 118/2011:

- all’art. 56, commi 1, 2 e 3 e seguenti del D.lgs. n. 118/2011 (norma che stabilisce principi per l’armonizzazione contabile e nuovi principi contabili, operativi per le Regioni a partire dall’anno 2015);

- all’Allegato 2, cap. 3.6 che dispone “l’ente erogante è tenuto ad impegnare l’intera spesa prevista nella delibera, con imputazione agli esercizi in cui è prevista la realizzazione delle spese da parte dell’ente beneficiario (cronoprogramma). L’individuazione degli esercizi cui imputare la spesa per trasferimenti è effettuata sulla base dei programmi presentati dagli enti finanziati per ottenere il contributo”;

Ritenuto opportuno, per ragioni di semplificazione del procedimento, stabilire che le domande di contributo debbano essere presentate entro un termine che consenta la conclusione dell’attività di studio nel corso dell’esercizio finanziario in cui il contributo viene concesso, e che tale attività di studio, finanziata ai sensi del citato art. 27 l.r. 21/2012, dovrà svolgersi integralmente nell'anno di finanziamento di ogni bando annuale;

Viste:

- la l.r. 15 novembre 2001 n. 40 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle ll.rr. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4";

- la l.r. 26 novembre 2001 n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” ed in particolare l’art. 37, comma 4;

Richiamate le proprie deliberazioni, esecutive ai sensi di legge:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche;

- n. 2189 del 21 dicembre 2015 avente ad oggetto "Linee di indirizzo per la riorganizzazione della macchina amministrativa regionale";

- n. 56 del 25 gennaio 2016 avente ad oggetto "Affidamento degli incarichi di Direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. n. 43/2001";

- n. 270 del 29 febbraio 2016 recante "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";

- n. 622 del 28 aprile 2016 recante "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";

- n. 702 del 16 maggio 2016 recante “Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle direzioni generali - agenzie - istituto, e nomina dei responsabili della prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali, e dell'anagrafe per la stazione appaltante”;

- n. 1107 dell'11 luglio 2016 recante “Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 1681 del 17 ottobre 2016 "Indirizzi per la prosecuzione della riorganizzazione della macchina amministrativa regionale avviata con delibera n. 2189/2015";

- n. 89 del 25 gennaio 2017 recante “Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019”;

Richiamata infine la determinazione n. 12096 del 25 luglio 2016 recante “Ampliamento della Trasparenza ai sensi dell'art. 7 comma 3 D.lgs. 33/2013, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 25 gennaio 2016 n. 66”;

Acquisito il parere espresso dal Consiglio delle Autonomie locali ai sensi dell’art. 6 della l.r. n. 13/2009, nella seduta del 13/03/2017;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore al Bilancio, Riordino istituzionale, risorse umane e pari opportunità, Emma Petitti;

A voti unanimi e palesi

delibera:

  1. di approvare i nuovi criteri e modalità per l'erogazione dei contributi previsti dall'art. 27 della l.r. n. 21/2012, come previsti in allegato alla presente deliberazione, validi per l’erogazione dei contributi nell’anno 2017 e successivi;
  2. di dare atto che, secondo quanto previsto dall’art. 26, comma 1, del D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm. e sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella propria deliberazione n. 89/2017, il presente atto è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi previsti;
  3. di pubblicare integralmente il presente atto, comprensivo degli allegati, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione, nel BURERT (Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna telematico).
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