n.334 del 19.11.2014 periodico (Parte Seconda)
Valutazione di impatto ambientale (VIA) relativa alla domanda di concessione di derivazione di acque sotterranee ad uso potabile dal campo pozzi di Caprara (comune di Campegine) presentata da ATO 3 di Reggio Emilia, attualmente ATERSIR - presa d'atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi (Titolo III della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni)
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)
delibera:
a) la Valutazione di Impatto Ambientale positiva, ai sensi dell’art. 16 della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni, per le ragioni di urgenza ed indifferibilità citati in premessa, della domanda di concessione per la derivazione di acque sotterranee ad uso potabile dal campo pozzi di Caprara, in Comune di Campegine (RE) presentato dal’Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Reggio Emilia (ATO3), attualmente sostituita da ATERSIR, poiché l’intervento previsto è, secondo gli esiti dell’apposita Conferenza di Servizi conclusasi il giorno 21 luglio 2014, nel complesso ambientalmente compatibile;
b) di ritenere quindi possibile rilasciare la concessione per l’esercizio della derivazione di cui al punto a) a condizione che siano rispettate le prescrizioni indicate ai punti 2.C e 3.C. del Rapporto conclusivo della Conferenza di Servizi, che costituisce l’Allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, di seguito trascritte:
1. Si concedono i quantitativi richiesti pari alla portata massima complessiva di 135 l/s, ed un volume totale annuo di 3.968.280 mc/anno, prelevabile secondo le seguenti portate istantanee massime per i singoli pozzi:
Pozzo 2 55 l/s
Pozzo 3 25 l/s
Pozzo 6 45 l/s
Pozzo 7 55 l/s
2. Al fine di ridurre i consumi della risorsa dovranno essere continuate le attività di ricerca e riduzione delle perdite di rete già avviate, nonché l’attuazione di ogni misura finalizzata al risparmio della risorsa idrica potabile.
3. I dati relativi alla portata massima complessiva istantanea e al volume annuo derivato dovranno essere comunicati, ai sensi dell’art. 95, comma 3, del DLgs 152/06, annualmente al Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua della Regione Emilia-Romagna e all’Autorità di Bacino del fiume Po.
4. Dato il trend in aumento dei nitrati che caratterizza il pozzo P7, che preleva dall’acquifero più superficiale, visto anche il parere dell’AUSL di Reggio Emilia prot. n. 111863 del 3 dicembre 2013, si ritiene necessario che questo venga utilizzato il meno possibile concentrando i prelievi dall’acquifero più profondo. A tal fine si potrà prevedere un maggiore utilizzo del pozzo P6, attualmente utilizzato come riserva, ovvero, se necessario, realizzare nuova perforazione o approfondimento del pozzo P7.
5. Relativamente ai pozzi, non destinati all’uso acquedottistico, ma ricompresi all’interno dell’area del campo pozzi oggetto della presente procedura si prescrive:
- pozzo P5 - tale pozzo dovrà, ai sensi dell’art.35, comma 2 del RR 41/01, essere dotato, secondo le prescrizioni che verranno impartite dal Servizio Tecnico di Bacino Affluenti Po di dispositivi di sicurezza passivi, che impediscano l’inquinamento della falda e che garantiscano il confinamento permanente dell’acqua nel sito originario;
- pozzo P4 - tale pozzo con procedimento di concessione avviato è utilizzato per l’alimentazione dei laghetti di Gruma: si ritiene opportuno stabilire che potrà essere assentito limitatamente ad un volume massimo annuo di 145.000 mc e portata massima di 13 l/s, inoltre tali acque potranno essere prelevate esclusivamente da acquiferi superficiali analoghi a quelli che alimentano il pozzo P7; conseguentemente laddove si provvederà ad interventi manutentivi per il pozzo 4 si dovrà prevedere all’isolamento delle finestrature/filtri da cui attualmente preleva; le precise modalità dovranno essere definite dal Servizio Tecnico di Bacino;
- pozzo P1 - essendo ignota la profondità dei filtri, sarà cura del Servizio Tecnico di Bacino Affluenti Po verificare l’eventuali interferenze con l’acquifero riservato all’uso “consumo umano” e dettare le eventuali prescrizioni.
6. Dovrà essere proseguito il programma dei monitoraggi piezometrici già attuati da parte del gestore per il campo pozzi in esame, consistente nella rilevazione del livello statico e dinamico dei pozzi in esame con una frequenza di 3-4 volte all’anno durante il periodo estivo e nel monitoraggio con cadenza mensile del livello statico del pozzo Caprara 7.
7. I dati di monitoraggio dovranno essere trasmessi con cadenza annuale alla Regione Emilia-Romagna - Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua.
c) di dare atto che i pareri previsti dell’art. 18, comma 6 della L.R. 18 maggio 1999 n. 9 e successive modifiche ed integrazioni di competenza dalla Provincia di Reggio Emilia e del Comune di Campegine, che non hanno partecipato alla seduta conclusiva della Conferenza di Servizi, si intendono positivi ai sensi dell’art. 14-ter, comma 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;
d) di dare atto che la Direzione generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa ha rilasciato la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, ai sensi del R.R. 41/2001, con Determinazione n. 14056 del 7 ottobre 2014 a firma del Direttore generale della Direzione Ambiente e Difesa del suolo e della costa Giuseppe Bortone, che costituisce l’Allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
e) di dare atto che l’Autorità di Bacino del Po ha rilasciato il parere previsto dal R.R. 41/2001 con nota prot. n. 8216/41 del 4 dicembre 2013 a firma del Segretario generale Dott. Francesco Puma, che costituisce l’Allegato 3 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; l’Autorità di Bacino del Po non ha partecipato alla seduta conclusiva della Conferenza di Servizi, trova quindi applicazione l’art. 14 ter, comma 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;
f) di dare atto che il parere ai sensi del R.R. 41/2001 di competenza della Provincia di Reggio Emilia, che non ha partecipato alla seduta conclusive della Conferenza di Servizi, si intende positivo ai sensi dell’art. 14-ter, comma 7, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;
g) di dare atto che l’AUSL di Reggio Emilia ha rilasciato il parere ai sensi del R.R. 41/2001 con nota prot. n. 111863 del 3 dicembre 2013 che costituisce l’Allegato 4 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; l’AUSL di Reggio Emilia non ha partecipato alla seduta conclusiva della Conferenza di Servizi, trova quindi applicazione l’art. 14 ter, comma 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;
h) di dare atto che il parere ai sensi del R.R. 41/2001 di competenza del Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua della Regione Emilia-Romagna è compreso all’interno del Rapporto di cui alla lettera b);
i) di dare atto che ai sensi della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni le autorizzazioni che vengono rilasciate nell’ambito della Conferenza di Servizi assumono efficacia immediata all’atto dell’approvazione della presente deliberazione;
j) di stabilire ai sensi dell’art. 26, comma 6 del DLgs 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni che il progetto oggetto della presente valutazione dovrà essere realizzato entro 5 anni dalla sua approvazione, salvo proroghe debitamente concesse su istanza del proponente;
k) di stabilire che il presente provvedimento di VIA viene rilasciato all’Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR) in qualità di soggetto subentrato alla proponente Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Reggio Emilia ai sensi della LR 23 dicembre 2011 n. 23;
l) di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della presente deliberazione all’Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR) in qualità di soggetto subentrato alla proponente Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Reggio Emilia ai sensi della L.R. 23 dicembre 2011 n. 23;
m) di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, copia della presente deliberazione alla Provincia di Reggio Emilia, al Comune di Campegine, al Gruppo di Lavoro Grandi Derivazione della Regione Emilia-Romagna, al Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua della Regione Emilia-Romagna, al Servizio Tecnico di Bacino degli Affluenti del Po di Reggio Emilia, all’Autorità di Bacino del Po, all’AUSL di Reggio Emilia e ad ARPA Sezione provinciale Reggio Emilia;
n) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente partito di deliberazione;
o) di pubblicare il presente atto su sito WEB della Regione Emilia-Romagna.