n.147 del 28.09.2011 periodico (Parte Seconda)

Approvazione dei progetti di servizio civile regionale per giovani cittadini comunitari e stranieri per l'anno 2011, ai sensi L.R. 20/03 e in attuazione della deliberazione n.295/2011 - Ammissione a finanziamento

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visto il combinato disposto degli articoli 3, lett. b), 9, comma 4, e 22, comma 2, della L.R. 20 ottobre 2003, n. 20 “Nuove norme per la valorizzazione del servizio civile. Istituzione del servizio civile regionale. Abrogazione della L.R. 28 dicembre 1999, n. 38” e successive modifiche e integrazioni, a norma del quale la Regione incentiva progetti di servizio civile volontario regionale per tutte le persone senza distinzione di sesso o di appartenenza culturale o religiosa, di ceto, di residenza o di cittadinanza;

Richiamata la propria deliberazione n. 295 del 7/3/2011, con la quale sono state determinate le modalità per la presentazione dei progetti di servizio civile regionale per giovani cittadini comunitari e stranieri, da parte degli Enti iscritti nella prima e seconda sezione dell’Albo regionale del servizio civile, fissando alle ore 14 del 14 aprile 2011 il termine improrogabile per il ricevimento dei progetti di cui sopra;

Preso atto che risultano pervenuti n.48 progetti, proposti anche in forma congiunta da 60 enti, come riepilogato nella tabella A, allegata parte integrante della presente deliberazione;

Dato atto:

- che a seguito dell’istruttoria effettuata dal competente Servizio regionale, tenendo conto dei criteri e delle modalità di cui alla citata deliberazione n. 295/2011, è risultato che sono accoglibili 48 progetti, sia in relazione alla natura del soggetto richiedente che in relazione all’oggetto delle iniziative, come da tabella B, allegata parte integrante del presente atto;

- che sulla base dello stanziamento disponibile nel pertinente capitolo 4318 del Bilancio di previsione 2011 è possibile finanziare l’assegno di servizio civile regionale da corrispondere al numero di giovani stranieri e comunitari indicati nella tabella B allegata per la durata indicata nei progetti, come riepilogato nella citata tabella B;

- che l’importo annuo dell’assegno per il servizio civile regionale, variabile da un minimo di Euro 2.880,00 (per i progetti di 10 mesi e 20 ore settimanali) ad un massimo di Euro 3.960,00 (per i progetti di 11 mesi per 25 ore settimanali), per ciascun giovane straniero e comunitario che verrà selezionato dagli enti titolari dei progetti, nei limiti dei posti concessi come indicato nella allegata tabella B, esime, secondo quanto previsto dall’art. 1 comma 2 lett. e) del DPR 3 giugno 1998, n. 252, dal valutare l’eventuale necessità di esperire nei confronti dei soggetti beneficiari gli accertamenti antimafia previsti dalla normativa vigente;

Ritenuto, a seguito dell’istruttoria effettuata dal competente Servizio regionale con riferimento alle previsioni della richiamata deliberazione 295/2011, di approvare i 48 progetti indicati nella tabella B, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, finanziando gli assegni di servizio civile regionale da corrispondere al numero di giovani cittadini stranieri e comunitari tra i 18 anni (compiuti) e i 28 anni (da compiere) a fianco di ciascun Ente riportato, per l’attuazione dei progetti di servizio civile regionale evidenziati nella tabella stessa, per una spesa complessiva pari a Euro 507.974,00, corrispondente all’importo complessivo dell’assegno per il servizio civile regionale, variabile da un minimo di Euro 2.880,00 (per i progetti di 10 mesi e 20 ore settimanali) ad un massimo di Euro 3.960,00 (per i progetti di 11 mesi e 25 ore settimanali), per ciascun giovane cittadino straniero e comunitario che verrà selezionato dagli enti titolari dei progetti approvati nei limiti dei posti concessi;

Valutato, inoltre, opportuno riaffermare che le modalità operative dell’azione regionale, nell’ambito del servizio civile, integrano quelle del livello nazionale, secondo il principio di leale collaborazione, cercando di rafforzare i presupposti affinché tutti gli enti e tutti i cittadini del nostro territorio possano avere uguali opportunità ed il servizio civile possa costituire, insieme, momento di crescita per i singoli, risposta ai bisogni della comunità, esperienza contingente che una volta terminata possa alimentare e garantire continuità alle forme tradizionali dell’impegno civile, in particolare del volontariato;

Ritenuto che a tal fine i Coordinamenti provinciali degli enti di servizio civile, di cui all’art. 16 della L.R. n. 20 del 2003, di seguito denominati Co.Pr.e.s.c., possano costituire l’ambito ideale di confronto e di condivisione per promuovere e concretizzare a livello locale le predette finalità;

Ribadito:

- che il servizio civile non può e non deve sostituire posti di lavoro, né svolgere attività che siano in alcun modo assimilabili a profili professionali o comunque non rispondenti alle finalità di cui all’art. 1 della Legge 64 del 2001 e all’art. 2 della Legge regionale n. 20 del 2003;

- che, altresì, l’esperienza di servizio civile deve costituire occasione di valorizzazione e d’integrazione, in primis, per le persone più “fragili” che vi partecipano e che ne diventano protagoniste;

- che, infine, il servizio civile, stante la sua natura e l’impossibilità di ripetere l’esperienza, deve rappresentare strumento privilegiato per individuare nuovi volontari tradizionali e condividere con loro, e le loro realtà di riferimento, pratiche di gratuità e di attenzione agli altri;

Evidenziato:

- che il servizio civile non può essere elemento utile al rinnovo dei permessi di soggiorno in Italia e che per i cittadini comunitari e stranieri che vi partecipano l’impegno lavorativo e/o di studio deve essere necessariamente prioritario, conciliato e mantenuto, solo temporaneamente a fianco del servizio svolto all’interno del progetto. A tale proposito, l’ente deve garantire, anche in fase di realizzazione del progetto, opportune attenzioni affinché i giovani coinvolti non perdano di vista i loro doveri ed impegni quotidiani, rischiando peraltro di essere disorientati e di compromettere i presupposti essenziali della loro permanenza nel nostro paese, e al tempo stesso non debbano interrompere il servizio civile regionale, evitando in tal modo che un’esperienza potenzialmente positiva possa divenire controproducente;

- che l’assegno di servizio civile, in forza del parere dell’Agenzia delle Entrate, viene assimilato ai fini fiscali alle collaborazioni coordinate e continuative, con la conseguenza del suo assoggettamento alla disciplina dell’imposta sui redditi delle persone fisiche, per i giovani beneficiari fiscalmente residenti in Italia, ovvero all’applicazione degli accordi bilaterali tra Italia e Paese di provenienza del giovane, nel caso di giovane non residente fiscalmente in Italia;

- che, invece, dal punto di vista previdenziale dopo l’approvazione del decreto legge n. 185/2008 convertito con modificazioni nella legge n. 2/2009 è venuto meno l’obbligo a carico della Regione del versamento del contributo INPS conteggiato sull’assegno di scr e che, tuttavia, i giovani interessati, avviati in servizio a decorrere dal 1° gennaio 2009, potranno riscattare il periodo di servizio civile, in tutto o in parte, su domanda e su contribuzione individuale, da versare in un’unica soluzione o in 120 rate mensili senza l’applicazione degli interessi di rateizzazione;

Richiamati:

- la Legge 13 agosto 2010, n.136 avente ad oggetto “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e successive modifiche, in particolare l’art.3 che prevede con riferimento ai concessionari di finanziamenti pubblici, anche europei, la sola tracciabilità dei flussi finanziari per quelli a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici;

- la determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 luglio 2011, n. 4 recante “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136”;

- l’art.11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”

Considerato che, sulla base delle valutazioni effettuate dal Servizio programmazione e sviluppo del sistema dei servizi sociali. promozione sociale, terzo settore, servizio civile, le fattispecie in esame non rientrano nell’ambito di quanto previsto dal sopra citato art.3, nonché nell’ambito di quanto previsto dall’art.11 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, trattandosi del finanziamento d’attività di servizio civile regionale, previste dalla L.R. 20/03, da realizzarsi a cura dei giovani stranieri e comunitari, d’età compresa tra i 18 e i 28 anni, selezionati dagli enti senza finalità di lucro, di cui alla allegata tabella B, in piena autonomia e non direttamente riconducibili a lavori, servizi e forniture strettamente intesi;

Ritenuto che ricorrano le condizioni di cui all’art. 47, comma 2 della L.R. 40/01 e che, pertanto, l’impegno di spesa possa essere assunto con il presente atto;

Viste le leggi regionali:

- 23 dicembre 2010, n. 15 “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2011 e del Bilancio pluriennale 2011-2013”;

- 23 dicembre 2010, n. 14 “Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2011 e del bilancio pluriennale 2011-2013”;

- 26 luglio 2011, n. 10 “Legge Finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della L.R.15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione della Legge di assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011 e del bilancio pluriennale 2011-2013. Primo provvedimento generale di variazione”;

- 26 luglio 2011, n. 11 “Assestamento del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2011 e del bilancio pluriennale 2011-2013 a norma dell’art. 30 della L.R.15 novembre 2001, n. 40. Primo provvedimento generale di variazione”;

- 15 novembre 2001, n. 40 “Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977,
n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4”;

Richiamati:

- l’art. 37, quarto comma, della L.R. 26 novembre 2001, n. 43 e succ. mod.;

- le proprie deliberazioni nn. 1057 del 24/7/2006, 1663 del 27/11/2006, 2416 del 29/12/2008 e ss.mm. e 1173 del 27/7/2009;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore alla Promozione delle politiche sociali e di integrazione per l’immigrazione, volontariato, associazionismo e terzo settore, Teresa Marzocchi;

a voti unanimi e palesi

 delibera

a) di prendere atto che nel rispetto dei termini e delle modalità fissate dalla propria delibera 295/11 sono pervenuti n. 48 progetti, proposti anche in forma congiunta da 60 enti, come riepilogato nella tabella A allegata, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

b) di approvare, per le motivazioni esposte in narrativa che qui s’intendono integralmente richiamate, 48 progetti con le precisazioni e le limitazioni di cui alla tabella B allegata, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in quanto risultati accoglibili sulla base dell’istruttoria effettuata dal competente Servizio regionale;

c) di finanziare gli assegni di servizio civile regionale da corrispondere al numero di giovani cittadini stranieri e comunitari tra i 18 anni (compiuti) e i 28 anni (da compiere) indicato nella tabella B, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, per l’attuazione dei progetti di servizio civile regionale evidenziati nella tabella stessa, per una spesa complessiva pari a Euro 507.974,00, corrispondente all’importo complessivo dell’assegno per il servizio civile regionale, variabile da un minimo di Euro 2.880,00 (per i progetti di 10 mesi e 20 ore settimanali) ad un massimo di Euro 3.960,00 (per i progetti di 11 mesi, al momento finanziati per la durata di 10 mesi, e 25 ore settimanali), per ciascun giovane cittadino straniero e comunitario che verrà selezionato dagli enti titolari dei progetti approvati nei limiti dei posti concessi, oltre alla quota relativa all’eventuale contribuzione IRAP;

d) di dare atto:

1. che l’importo dell’assegno di servizio civile regionale, da corrispondere mensilmente a favore dei giovani cittadini stranieri selezionati dagli enti titolari dei progetti approvati e finanziati, come determinato con la deliberazione citata, nel rispetto dell’art. 10 - comma 2 - della L.R.20/03, ammonta ad Euro 360,00 mensili per un impegno di 25 ore settimanali/monte ore annuo di 1100 ore per 11 mesi o 1000 ore per 10 mesi ovvero in Euro 288,00 per un impegno di 20 ore settimanali/monte ore annuo di 880 ore per 11 mesi o 800 ore per 10 mesi, oltre agli eventuali oneri erariali;

2. che l’assegno di servizio civile, in forza del parere dell’Agenzia delle Entrate, viene assimilato ai fini fiscali alle collaborazioni coordinate e continuative;

3. che il decreto legge n. 185/2008, convertito con modificazioni nella legge n. 2/2009, ha disposto il venir meno dell’obbligo a carico della Regione del versamento del contributo INPS conteggiato sull’assegno di servizio civile regionale;

4. che per le ragioni indicate in premessa, per i finanziamenti oggetto del presente provvedimento non trovano applicazione l’art.3 della L. 136/2010 e successive modifiche, né le norme di cui all’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3;

e) di imputare la spesa di Euro 507.974,00, registrata con il n. 2444 di impegno, al cap. 4318 “Spese per i volontari, gli obiettori di coscienza e servizio civile di competenza delle strutture regionali (L. 8 luglio 1998, n.230; L. 6 marzo 2001, n. 64; DLgs
5 aprile 2002, n. 77; L.R. 20 ottobre 2003, n. 20)” afferente alla U.P.B. 1.2.1.1.115, del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011, che presenta la necessaria disponibilità;

f) di stabilire, inoltre, che il Dirigente regionale competente:

1. disporrà, con propri atti, eventuali limitazioni ai progetti di servizio civile regionale che entro i termini utili alla pubblicazione degli avvisi provinciali di cui alla successiva lettera g) non risulteranno adeguati alla disciplina generale prevista dalla precedente deliberazione 295/11, trattandosi di restrizioni che non inficiano l’approvazione e l’attuazione dei progetti stessi;

2. potrà determinare, con propri atti, una diversa distribuzione del numero dei giovani da avviare al servizio civile regionale, nel caso in cui gli esiti degli avvisi provinciali e delle selezioni comporteranno eccedenze, o carenze, di domande di partecipazione, o di idonei selezionati, rispetto ai posti elencati per ciascun progetto di cui alla tabella B allegata alla presente deliberazione. Dovrà essere data priorità ai progetti riferiti a sedi d’attuazione nella provincia con il minor numero di posti richiesti dagli enti e, nel caso di parità, alla sede d’attuazione di progetto con un numero inferiore di posti richiesti e, a seguire, alla richiesta d’integrazione pervenuta alla Regione Emilia-Romagna in ordine cronologico, fermo restando il limite di spesa di cui al precedente punto e);

3. provvederà con propri atti mensili, ai sensi degli artt. 51 e 52 della L.R. n. 40/2001 nonché della propria deliberazione n. 2416/2008 e ss.mm. e n.740/2011, alla liquidazione per la corresponsione dell’assegno di servizio civile regionale, di cui al precedente punto d)1., a favore di ciascun giovane cittadino straniero e comunitario che verrà avviato al servizio civile regionale, ed eventualmente a favore degli Enti Erariali, nonché alla richiesta di emissione dei relativi titoli di pagamento, sulla base dei nominativi e delle effettive presenze dei giovani cittadini stranieri segnalate mensilmente dagli enti titolari dei progetti;

4. verificherà in corso d’opera l’effettivo andamento della spesa di cui trattasi e, qualora vengano riscontrate adeguate economie di spesa, disporrà la prosecuzione fino all’ 11° mese dei 44 progetti al momento finanziati per 10 mesi, fermo restando il limite di spesa indicato nel precedente punto e) e l’importo massimo dell’assegno di Euro 3.960,00;

g) di stabilire che l’elenco dei progetti, di cui alla tabella B allegata al presente provvedimento, dovrà essere inserito negli avvisi pubblici a livello provinciale a cura dei Co.Pr.e.s.c., in collaborazione con gli Enti coinvolti, al fine di consentire ai giovani interessati di poter presentare domanda di partecipazione;

h) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e sul sito internet sociale.regione.emilia-romagna.it.

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