n. 61 del 11.04.2012 periodico (Parte Seconda)

Aggiornamento dell'Archivio regionale delle strade (ARS), comprendente l'elenco delle strade percorribili dai veicoli e dai trasporti eccezionali

IL DIRETTORE

Premesso: 

- che la Regione ha ridefinito i propri compiti e i rapporti con gli Enti locali, in materia di viabilità, al Capo VI “Viabilità” e al Capo VII “Trasporti” del titolo VI della L.R. n. 3, del 21 aprile 1999, “Riforma del sistema regionale e locale” e successive modifiche;

- che ai sensi dell’art. 162 della suddetta L.R. 3/99 la Regione esercita le funzioni di pianificazione, programmazione e coordinamento della rete viaria di interesse regionale, provvedendo in particolare al coordinamento delle funzioni attribuite alle Province;

- che l’art. 174 della citata L.R. 3/99 prevede, in materia di trasporti eccezionali, che: “Ogni Provincia provvede alla redazione e al periodico aggiornamento, di norma annuale, di un elenco delle strade percorribili con riferimento alla viabilità regionale, provinciale e comunale del proprio territorio; le Province comunicano alla Regione le modifiche intervenute sulla viabilità compresa nel proprio territorio”;

Richiamato che con la propria determinazione n. 12061 del 10 ottobre 2008 recante “Costituzione dell’Archivio regionale delle strade (ARS) e aggiornamento delle strade percorribili dai veicoli e dai trasporti eccezionali”, a seguito della costituzione dell’ARS, è stato aggiornato l’elenco delle strade percorribili dai veicoli e trasporti eccezionali;

Evidenziato che con la predetta determinazione si è stabilito che, in considerazione della dimensione dell’ARS, nonché della difficile compatibilità con le caratteristiche editoriali del BUR, lo stesso ancorché parte integrante della stessa determinazione, fosse reperibile al link http://www.regione.emilia-romagna.it/wcm/ERMES/Canali/trasporti/strade.htm;

Valutato: 

- che l’ARS è costituito dall’elenco di tutte le strade della regione, integrato con informazioni tecnico-amministrative, tra le quali quelle riguardanti le strade percorribili dai veicoli e trasporti eccezionali;

- che l’ARS ha funzione di riferimento ufficiale della Regione nello svolgimento dei propri compiti istitu­zionali; 

Considerato: 

- che a partire dal 25 gennaio 2011, con nota n. 0020248, è stato avviato l’aggiornamento dell’ARS e a tal fine è stato inserito nel sito web http://www.regione.emilia-romagna.it/temi/mobilita/strade/iniziative-particolari il file denominato OPEN ARS, costantemente aggiornato con le informazioni progressivamente fornite dagli Enti;

- che l’aggiornamento è stato svolto nell’ambito di una stretta collaborazione fra Amministrazioni, mediante contatti telefonici, cartacei, fax, mail oltre a specifici incontri, riassumibili anche dalle mail a indirizzo generale del 26, 27 e 28 gennaio 2011, dell’8 febbraio 2011, del 2 marzo 2011, del 15 marzo 2011, del 25 agosto 2011 e del 16 settembre 2011; 

- che le Province, delegate al rilascio delle autoriz­zazioni ai trasporti eccezionali, hanno contribuito in modo particolare all’aggiornamento delle strade percorribili dai veicoli e trasporti eccezionali, con specifiche comunicazioni e incontri; 

- che con nota n. 0204208, del 23 agosto 2011, è stato stabilito, come termine ultimo per l’aggiornamento dell’ARS da parte di Province e Comuni, il 12 settembre 2011, specificando che in assenza di segnalazioni entro la stessa data i contenuti nell’ARS si sarebbero ritenuti confermati; 

Preso atto che in conformità a quanto previsto nella suddetta nota n. 0204208, del 23 agosto 2011, i dati contenuti nel suddetto file denominato OPEN ARS si intendono validati da Province e Comuni con lo scadere del termine del 12 settembre 2011;

Preso atto inoltre: 

- che in data 16 gennaio 2012 e 17 febbraio 2012 sono stati svolti incontri della Commissione tecnico amministrativa per i trasporti eccezionali, aperti anche a rappresentanti delle Associazioni di categoria e delle Forze dell’Ordine, per illustrare il lavoro svolto; 

- che in occasione dei suddetti incontri si è condivisa l’utilità, sia per gli operatori di settore, al fine della migliore pianificazione dei trasporti, che per gli Enti locali, al fine di garantire un quadro costantemente aggiornato dello stato delle infrastrutture viarie, che i successivi aggiornamenti dell’ARS, comprensivo dell’elenco delle strade percorribili dai veicoli e trasporti eccezionali, avvenissero con modalità e procedure informatiche tali da consentire la costante attualità dell’ARS; 

- che tali modalità e procedure si pongono l’obiettivo della semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale, di cui alla legge regionale 7 dicembre 2011 n. 18, garantendo, anche attraverso l’informatizzazione e l’interconnessione fra le amministrazioni pubbliche, maggiore rapidità ed efficacia del procedimento autorizzativo, anche al fine di favorire il processo di dematerializzazione; 

- che a questo fine è stata appositamente predisposta sul portale regionale della mobilità l’applicazione web denominata “ARS online” che consente il costante aggiornamento dei dati senza la necessità di ulteriori atti regionali; 

Evidenziato: 

- che, stante il continuo aggiornamento dell’ARS, le Province all’atto dell’autorizzazione faranno riferimento all’elenco delle strade percorribili vigente al momento della stessa, subordinandone tuttavia la validità all’obbligo di verifica, per l’autotrasportatore, dell’elenco vigente alla data del transito, nonché all’effettiva percorribilità delle strade di cui all’art. 17 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada; 

- che, pertanto, la verifica da parte delle Forze dell’ordine della percorribilità della strada si intende riferita all’elenco disponibile con l’applicazione web “ARS online” il giorno del transito; 

Tenuto conto: 

- che in considerazione della dimensione dell’ARS, nonché della difficile compatibilità con le caratteristiche editoriali del BUR, lo stesso ARS, pur non materialmente allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante, ed è disponibile nella suddetta applicazione web “ARS online” consultabile nel portale regionale dedicato alla mobilità al link http://mobilita.regione.emilia-romagna.it;  

- che al fine di agevolare la consultazione dell’ARS, in particolare per quanto riguarda le strade percorribili dai veicoli e trasporti eccezionali, la Regione ha provveduto a ottimizzare la citata applicazione web denominata “ARS online” anche per la visualizzazione tramite dispositivi “mobile”; 

- che per le suddette considerazioni e in conformità a quanto indicato al punto 2 della deliberazione di Giunta regionale n. 1937, del 6 ottobre 2004, nonché a pagina 16 delle “Modalità di esercizio delle funzioni di rilascio delle autorizzazioni per i veicoli e trasporti eccezionali”, pubblicate sul BUR n. 142, del 21 ottobre 2004, l’obbligo di conservare su ogni veicolo l’Elenco delle strade percorribili dai veicoli e dai trasporti eccezionali, si considera assolto con il riscontro della corrispondenza tra il percorso effettuato o da effettuare e quello consentito dall’ARS alla data del transito, sia con la visualizzazione informatica dell’ARS che con quella cartacea, scaricabile, anche solo per la parte di interesse, dalla citata applicazione web “ARS online”; 

- che le principali caratteristiche dell’ARS, in par­ticolare per quanto riguarda le modalità di aggiornamento, con particolare riferimento al rilascio delle autorizzazioni e al controllo, sono state diffuse in accordo con gli uffici provinciali competenti in materia di trasporti eccezionali, alle Forze dell’ordine e alle associazioni di categoria, in particolare, oltre che negli incontri suddetti, nell’incontro del 1° marzo con la Polizia Stradale, negli incontri di preparazione del convegno, specificatamente dedicato alla presentazione dell’archivio, in programma il 17 aprile 2012, nonché tramite mail agli Enti locali il 9 marzo 2012 e alle Forze dell’ordine il 13 marzo 2012; 

Convenuto: 

- che l’ARS così aggiornato sostituisce, a partire dal 1° maggio 2012, quello pubblicato sul BUR n. 176 del 22 ottobre 2008; 

- che, per motivi di semplificazione amministrativa, le autorizzazioni e i rinnovi al transito per i veicoli e i trasporti eccezionali attualmente in corso e aventi scadenza successiva all’entrata in vigore dell’ARS rimangono valide fino alla loro scadenza naturale e con riferimento al precedente elenco; 

- che, per gli stessi motivi, i rinnovi di autorizzazioni emesse prima dell’entrata in vigore dell’ARS, anche se rilasciati successivamente all’entrata in vigore dell’ARS, faranno riferimento al precedente elenco; 

Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta regionale, esecutive ai sensi di legge: 

- n. 1057 del 24 luglio 2006 concernente “Prima fase di riordino delle strutture organizzative della Giunta regionale. Indirizzi in merito alle modalità di integrazione interdirezionale e di gestione delle funzioni trasversali” e s.m.;

- n. 1663 del 27 novembre 2006 concernente “Modifiche all’assetto delle Direzioni generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente” e s.m.i.;

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 concernente “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Ade­guamento e aggiornamento della delibera 450/2007.” e s.m.;

- n. 2060 del 20 dicembre 2010 concernente “Rinnovo incarichi a Direttori generali della Giunta regionale in scadenza al 31/12/2010”;

- n. 1222 del 04 agosto 2011 concernente “Approvazione degli atti di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza 1.8.2011)”; 

Attestata la regolarità amministrativa;

 determina: 

- di approvare l’aggiornamento dell’ARS, comprensivo delle informazioni riguardanti le strade percorribili dai veicoli e trasporti eccezionali di cui all’art. 174 della L.R. n. 3, del 21 aprile 1999, in sostituzione di quello pubblicato nel BUR n. 176 del 22 ottobre 2008, prevedendone l’entrata in vigore il 1° maggio 2012, dando atto che in considerazione della dimensione dell’ARS, nonché della difficile compatibilità con le caratte­ristiche editoriali del BUR, lo stesso, pur non mate­rialmente allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante, ed è disponibile nell’applicazione web “ARS online” consultabile nel portale regionale dedicato alla mobilità al link http://mobilita.regione.emilia-romagna.it;

- di stabilire che, per le motivazioni indicate in premessa ed al fine di garantire la costante attualità dell’ARS e la maggiore rapidità ed efficacia del procedimento autorizzativo, i successivi aggiornamenti verranno effettuati direttamente tramite la suddetta applicazione web denominata “ARS online”, senza la necessità di ulteriori atti regionali; 

- di dare atto che, per motivi di semplificazione amministrativa, le autorizzazioni e i rinnovi al transito per i veicoli e i trasporti eccezionali attualmente in corso e aventi scadenza successiva all’entrata in vigore dell’ARS rimangono valide fino alla loro scadenza naturale e con riferimento al precedente elenco; 

- di dare atto che, per gli stessi motivi, i rinnovi di autorizzazioni emesse prima dell’entrata in vigore dell’ARS, anche se rilasciati successivamente all’entrata in vigore dell’ARS, faranno riferimento al precedente elenco;

- di dare atto, altresì, che l’obbligo di conservare su ogni veicolo l’Elenco delle strade percorribili dai veicoli e dai trasporti eccezionali, si considera assolto con il riscontro della corrispondenza tra il percorso effettuato o da effettuare e quello consentito dall’ARS alla data del transito, sia con la visualizzazione informatica dell’ARS che con quella cartacea, scaricabile, anche solo per la parte di interesse, dalla citata applicazione web “ARS online”; 

- di procedere, pertanto, alla pubblicazione della presente determina nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, dando atto che l’ARS è disponibile nella suddetta applicazione web “ARS online”; 

- di dare atto infine che, antecedentemente all’entrata in vigore dell’aggiornamento dell’elenco delle strade percorribili, verrà data ampia diffusione delle modalità di consultazione e di acquisizione dell’ARS agli enti ed alle associazioni interessate, ivi compresi gli organi preposti alle attività di controllo.

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