SUPPLEMENTO SPECIALE N.299 DEL 04.11.2019

Relazione

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Il progetto di legge in esame recante è preordinato a introdurre “Disposizioni concernenti le aziende e i beni confiscati e sequestrati alla criminalità organizzata”, apportando modifiche alla legge regionale n. 18 del 2016 (cd. “Testo unico della legalità”).

In generale, le rationes sottese a tale iniziativa legislativa sono:

a) riordinare le funzioni già poste dalla citata legge regionale n. 18 del 2016 in capo alla Regione, alla Consulta regionale per la legalità e alla Sezione tematica sui beni e sulle aziende sequestrati o confiscati, tenendo conto della natura rivestita da tali soggetti;

b) istituire un’“unità di esperti”, che avrà – tra l’altro – le funzioni di fornire supporto:

- al nucleo tecnico della partecipazione di cui all’articolo 7 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 15 (Legge sulla partecipazione all'elaborazione delle politiche pubbliche. Abrogazione della legge regionale 9 febbraio 2010, n. 3);

- alla Regione e agli altri enti interessati (enti locali e Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati - ANBSC, in primis) nelle diverse fasi dei procedimenti relativi ai beni sequestrati o confiscati e nella loro gestione, anche al fine di incrementarne la redditività e per agevolarne il percorso di reinserimento sul territorio;

c) rafforzare il connubio tra legalità e partecipazione.

In sintesi, tali modifiche sono improntate a creare le condizioni di supporto e, quindi, di miglioramento in tutte le fasi del procedimento, dal sequestro del bene fino al reinserimento nel territorio regionale, valorizzando sia il percorso partecipato per la definizione della destinazione del bene/dell’azienda, sia il progetto di riutilizzo del bene/dell’azienda stesso/a.

In particolare, l’art. 1, volto a modificare l’art. 19 della legge regionale n. 18 del 2016, alloca in capo alla Regione funzioni che l’attuale art. 21 della medesima legge regionale demanda al “Tavolo regionale sui beni e aziende sequestrati o confiscati”.

Non si tratta, pertanto, di nuove funzioni, bensì di funzioni già previste dalla legge regionale, da demandare alla Regione, attesa la caratura istituzionale che caratterizza tali attività.

L’art. 2 si propone di inserire nel corpus normativo della legge regionale n. 18 del 2016 il nuovo art. 19 bis, che istituisce e disciplina l’ “unità di esperti” con funzioni tecnico - operative di:

a) supporto al nucleo tecnico della partecipazione di cui all’art. 7 della legge regionale n. 15 del 2018;

b) supporto nei procedimenti relativi a beni immobili sequestrati o confiscati e nella loro gestione;

c) individuazione di azioni di sostegno alle aziende sequestrate e confiscate.

Nell’ottica della collaborazione tra i diversi livelli istituzionali e tecnici, l’“unità di esperti” opererà in collaborazione con l’ANBSC, l’autorità giudiziaria, la Consulta regionale per la legalità, nonché con gli altri soggetti interessati, su iniziativa della Regione e degli enti locali.

L’“unità di esperti”, composta da 5 soggetti nominati a seguito di selezione pubblica dal Tecnico di garanzia della partecipazione (atteso il legame che si intende creare tra legalità e partecipazione), ha un ruolo tecnico – operativo, per rendere maggiormente efficace il ruolo della Regione nella materia in esame.

Ai componenti dell’“unità di esperti” verrà riconosciuto un gettone di presenza, il cui ammontare sarà definito con delibera dell’Ufficio di Presidenza, d’intesa con la Giunta, similmente a quanto già previsto dalla normativa regionale per altri organismi collegiali.

Nell’ottica del riordino delle funzioni già previste dalla legge regionale n. 16 del 2018, l’art. 3 intende porre in capo alla Regione la competenza ad attivare percorsi di formazione, in modo da garantire una visione unitaria a livello regionale delle tematiche e degli strumenti attinenti a tali percorsi.

L’art. 4 si propone di sostituire la formulazione dell’attuale art. 21 della legge regionale n. 18 del 2016, puntualizzando le funzioni devolute alla “Sezione tematica sui beni e sulle aziende sequestrati o confiscati” (tale denominazione appare maggiormente coerente all’articolazione della Consulta regionale per la legalità come descritta dall’art. 4 della medesima legge regionale n. 18 del 2016).

In particolare, a seguito del riordino funzionale, in capo alla Sezione sono allocate funzioni operative, in linea con la natura tecnica della Sezione stessa, con l’obiettivo già enunciato di rendere maggiormente efficace ed effettivo l’intervento regionale.

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