n.271 del 03.08.2020 (Parte Seconda)

COVID-19. Assegnazione alle Università di Parma, Modena e Reggio Emilia, Bologna e Ferrara per il riconoscimento del contributo offerto dai medici in formazione specialistica, nel periodo compreso tra il 21 febbraio ed il 30 aprile 2020

IL PRESIDENTE 

IN QUALITÀ DI SOGGETTO ATTUATORE

Visti:

- il D. Lgs. n. 112/1998 recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” e ss.mm.ii.;

- il D. Lgs. n. 368/1999 recante “Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli;

- la L.R. n. 19/1994 recante “Norme per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal Decreto Legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”; 

- la L.R. n. 29/2004 recante “Norme generali sull’organizzazione ed il funzionamento del servizio sanitario regionale”;

- la L.R. n. 1/2005 recante “Nuove norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell’Agenzia regionale di protezione civile”;

- la L.R. n. 13/2015 recante “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni” e ss.mm.ii.;

Richiamati: 

- la Deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 (G.U. n. 26 del 1°febbraio 2020), con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale per il rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

- l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante: “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” con la quale viene disposto che il Capo del Dipartimento della Protezione Civile debba assicurare il coordinamento degli interventi necessari, avvalendosi delle componenti e delle strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile;

- l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, recante: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 633 del 12 febbraio 2020, recante: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 635 del 13 febbraio 2020, recante: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 637 del 21 febbraio 2020, recante: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 638 del 22 febbraio 2020, recante: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 639 del 25 febbraio 2020, recante: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

- l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 654 del 20 marzo 2020, recante: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

- l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 656 del 26 marzo 2020, recante: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

- l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 659 del 1 aprile 2020, recante:” ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 664 del 18 aprile 2020, recante:” ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 665 del 22 aprile 2020, recante: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

- l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 666 del 22 aprile 2020, recante:” ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 667 del 22 aprile 2020, recante:” ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- il Decreto n. 576/2020 del 23 febbraio del Capo Dipartimento della protezione civile, così come integrato con successivo provvedimento del 19 maggio 2020, prot. n. 1927, che, all’art. 1, nomina il Presidente della Regione Emilia-Romagna quale Soggetto attuatore per il coordinamento delle attività da porre in essere dalle strutture regionali competenti nei settori della Protezione Civile e della Sanità, nell’ambito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

- il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 13 del 05 marzo 2020 ed abrogato, ad eccezione dell’articolo 3 comma 6 e dell’articolo 4, dall’art. 5 del D.L. n. 19 del 25 marzo 2020; 

- il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito con modificazioni con L. 24 aprile 2020 n. 27; 

- il D.L. 25 marzo 2020, n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19"; 

- il D.L. 10 aprile 2020 n. 23 “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.”;

- il D.P.C.M. del 17 maggio 2020 recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.”;

- il D.P.C.M. del 18 maggio 2020 recante “Modifiche all’articolo 1, comma 1, lettera cc), del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, concernente: “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.”;

- il D.L. 19 maggio 2020 n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;

- il D.P.C.M. dell’11 giugno 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.”;

- il D.P.C.M. del 14 luglio 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.”;

- il proprio Decreto n. 76 del 8 maggio 2020, adottato in qualità di soggetto attuatore, con il quale si è programmato l’impiego delle liberalità in denaro raccolte per il contrasto dell’emergenza da COVID-19 e disponibili al 29 aprile 2020;

Richiamate: 

- la procedura di selezione del Dipartimento di protezione civile per il reclutamento del numero massimo di 300 medici (dipendenti del Servizio sanitario nazionale, di strutture sanitarie anche non accreditate e liberi professionisti) per la costituzione di un’unità medico-specialistica, oltre al rimborso delle spese di viaggio, l’erogazione di un premio di solidarietà forfetario, che non concorre al reddito; 

- la procedura di selezione del Dipartimento di protezione civile per il reclutamento del numero massimo di 500 infermieri (dipendenti del Servizio sanitario nazionale, di strutture sanitarie anche non accreditate e liberi professionisti) per la costituzione di un’unità tecnico-infermieristica che ha previsto, oltre al rimborso delle spese di viaggio, l’erogazione di un premio di solidarietà forfetario, che non concorre al reddito; 

- la procedura di selezione del Dipartimento di protezione civile per il reclutamento di n. 1500 operatori socio-sanitari (dipendenti del Servizio sanitario nazionale, di strutture sanitarie anche non accreditate e liberi professionisti) per la costituzione di un’Unità socio-sanitaria, che ha previsto, oltre al rimborso delle spese di viaggio, l’erogazione di un premio di solidarietà forfetario, che non concorre al reddito;

Rilevate: 

- le esigenze rappresentate dal Magnifico Rettore dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna (PG 280950 del 9 aprile 2020)sulla necessità, anche nel contesto emergenziale, di considerare l’apporto dei medici in formazione specialistica nonché del Magnifico Rettore dell’Università di Modena e Reggio Emilia congiuntamente al Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia della stessa Università (PG 310958 del 23 aprile 2020) che propongono la valutazione di un riconoscimento economico per il contributo offerto dai medici in formazione specialistica nel contenimento e nel contrasto dell’emergenza;

- le analisi tecnico-giuridiche avviate in collaborazione con gli uffici delle Università, al fine di valutare ipotesi di intervento, coerenti con la qualificazione del contratto di formazione specialistica, che hanno evidenziato la fattibilità di un riconoscimento economico ai medici in formazione specialistica che abbiano offerto un particolare contributo nel contrasto dell’emergenza, nelle forme di un rimborso o di un esonero di parte della contribuzione studentesca corrisposta o da corrispondere ai medesimi Atenei;

- le consultazioni promosse con le rappresentanze dei medici in formazione specialistica delle Università di Parma, Modena e Reggio Emilia, Bologna e Ferrara; 

Considerato meritevole e di grande valore sociale il contributo dei medici specializzandi nel contrasto all’emergenza, concorrendo, di fatto, al tempestivo adeguamento della capacità di risposta delle Aziende sanitarie durante la fase di picco pandemico; 

Ritenuta equa ed obiettiva la valorizzazione del contributo offerto dai medici in formazione specialistica attraverso l’utilizzo di parte delle somme raccolte a titolo di liberalità nell’ambito della campagna di sensibilizzazione “Insieme si può: l'Emilia-Romagna contro il coronavirus”, prive di vincolo di destinazione da parte del donante, avendo riguardo in particolare all’apporto aggiuntivo ed ulteriore rispetto alle attività teoriche e pratiche a cui sono tenuti per contratto i medici in formazione, apporto erogato a titolo volontaristico; 

Valutata la necessità di prefigurare specifici criteri per l’individuazione dei beneficiari meritevoli di riconoscimento, quali:

a) avere prestato un diretto e significativo contributo nelle attività sanitarie di contrasto all’emergenza, nel periodo che va dal 21 febbraio 2020 al 30 aprile 2020, periodo di alto picco pandemico;

b) valutare l’intensità (elevata, discreta, corrente) del contributo offerto dai medici specializzandi e della conseguente collocazione in fasce differenziate (massimo 600 Euro, massimo 500 Euro, massimo 400 Euro);

c) prevedere la possibilità che il medico in formazione possa rinunciare al riconoscimento economico;

d) considerare incompatibile con il presente riconoscimento economico la titolarità, dal 21 febbraio al 30 aprile 2020, di contratti di lavoro autonomo oppure di lavoro subordinato attribuiti per il contrasto dell’emergenza; 

Rilevato che tale riconoscimento - per ciascun medico in formazione specialistica interessato – possa configurarsi nella misura massima di Euro 600,00, per un impiego complessivo di liberalità in denaro non superiore ad Euro 1.700.000; 

Considerato: 

- che è stata aperta, presso la Banca d’Italia – Tesoreria dello Stato di Bologna, la contabilità speciale n. 6185, intestata a “PRE.R.E.ROM.S.ATT.O.630-639-20”, acronimo di Presidente Regione Emilia-Romagna Soggetto Attuatore Ordinanza 630-639-20; 

- che, per effetto del Decreto n. 76 del 8 maggio 2020, sulla medesima contabilità speciale n. 6185 sono state trasferite le somme versate a titolo di erogazioni liberali per il contrasto dell’emergenza sul conto corrente acceso presso l’Istituto di Credito Unicredit Banca S.p.A. - codice IBAN IT69G0200802435000104428964 - e intestato all’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile dell’Emilia-Romagna;

- che per effetto dei Decreti n. 76 del 8 maggio 2020 e n. 105 del 12 giugno 2020, sono stati assegnati fondi per complessivi Euro 8.305.820,22;

- che sulla contabilità speciale n. 6185 sono disponibili le risorse da utilizzarsi per le finalità di cui al presente decreto, pari ad Euro 1.700.000; 

- che il suddetto importo è da trasferirsi alle Università, in un’unica soluzione, con le modalità definite nel Disciplinare di rendicontazione, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

Valutato necessario stabilire che: 

- il competente Servizio della Direzione Generale Cura della persona, salute e welfare della Regione Emilia-Romagna predisponga gli atti di liquidazione delle somme assegnate con le modalità definite nel Disciplinare di rendicontazione, allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile provveda all’emissione degli ordinativi di pagamento in favore delle Aziende sanitarie;

Visto il D. Lgs. n. 33/2013, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.; 

Dato atto dei pareri allegati;

decreta: 

1. di assegnare la somma massima di euro 1.700.000 alle Università di Parma, Modena e Reggio Emilia, Bologna e Ferrara per il riconoscimento del contributo offerto dai medici in formazione nel contrasto dell’emergenza, per le motivazioni in premessa esposte e qui integralmente richiamate; 

2. di stabilire che la somma assegnata al punto 1 è trasferita con le modalità definite nel Disciplinare di rendicontazione (allegato n. 1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

3. di stabilire che il competente Servizio della Direzione Generale Cura della persona, salute e welfare provvede alla predisposizione dei relativi atti di liquidazione direttamente sulla Contabilità Speciale n. 6185, a fronte dell’invio della documentazione prescritta dall’allegato Disciplinare da parte delle Aziende sanitarie assegnatarie; 

4. di stabilire che l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile provveda all’emissione degli ordinativi di pagamento in favore delle Università degli Studi assegnatarie; 

5. di approvare il disciplinare di rendicontazione allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

6. di trasmettere il presente atto: 

  • alle Università di Parma, Modena e Reggio Emilia, Bologna, Ferrara;
  • al Dipartimento Nazionale della Protezione Civile;

7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico e sul sito istituzionale della Giunta della Regione Emilia-Romagna; 

8. di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale della Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell’articolo 42, del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., e nella sottosezione di 1° livello “Altri contenuti” – “Dati ulteriori” - in applicazione della normativa di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. Art. 7-bis, comma 3 e degli indirizzi della Giunta regionale sulla trasparenza ampliata, contenuti nell’Allegato D alla deliberazione di Giunta regionale n. 83/2020.

Il Presidente

Stefano Bonaccini

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