n.92 del 06.06.2012 periodico (Parte Seconda)
Regolamento CE 510/06. Parere in merito alla richiesta di modifica del disciplinare della DOP Coppa Piacentina
IL RESPONSABILE
Visti:
- il Regolamento (CE) 510/2006, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari, che ha sostituito e abrogato il Regolamento (CEE) 2081/92, ed in particolare l’articolo 9;
- il Regolamento (CE) 1898/2006, del 14 dicembre 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1273, del 15 luglio 1997, avente per oggetto "Definizione dei criteri e delle modalità per la presentazione e le istruttorie delle proposte di registrazione delle produzioni agricole ed alimentari ai sensi del Regolamento (CEE) 2081/92";
- l’articolo 9 del DM 21 maggio 2007, prot. n. 5442, pubblicato il 29 maggio 2007 sul n. 123 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, avente come oggetto “Decreto Ministeriale recante la procedura a livello nazionale per la registrazione delle DOP e IGP ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/2006”;
Dato atto che:
- con il Regolamento (CE) n. 1263/96 del 1 luglio 1996, la Commissione europea ha registrato la Dop Coppa piacentina;
- con il Regolamento (CE) n. 894/11 del 22 agosto 2011, la Commissione europea ha approvato alcune modifiche al disciplinare della Dop Coppa piacentina;
Preso atto che il 2 febbraio 2012, prot. n. PG.2012.28310, è pervenuta alla Direzione Generale Agricoltura, Economia ittica, Attività faunistico venatorie la proposta di modifica del disciplinare della DOP Coppa piacentina, inoltrata dal Consorzio Salumi DOP piacentini, con sede in Piacenza, via C. Colombo 35, consistente in vari accorgimenti che influiscono sul metodo di ottenimento;
Dato atto che il Servizio Percorsi di qualità, Relazioni di mercato e Integrazione di filiera ha provveduto:
- ad effettuare l'istruttoria sulla proposta menzionata;
- ad acquisire fra l’altro il parere del Servizio Sviluppo dell’Economia Ittica e Produzioni Animali, espresso con nota NP.2012.3162 del 13 marzo 2012, con il quale si raccomanda che la possibilità, invece dell’obbligo, di comprendere determinati periodi di stagionatura in locali seminterrati o cantine, sia riferita agli stabilimenti dotati di apparecchiature in grado di assicurare ricambi d’aria, assicurando in questo modo il legame con la zona di produzione, mentre negli altri casi è opportuno che l’obbligo sia mantenuto;
- a comunicare al Consorzio Salumi DOP piacentini la necessità della suddetta integrazione, riscontrandone l’accettazione;
- a riscontrare la conformità della proposta medesima ai requisiti di cui all’art. 9, paragrafi 2 e 3, del DM 21 maggio 2007;
Dato atto che, per quanto previsto dagli atti suddetti, è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 61 del 11 aprile 2012 la scheda sintetica della proposta di modifica, comprensiva dell’integrazione sopra descritta;
Preso atto che nei 30 giorni successivi non sono pervenute osservazioni in merito;
Dato atto che tutta la documentazione relativa alla proposta di modifica del disciplinare sopra citata è trattenuta agli atti del Servizio Percorsi di qualità, Relazioni di mercato e Integrazione di filiera;
Dato atto che, ai sensi del punto 7) del dispositivo della citata deliberazione 1273/97, spettava alla Giunta regionale l'espressione del parere sulle proposte di registrazione pervenute;
Dato atto che con deliberazione della Giunta regionale 3 aprile 2007, n. 450 concernente: "Adempimenti conseguenti alle delibere 1057/2006 e 1663/2006. Modifiche agli indirizzi approvati con delibera 447/2003 e successive modifiche.", è stato tra l'altro stabilito al punto 3) dell'Appendice 8, che spetta alla Dirigenza, l'emanazione nelle materie di competenza, degli atti a carattere consultivo e tecnico quali ad esempio l'espressione di pareri;
Preso atto del verbale del 16 maggio 2012, prot. NP/2012/5991, con il quale si dispone l’espressione del parere suddetto;
Viste:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008 avente ad oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla Delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della Delibera 450/2007" e successive modifiche;
Attestata la regolarità amministrativa;
determina:
1) di esprimere parere positivo, per le motivazioni e alle condizioni espresse in premessa, relativamente alla proposta di modifica del disciplinare della DOP Coppa piacentina, inoltrata dal Consorzio Salumi DOP piacentini, con sede in Piacenza, Via C. Colombo 35, consistente in vari accorgimenti che influiscono sul metodo di ottenimento;
2) di trasmettere copia conforme della presente determinazione all'Autorità nazionale competente in materia di registrazione delle DOP e IGP e ai promotori della proposta di registrazione;
3) di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.