n. 24 del 17.02.2010 periodico (Parte Seconda)

Assegnazione ai Comuni delle Province di Parma, Reggio-Emilia e Modena delle risorse finanziarie a copertura dei contributi per gli interventi su immobili ad uso abitativo principale e produttivo inagibili o gravemente danneggiati dall’evento sismico del 23 dicembre 2008. (O.P.C.M. n.3744/2009)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

in qualità di Commissario delegato

Visti:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile”;

- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

- il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 “Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile”;

- la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 “Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell’Agenzia regionale di protezione civile”;

Premesso che:

- il giorno 23 dicembre 2008 il territorio della regione Emilia-Romagna ed in particolare l’area appenninica fra il parmense, reggiano e modenese è stata interessata da una scossa sismica di magnitudo 5.1, con repliche verificatesi nella stessa giornata ed in quelle successive, che hanno provocato danni ingenti e diffusi a strutture pubbliche e private;

- con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 21 del 27 gennaio 2009, è stato dichiarato per l’evento in parola lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2009, prorogato fino al 31 dicembre 2010 con D.P.C.M. del 13 gennaio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2010;

- con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3744 del 18 febbraio 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 55 del 7 marzo 2009, lo scrivente è stato nominato Commissario delegato per il superamento dell’emergenza ed incaricato di procedere alla preliminare individuazione dei comuni interessati, ricadenti negli ambiti territoriali delle province di Parma, Reggio-Emilia e Modena;

Preso atto che la citata ordinanza n. 3744/2009, in particolare:

- dispone che il Commissario delegato provvede all’adozione di un piano di interventi straordinari finalizzati al ripristino degli edifici e delle infrastrutture danneggiate e alla ricostruzione degli immobili distrutti o gravemente danneggiati, tenendo conto della normativa in materia di miglioramento sismico da sottoporre all’approvazione del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

- autorizza, all’art. 4, comma 2, il Commissario delegato ad assegnare, per il tramite dei Comuni interessati dal sisma, ai soggetti privati e alle imprese un contributo finalizzato al ripristino delle unità immobiliari gravemente danneggiate e destinate rispettivamente ad abitazione principale ed all’esercizio di un’attività produttiva;

- all’art. 6, comma 1, prevede che agli oneri finanziari per l’attuazione dell’ordinanza medesima si fa fronte con le risorse, nei limite di 15 milioni di euro, a carico del Fondo della Protezione civile e, al comma 2 di tale articolo, che dette risorse sono trasferite su apposita contabilità speciale, all’uopo istituita, intestata al Commissario delegato con le modalità previste dal D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367;

Visto altresì il decreto legge 208 del 30 dicembre 2008 “Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente”, pubblicato nella G.U. n. 304 del 31 dicembre 2008, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della Legge n. 13 del 27 febbraio 2009, con il quale è stata autorizzata (art. 8, comma 5-quater), per la prosecuzione degli interventi conseguenti all’evento sismico del 23 dicembre 2008, un’ulteriore spesa di 19 milioni di euro per l’anno 2009, stabilendo che tali risorse sono assegnate al Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per essere trasferite al Commissario delegato nominato per il superamento dell’emergenza;

Dato atto che:

- l’importo complessivo delle risorse stanziate dallo Stato per fronteggiare l’emergenza di cui trattasi ammonta, pertanto, ad Euro 34.000.000,00;

- per la gestione di tali risorse è stata aperta la contabilità speciale n. 5266, intestata allo scrivente;

- in applicazione dei citati provvedimenti statali sono stati adottati, previa approvazione del Dipartimento nazionale della protezione civile, con propri decreti n. 122 del 24/04/2009 e n. 146 del 15/05/2009 rispettivamente il Primo ed il Secondo Stralcio del Piano degli interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica, per un importo complessivo di Euro 31.308.700,00;

- nel citato Secondo Stralcio del Piano degli interventi è stata determinata in Euro 12.000.000,00 la somma destinata alle finalità di cui all’art. 4, comma 2, dell’ordinanza n. 3744/2009;

- con nota prot. DPC/SISM/0008610 del 04/2/2010 il Dipartimento nazionale della protezione civile ha comunicato il proprio nulla osta alla proposta del Terzo Stralcio del Piano degli interventi urgenti formulata nella seduta del 23 ottobre 2009 dal Comitato istituzionale costituito con proprio decreto n. 57/2009, parzialmente rivista da detto Comitato nella successiva seduta del 17 dicembre 2009;

- tale proposta prevede, tra l’altro, un cofinanziamento di Euro 300.000,00, a valere sulla predetta somma di Euro 12.000.000,00, per un intervento di riparazione e miglioramento sismico della “Casa di S. Michele Gatti” ubicata in comune di Felino, e gestita dall’Istituto Orsoline Missionarie del S. Cuore di Parma;

- la somma destinata al finanziamento dei contributi di cui all’art. 4, comma 2, dell’ordinanza n. 3744/2009, risulta, pertanto, rideterminata in Euro 11.700.000,00;

Dato atto che le disposizioni di dettaglio, attuative dell’art. 4, comma 2, dell’ordinanza n. 3744/2009, sono state definite nella Direttiva approvata con propria decreto n. 147/2009, di seguito denominata “Direttiva”;

Considerato che in base alla Direttiva, i Comuni colpiti dal sisma del 23 dicembre 2008, all’esito dell’istruttoria delle domande di contributo, ivi incluso un controllo a campione delle stesse, provvedono a trasmettere all’Agenzia regionale di protezione civile, di seguito denominata Agenzia regionale, un prospetto riepilogativo dei richiedenti il contributo e dell’importo determinato sulla base dei parametri stabiliti dalla Direttiva;

Preso atto che all’esito del procedimento istruttorio i Comuni indicati al punto 1 del dispositivo del presente atto hanno trasmesso all’Agenzia regionale gli elenchi riepilogativi delle domande ammesse a contributo approvati dal competente organo comunale;

Evidenziato che ai sensi della Direttiva:

- l’assegnazione dei contributi è disposta secondo le quattro classi di priorità ed entro il limite del 75% del minor valore tra i parametri ivi specificati;

- la determinazione della percentuale applicabile entro il suddetto limite del 75% è definita, su proposta del Comitato istituzionale di cui al proprio citato decreto n. 57/2009, all’esito del raffronto tra risorse finanziarie a tal fine disponibili e fabbisogno finanziario risultante dagli elenchi trasmessi dai Comuni;

Preso atto che nella seduta del 17 dicembre 2009 il Comitato istituzionale ha proposto:

- di procedere, alla luce del suddetto raffronto, alla copertura finanziaria di tutte e quattro le classi di priorità, valutando opportune la percentuale del 75% per le prime due classi e del 50% per le ultime due;

- di procedere all’assegnazione con riserva del finanziamento al Comune di Canossa (RE), avendo quest’ultimo trasmesso elenchi riepilogativi provvisori di domande sulle quali non ha ultimato il procedimento istruttorio e di controllo;

Ritenute tali proposte meritevoli di approvazione;

Ritenuto pertanto di assegnare, a copertura dei contributi in parola, ai Comuni indicati nel dispositivo del presente atto le risorse finanziarie ivi specificate e quantificate sulla base delle predette percentuali, come più dettagliatamente riportato nell’Allegato 1, parte integrante del presente atto, ferma restando la eventuale rideterminazione del finanziamento a favore del Comune di Canossa all’esito del predetto procedimento istruttorio e di controllo che il Comune dovrà concludere entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

Ritenuto, peraltro, opportuno evidenziare che:

- i Comuni, al fine di determinare il contributo da assegnare a ciascun beneficiario, dovranno applicare sugli importi indicati negli elenchi riepilogativi trasmessi all’Agenzia regionale le percentuali del 75% per le prime due classi di priorità e del 50% per le ultime due classi in cui risultano collocate le unità immobiliari ad uso abitativo principale e produttivo dei beneficiari medesimi;

- entro 10 giorni dalla pubblicazione del presene atto sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna, i Comuni comunicheranno, con lettera raccomandata a.r., ai richiedenti che ne hanno titolo l’esito delle domande presentate, indicando l’importo del contributo assegnato e puntualizzando che il contributo effettivamente liquidabile non può comunque superare il minor valore tra il contributo assegnato e l’importo risultante dall’applicazione sulla spesa effettivamente sostenuta e fiscalmente documentata della stessa percentuale applicata in sede di assegnazione del contributo;

- nella comunicazione ai beneficiari del contributo i Comuni avranno cura, altresì, di rammentare che il progetto esecutivo dei lavori dovrà essere presentato presso gli uffici comunali entro il termine perentorio di 90 giorni successivi alla ricezione della comunicazione medesima,>a pena di irricevibilit&#224;; <p>

Ritenuto, peraltro, di stabilire che la comunicazione in parola, con lettera raccomandata a.r., venga trasmessa dal Comune di Canossa entro 10 giorni dalla conclusione del procedimento istruttorio di cui si è detto in precedenza e che il termine perentorio di 90 giorni per la presentazione del progetto esecutivo agli Uffici comunali di Canossa da parte dei soggetti interessati decorra dalla data di ricezione della comunicazione medesima;

Dato atto che alla liquidazione, nei limiti di quanto assegnato con il presente atto, delle risorse finanziarie a favore di ciascun Comune interessato provvederà, ai sensi della Direttiva, l’Agenzia regionale, dietro presentazione di copia conforme all’originale dell’atto di liquidazione ai beneficiari dei contributi in parola, adottato dal competente organo comunale;

Ravvisata, inoltre, la necessità, alla luce di approfondimenti tecnici effettuati dalla competenti strutture organizzative regionali e sulla base anche del parere favorevole espresso al riguardo dal citato Comitato istituzionale:

- di precisare che, relativamente al punto 13, 5° capoverso, della Direttiva, le spese tecniche, ammissibili a contributo nel limite massimo del 10% dell’importo netto dei lavori (opere strutturali e finiture strettamente connesse finanziabili nei limiti di cui alla Direttiva medesima) sono ricomprese nel contributo assegnato ai beneficiari;

- di stabilire che, a parziale rettifica di quanto previsto al punto 13, ultimo capoverso, della Direttiva, l’esito positivo dell’esame tecnico amministrativo del progetto esecutivo effettuato dal Nucleo di valutazione comunale integrato ha valore di parere tecnico favorevole per il rilascio dell’autorizzazione all’inizio dei lavori;

- di stabilire che, a parziale modifica di quanto previsto al punto 15 della Direttiva, i lavori devono iniziare entro 60 giorni dall’acquisizione, ai sensi di legge, degli assensi comunque denominati rilasciati dalle amministrazioni competenti;

- di precisare che, relativamente al punto 17 della Direttiva, il controllo in corso d’opera nella misura di almeno il 10% degli interventi, per i quali viene assegnato il contributo di cui alla Direttiva medesima, ha una sua autonoma valenza rispetto ai controlli a campione e alle relative percentuali di cui all’art. 11, commi 3 e 4, e all’art. 17 della L.R. n. 31/2002, in quanto detti interventi potrebbero anche non ricadere nel campione estratto in applicazione di tali disposizioni di legge;

Ravvisata, altresì, la necessità, in considerazione della complessità e del rilevante numero dei progetti di lavori su edifici pubblici e di fruizione pubblica, di procedere, sulla base anche del parere favorevole espresso al riguardo dal Comitato istituzionale, alla ridefinizione dei termini previsti dalle disposizioni di cui al capitolo 6 del Secondo Stralcio del Piano degli interventi, approvato con proprio decreto n. 146/2009, prevedendo che:

- i termini per il rilascio del visto di congruità tecnico-economica (par. 6.3.1), del parere preventivo sul progetto preliminare e sul progetto esecutivo (par. 6.3.2), e per l’affidamento lavori (par. 6.4) sono aumentati da 30 a 60 giorni;

- i nuovi termini si applicano, ove necessario, anche agli interventi di riparazione e miglioramento previsti negli Stralci del Piani già approvati dallo scrivente, per i quali devono essere ancora rilasciati il visto e parere preventivo sopra indicati o le cui procedure di affidamento non si sono ancora concluse;

Dato atto del parere allegato;

decreta:

Per le ragioni espresse nella parte narrativa del presente atto e che qui si intendono integralmente richiamate 

1) di assegnare ai Comuni dell’Emilia-Romagna colpiti dall’evento sismico del 23 dicembre 2008 che, ai sensi della Direttiva approvata con proprio decreto n. 147/2009, di seguito denominata “Direttiva” hanno trasmesso gli elenchi riepilogativi delle domande ammesse a contributo per gli immobili ad uso abitativo principale inagibili o gravemente danneggiati, le seguenti risorse finanziarie ammontanti a complessivi Euro 11.667.429,25 così ripartite per ciascun Comune e dettagliate per classi e destinazione d’uso nell’Allegato 1, parte integrante del presente atto:

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Calestano 128.475,00
Collecchio 176.325,00
Corniglio 124.137,00
Felino 2.659.050,00
Fornovo di Taro 502.485,00
Langhirano 1.319.083,00
Lesignano dè Bagni 176.205,00
Medesano 72.000,00
Montechiarugolo 687.117,00
Neviano degli Arduini 1.628.152,50
Sala Baganza 766.373,75
Terenzo 377.461,50
Traversetolo 1.060.974,25
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Bibbiano 27.000,00
Canossa 698.748,50
Casina 47.250,00
Montecchio nell’Emilia 93.600,00
Quattro Castella 206.142,75
Ramiseto 45.000,00
S.Ilario d’Enza 121.500,00
Vetto 60.264,75
Vezzano sul Crostolo 295.478,50
Viano 99.000,00
Villa Minozzo 255.105,75
><td>1.949.090,25<

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>td>
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Prignano sulla Secchia 40.500,00
><td>40.500,00<

 

Totale province PR, RE, MO 11.667.429,25

2) di evidenziare che:

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    3) di stabilire che:

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      4) di dare atto che alla liquidazione, nei limiti di quanto qui assegnato, delle risorse finanziarie a favore di ciascun Comune interessato provvederà l’Agenzia regionale di protezione civile, dietro presentazione di copia conforme all’originale dell’atto di liquidazione ai beneficiari dei contributi in parola, adottato dal competente organo comunale;

      5) di precisare che, relativamente al punto 13, 5° capoverso, della Direttiva, le spese tecniche, ammissibili a contributo nel limite massimo del 10% dell’importo netto dei lavori (opere strutturali e finiture strettamente connesse finanziabili nei limiti di cui alla Direttiva medesima) sono ricomprese nel contributo assegnato ai beneficiari;

      6) di stabilire che, a parziale rettifica di quanto previsto al punto 13, ultimo capoverso, della Direttiva, l’esito positivo dell’esame tecnico amministrativo del progetto esecutivo effettuato dal Nucleo di valutazione comunale integrato ha valore di parere tecnico favorevole per il rilascio dell’autorizzazione all’inizio dei lavori;

      7) di stabilire che, a parziale modifica di quanto previsto al punto 15 della Direttiva, i lavori devono iniziare entro 60 giorni dall’acquisizione, ai sensi di legge, degli assensi comunque denominati rilasciati dalle amministrazioni competenti;

      8) di precisare che, relativamente al punto 17 della Direttiva, il controllo in corso d’opera nella misura di almeno il 10% degli interventi, per i quali viene assegnato il contributo di cui alla Direttiva medesima, ha una sua autonoma valenza rispetto ai controlli a campione e alle relative percentuali di cui all’art. 11, commi 3 e 4, e all’art. 17 della L.R. n. 31/2002;

      9) di stabilire che:

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        10) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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