n.327 del 02.11.2016 periodico (Parte Seconda)
Domanda prot. n. CR/40947/2015 del 10/08/2015, presentata da G.I.M. SNC DI CRISTOFORI MARCELLO E FIGLI, ai sensi dell’Ordinanza 57/2012 e ss.mm. Rigetto istanza
IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO
ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012
convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012
(omissis)
decreta:
1. di dichiarare, per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, rigettata l’istanza presentata da G.I.M. SNC di Cristofori Marcello e Figli, con sede legale a Crevalcore (BO), via Conti, n. 644, C.F. 02128541204;
2. di comunicare al beneficiario la possibilità di ripresentare la domanda di concessione di contributo, per una sola volta, entro i 30 giorni successivi alla comunicazione del decreto di rigetto, ai sensi dell’art. 13 bis Ord. 57/2012 e s.m.i.;
3. di notificare il presente provvedimento attraverso l’applicativo web “sfinge” a G.I.M. SNC di Cristofori Marcello e Figli, con sede legale a Crevalcore (BO), via Conti, n. 644, C.F. 02128541204 avvertendo che avverso lo stesso è esperibile ricorso avanti al T.A.R. Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni dalla notifica, o il ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni;
4. di pubblicare per estratto il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (Burert).