n. 22 del 02.02.2012 (Parte Seconda)
Ricognizione dei Comuni che esercitano autonomamente, in forma singola o associata, le funzioni in materia sismica di cui al Titolo IV della Legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19, e di quelli che le esercitano avvalendosi delle strutture tecniche regionali - Aggiornamento
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Premesso che la L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 “Norme per la riduzione del rischio sismico”:
- all’articolo 3, commi 1, 2 e 4, ha confermato la delega ai Comuni delle funzioni sismiche, prevedendo la possibilità o di esercitare la funzione sismica autonomamente, in forma singola o associata, dotandosi di strutture tecniche adeguate per l’esercizio di tali compiti, o di avvalersi stabilmente delle strutture tecniche regionali;
- all’articolo 3, comma 7, ha attribuito alla Regione il compito di verificare che i Comuni abbiano assunto i provvedimenti necessari per l’esercizio autonomo delle funzioni sismiche;
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1804 del 2008, come integrata dalla deliberazione di Giunta regionale n. 120 del 2009 emanate al fine di definire gli standard minimi per l’esercizio delle funzioni in materia sismica;
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1852 del 2009 con la quale si è operata una prima ricognizione dei Comuni che esercitano autonomamente, in forma singola o associata, le funzioni in materia sismica di cui al Titolo IV della Legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19, e di quelli che la esercitano avvalendosi delle strutture tecniche regionali;
Richiamato che, con la medesima delibera n. 1852 del 2009, la Giunta regionale al fine di semplificare l’interazione tra la pubblica Amministrazione e l’utenza e di assicurare l’unitarietà e l’omogeneità dei processi urbanistici ed edilizi di cui le costruzioni oggetto delle pratiche sismiche costituiscono l’attuazione, ha ritenuto opportuno affidare l’esame delle pratiche sismiche dei Comuni che si avvalgono delle strutture tecniche regionali agli STB nel cui territorio ricade il capoluogo della provincia di appartenenza, rimanendo fermo che le restanti funzioni in materia di difesa del suolo e della costa sono svolte dagli STB in riferimento agli ambiti territoriali stabiliti dalla citata determina n. 16155 del 2003;
Rilevato:
- che la L.R. 23 del 2009, all’art. 5, comma 3, ha consentito, ai Comuni che non si erano già avvalsi della possibilità di esercitare la funzione sismica autonomamente, in forma singola o associata, dotandosi di strutture tecniche adeguate per l’esercizio di tali compiti, di assumere tale determinazione entro il 31 maggio 2010;
- che avvalendosi di tale opportunità anche le seguenti amministrazioni comunali hanno stabilito di esercitare autonomamente, in forma singola o associata, le funzioni sismiche:
- Comune di Bologna,
- Comune di Ferrara,
- Comuni di Sassuolo in forma associata con i Comuni di Frassinoro, Montefiorino e Palagano;
- che il Comune di Sissa ha revocato, con deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 2010, il conferimento della funzione sismica all’Unione Terre Verdiane esprimendo la volontà di avvalersi della Struttura tecnica regionale territorialmente competente;
Ritenuto opportuno procedere all’aggiornamento della ricognizione operata dalla citata deliberazione n. 1852 del 2009, confermandone le scelte sulle competenze territoriali in materia sismica degli STB richiamate in precedenza;
Ritenuto opportuno altresì specificare:
- che l’art. 20 della L.R. n. 19 del 2008 prevede la corresponsione, da parte dei soggetti che richiedono il rilascio dell’autorizzazione sismica o che depositano il progetto esecutivo riguardante le strutture, di un rimborso forfettario delle spese sostenute dalla struttura tecnica competente per lo svolgimento delle attività istruttorie così come dettagliato nella deliberazione di Giunta regionale n. 1126 del 2011;
- che il relativo rimborso deve essere versato:
- alla Regione nel caso in cui le funzioni in materia sismica siano svolte dalle strutture tecniche regionali, sul conto corrente postale 367409, codice IBAN IT18C0760102400000000367409, intestato a Regione Emilia-Romagna Presidente Giunta regionale e deve riportare la causale “ L.R. n. 19 del 2008 – Rimborso forfettario per istruttoria della progettazione strutturale” secondo le indicazioni dettate dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1126 del 2011;
- al Comune o alla forma associativa presso cui è incardinata la struttura tecnica competente, con le modalità definite dalla medesima Amministrazione;
- che la presente deliberazione sostituisce integralmente la deliberazione n. 1852 del 2009, la quale pertanto è abrogata dalla data di pubblicazione del presente atto nel BURERT;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta congiunta dell’Assessore alla “Sicurezza territoriale, Difesa del suolo e della costa, Protezione civile”, Paola Gazzolo e dell’Assessore alla “Programmazione territoriale, Urbanistica, Reti di infrastrutture materiali e immateriali, Mobilità, Logistica e Trasporti”, Alfredo Peri;
A voti unanimi e palesi
delibera:
1. di approvare la ricognizione dei Comuni che esercitano autonomamente, in forma singola o associata, le funzioni in materia simica, di cui all’Allegato A, facente parte integrante del presente atto;
2. di approvare la ricognizione dei Comuni che non esercitano autonomamente le funzioni sismiche, avvalendosi per l’esercizio delle funzioni di cui al Titolo IV della L.R. n. 19 del 2008, del Servizio Tecnico di Bacino nel cui territorio ricade il capoluogo della provincia di appartenenza, di cui all’Allegato B facente parte integrante del presente atto;
3. di specificare che la presente deliberazione sostituisce integralmente la deliberazione n. 1852 del 2009, la quale pertanto è abrogata dalla data di pubblicazione del presente atto nel BURERT;
4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.