n.130 del 16.05.2018 periodico (Parte Seconda)
Approvazione del Piano di prelievo del cinghiale in selezione e ridefinizione dei distretti di gestione degli ungulati degli ATC MO2 e MO3 - Stagione venatoria 2018 - 2019
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamate:
- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed in particolare l’art. 18 nel quale vengono indicate le specie cacciabili, i periodi di attività venatoria e viene demandata alle Regioni l’approvazione del calendario venatorio per i territori di competenza;
- la Legge 28 dicembre 2015, n. 221 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali” ed in particolare l’art. 7 comma 2 che vieta il foraggiamento di cinghiali, ad esclusione di quello finalizzato alle attività di controllo. Alla violazione di tale divieto si applica la sanzione prevista dall'articolo 30, comma 1, lettera l), della citata Legge n. 157/1992;
- la Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria”;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014 n. 56;
- le deliberazioni di Giunta regionale:
- n. 2185 del 21 dicembre 2015 con la quale si è provveduto, tra l'altro, ad istituire dal 1° gennaio 2016, presso la Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie, i Servizi Territoriali agricoltura, caccia e pesca per ciascun ambito provinciale a fronte delle nuove funzioni di competenza regionale definite dagli artt. 36-43 della citata L.R. n. 13/2015;
- n. 2230 del 28 dicembre 2015 con la quale, tra l'altro, è stata fissata al 1° gennaio 2016 la decorrenza delle funzioni amministrative oggetto di riordino ai sensi dell'art. 68 della predetta Legge Regionale n. 13/2015 tra le quali quelle relative al settore “Agricoltura, protezione della fauna selvatica, esercizio dell'attività venatoria, tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, pesca marittima e maricoltura”;
Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie di cui alla citata Legge Regionale n. 13/2015 ha imposto una revisione dell'intero articolato della sopra richiamata Legge Regionale n. 8/1994;
Vista la Legge Regionale 26 febbraio 2016, n. 1 “Modifiche alla Legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria” in attuazione della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” e della Legge 11 febbraio 1992, n.157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”. Abrogazione della Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 3 “Disciplina dell’esercizio delle deroghe prevista dalla Direttiva 2009/147/CE” ed in particolare l’art. 60, comma 1, a norma del quale i piani faunistico-venatori provinciali hanno efficacia fino alla data di approvazione del piano faunistico-venatorio regionale;
Richiamati in particolare della sopracitata Legge Regionale n. 8/1994, come modificata dalla predetta Legge Regionale n. 1/2016:
- l’art. 3 che attribuisce alla Regione la competenza all'esercizio di funzioni di programmazione e pianificazione ed individua, quali strumenti delle medesime, la Carta regionale delle vocazioni faunistiche del territorio, il Piano faunistico-venatorio regionale ed i piani, i programmi ed i regolamenti di gestione faunistica delle aree protette di cui alla L.R. n. 6/2005;
- l’art. 30, comma 5, il quale prevede che gli ATC, al fine di consentire un prelievo programmato e qualora le presenze faunistiche lo rendano tecnicamente opportuno, possano individuare distretti di gestione della fauna selvatica stanziale da proporre alla Regione per l'approvazione;
- l’art. 56 che in particolare:
- al comma 2 prevede, relativamente alla caccia di selezione, che i limiti quantitativi, la scelta dei capi ed eventuali prescrizioni sul prelievo vengano approvati annualmente dalla Regione, su proposta degli organismi direttivi di ogni Ambito Territoriale di Caccia (ATC) e dei concessionari delle Aziende venatorie, attraverso l’adozione di piani di prelievo, ripartiti per distretto e per Azienda Faunistico-Venatoria (AFV), sulla base delle presenze censite in ogni ATC o Azienda venatoria regionale e che i tempi e le modalità del prelievo siano stabiliti dal calendario venatorio regionale;
- al comma 3 bis prevede che, per far fronte all’impatto della specie cinghiale sulle produzioni agricole e rendere maggiormente efficace il prelievo, è ammessa la somministrazione di fonti trofiche attrattive nell’attività di caccia di selezione e che la Giunta regionale, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), individua le caratteristiche e le modalità tecniche di attuazione;
Visto il Regolamento Regionale del 27 maggio 2008, n. 1 "Regolamento per la gestione degli ungulati in Emilia-Romagna" e in particolare:
- l’art. 3 il quale dispone che i distretti di gestione degli ungulati rappresentano la base minima territoriale di intervento per una razionale organizzazione e localizzazione delle attività gestionali, compresi i prelievi. Per la razionalizzazione dei censimenti e dei prelievi i distretti vengono suddivisi in aree di gestione che tengono conto anche dei diversi istituti faunistici ricadenti all'interno del distretto stesso. Per meglio orientare i prelievi, possono essere individuate ulteriori sub-aree di caccia;
- l’articolo 11, comma 3, il quale prevede, tra l’altro, che i piani di prelievo del cinghiale, ripartiti in caccia collettiva e in prelievo selettivo devono essere presentati per l’approvazione almeno quarantacinque giorni prima della data di inizio del prelievo venatorio dal Consiglio direttivo dell’ATC su proposta della Commissione tecnica, dai titolari delle Aziende faunistico-venatorie e dagli Enti di gestione dei Parchi;
Vista inoltre la Carta delle Vocazioni Faunistiche della Regione Emilia-Romagna, approvata con delibera del Consiglio regionale n. 1036 del 23 novembre 1998 e successivamente aggiornata con deliberazioni dell’Assemblea Legislativa n. 122 del 25 luglio 2007 e n. 103 del 16 gennaio 2013, che in particolare:
- ha determinato, applicando all’intero territorio regionale un modello statistico multivariato, una presenza potenziale della specie cinghiale e una classificazione del territorio suddivisa in n. 3 categorie di vocazione (potenziale), individuate dai numeri 0, 1 e 2, dove il n. 0 indica le aree a vocazione nulla, il n. 1 indica le aree con densità potenziale compresa entro n. 10 capi/kmq e il n. 2 indica le aree con densità potenziale superiore a n. 10 capi/kmq.;
- ha fissato nelle aree non vocate alla specie cinghiale (tutta la Pianura Padana e in molti casi la fascia collinare e la bassa montagna) l'obiettivo di densità zero per le specie non compatibili ed ha indicato le strategie più efficienti (censimenti, prelievo venatorio con metodologie specifiche, controllo faunistico);
- ha previsto di non limitare il prelievo, predeterminando delle soglie massime nel numero di capi abbattibili individualmente, al fine di conseguire l'obiettivo di rimozione degli animali in dispersione;
Visti, altresì, i vigenti Piani faunistico-venatori provinciali di Forlì-Cesena, Rimini, Bologna, Modena, Reggio- Emilia, Parma, Ravenna, Piacenza;
Atteso che gli ATC MO2 e MO3, in ottemperanza ai disposti di cui al sopra citato art. 30, comma 5, della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, hanno formulato alcune proposte di modifica degli attuali distretti di gestione degli ungulati, acquisite agli atti del Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di Modena e di seguito indicate:
- con nota protocollo PG/2018/0141429 del 28 febbraio 2018, l’ATC MO3 ha proposto la modifica dei distretti C, D, F, ed I e delle relative unità territoriali di gestione, con effetto su tutte le specie di ungulati ad eccezione del cervo, finalizzata ad incrementare l’efficacia venatoria nei confronti del cinghiale; ciò in quanto l’aspetto territoriale dei distretti in questione, ossia aree montane con estese coperture forestali ed un reticolo stradale minimale rispetto alla restante parte del territorio modenese, non permettono di sfruttare efficacemente altre forme di caccia se non la braccata effettuata con un numero di partecipanti ed ausiliari elevato, al fine di ottenere risultati di prelievo che restituiscano un governo faunistico del territorio accettabile per la tutela agroforestale;
- con nota protocollo PG/2018/0145510 del 1 marzo 2018, con la quale l’ATC MO2 ha proposto la modifica dei distretti C e H al fine di ripercorrere i confini comunali, dell’UTG 201, l’istituzione della nuova UTG 313 e la divisione dell’UTG 244 in due UTG (2441 e 2442), di cui la 2442 da destinare alla caccia collettiva in braccata, nell’ambito di una nuova sagomatura dei distretti di gestione dei primi contrafforti collinari del territorio modenese; ciò anche al fine di permettere alle squadre che gestiscono il cinghiale un più facile uso del territorio migliorando il prelievo venatorio in considerazione della prossimità alla parte planiziale del territorio modenese;
Vista la relazione tecnica del Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Modena, registrata e acquisita agli atti del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca protocollo NP/2018/7710 del 4 aprile 2018, con la quale si valutano favorevolmente le suddette proposte;
Preso atto delle analisi e delle valutazioni favorevoli, sia per quanto concerne l'idoneità ambientale sia per gli aspetti gestionali, formulate dal Servizio Territoriale Agricoltura caccia e pesca di Modena volte alla modifica dei distretti di cui trattasi;
Atteso che le proposte di modifica degli ATC MO2 e MO3 sono in particolar modo finalizzate ad una più attenta gestione della specie cinghiale, essendo le stesse migliorative nella gestione attiva della specie e non andando in alcun modo a modificare l’attività sui cervidi;
Ritenuto pertanto di procedere alla modifica dei distretti proposta dagli ATC MO2 e MO3 ricadenti nei territori rappresentati nell’Allegato n. 1 al presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
Preso atto che ai sensi di quanto disposto dal soprarichiamato art. 56, comma 2, della Legge Regionale n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, gli organismi direttivi di ogni Ambito Territoriale di Caccia (ATC) ed i concessionari delle Aziende venatorie, hanno presentato per la stagione venatoria 2018/2019 le richieste, trattenute agli atti dei Servizi Territoriali Agricoltura caccia e pesca competenti per territorio, relative al solo prelievo selettivo della specie cinghiale;
Preso atto altresì dei contenuti degli strumenti di pianificazione regionali e provinciali con riferimento all’impatto della specie sulle produzioni agricole, che indicano il prelievo selettivo nel periodo primaverile-estivo e il metodo di caccia da attuare prioritariamente nei distretti a vocazione agricola, con particolare riferimento a quelli nei quali è stata superata la soglia di danno tollerabile indicata nei sopracitati Piani faunistico-venatori provinciali;
Richiamata la propria deliberazione n. 503 in data odierna recante “Calendario venatorio regionale – Stagione 2018/2019. Efficacia delle disposizioni per il prelievo in selezione del cinghiale” la quale, nelle more dell’acquisizione del necessario parere da parte di ISPRA ai sensi dell’art. 18, comma 2, della Legge n. 157/ 1992, riferito al calendario nel suo complesso, stabilisce che:
- le disposizioni del “Calendario venatorio regionale. Stagione 2018-2019” nella formulazione di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della predetta deliberazione, per quanto applicabili, abbiano efficacia per il prelievo in selezione del cinghiale sulla base del parere ISPRA reso con nota prot. 25731/T-All in data 5 aprile 2018, rinviando a un successivo atto le decisioni in ordine alla completa efficacia del calendario rispetto alle altre specie ed al prelievo del cinghiale in forma collettiva;
- il prelievo in selezione del cinghiale è consentito a partire dal 15 aprile sino al 30 settembre per tutte le classi e sessi, fatta eccezione per le femmine adulte accompagnate in aree a gestione conservativa, e dal 1° ottobre fino al 15 marzo per tutti i sessi e le classi d’età, tenendo presente che qualora le femmine adulte siano accompagnate da giovani si dovrebbe dare priorità all’abbattimento di questi ultimi, così come evidenziato nel succitato parere di ISPRA;
Ritenuto pertanto di provvedere con il presente atto all’approvazione del solo piano di prelievo in selezione del cinghiale, così come indicato nell’Allegato 2, quale parte integrante del medesimo, al fine di consentire il rispetto dei tempi di prelievo previsti, demandando ad un successivo atto l’approvazione del prelievo in forma collettiva;
Richiamata infine la deliberazione n. 1204 del 2 agosto 2017 recante “Art. 11 della Legge regionale 18 luglio 2017, n.14 - Somministrazione di fonti trofiche attrattive nell'attività di caccia di selezione al cinghiale. disciplina delle caratteristiche e delle modalità di attuazione” che, in attuazione dell’art. 56, comma 3 bis, della Legge Regionale n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, approva nella formulazione di cui all’Allegato 1 alla medesima, la disciplina per l’utilizzo di fonti trofiche attrattive nella caccia di selezione al cinghiale;
Precisato che nell’Allegato 1 della citata deliberazione n. 1204/2017 recante “Disciplina per l’utilizzo di fonti trofiche attrattive nella caccia di selezione al cinghiale” al primo capoverso è stato indicato quale periodo nel quale attuare il prelievo di selezione del cinghiale dal 15 aprile al 31 gennaio, con riferimento al calendario venatorio regionale 2017-2018 in vigore al momento dell’adozione del predetto atto deliberativo;
Considerato che il periodo nel quale attuare il prelievo di selezione del cinghiale è da intendersi correlato alle tempistiche che ogni anno vengono stabilite in merito dal calendario venatorio regionale;
Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche;
Richiamata la propria deliberazione n. 93 del 29 gennaio 2018 recante “Approvazione Piano triennale di Prevenzione della corruzione 2018-2020”;
Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche ed in particolare l’art. 37, comma 4;
Richiamate infine le proprie deliberazioni:
- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 56 del 25 gennaio 2016 recante “Affidamento degli incarichi di direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001”;
- n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato atto altresì dei pareri allegati;
Su proposta dell'Assessore all’Agricoltura, Caccia e Pesca, Simona Caselli;
A voti unanimi e palesi
delibera:
1) di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa, le quali costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di approvare la modifica dei distretti di gestione degli ungulati proposta dagli ATC MO2 e MO3, come risulta dalle cartografie di cui all’Allegato 1 al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo;
3) di approvare, altresì, il piano di abbattimento del cinghiale in selezione nella Regione Emilia-Romagna per la stagione venatoria 2018-2019, così come riportato nell’Allegato 2 al presente atto, di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale;
4) di dare atto che, ai sensi del R.R. n. 1/2008, i Consigli Direttivi degli ATC, i titolari delle Aziende faunistico-venatorie nonché gli Enti gestori delle aree protette dovranno provvedere alla consegna degli appositi contrassegni numerati ai cacciatori di selezione senza limite numerico;
5) di dare atto, inoltre, in ottemperanza a quanto previsto negli strumenti di pianificazione regionale, che l'abbattimento del cinghiale in selezione nel periodo primaverile ed estivo rappresenta il metodo di caccia d'elezione nei distretti a vocazione agricola ed in particolare in quelli nei quali, nell'annata agraria precedente, sia stata superata la soglia di danno indicata nei piani faunistico-venatori;
6) di specificare, con riferimento ai contenuti della deliberazione n. 1204 del 2 agosto 2017 recante “Disciplina per l’utilizzo di fonti trofiche attrattive nella caccia di selezione al cinghiale”, che per la stagione venatoria 2018-2019 il periodo di prelievo in selezione del cinghiale è quello definito dal calendario venatorio regionale 2018-2019;
7) di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte in narrativa;
8) di disporre la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando atto che il Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura e Pesca.