n.195 del 03.07.2014 (Parte Seconda)

Avviso pubblico per la presentazione delle domande di accesso ai contributi per l'acquisto di materiali di prevenzione e di cani per prevenire gli attacchi dei lupi al bestiame domestico (ovicaprini, bovidi, cervidi, equidi e suidi).

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamata la Legge n. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" ed in particolare l'art. 2 che, in ottemperanza con quanto previsto dalla Direttiva comunitaria 92/43/CEE - relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica - nonché dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 357 dell'8 settembre 1997 e successive modifiche - recante disposizioni per l'attuazione della sopracitata Direttiva - definisce il lupo specie “particolarmente protetta”;

Considerato che la ricomparsa del lupo nei territori collinari e montani, se pur molto importante sotto l'aspetto conservazionistico della specie, comporta notevoli implicazioni in termini di danni economici al settore zootecnico indennizzati dalla Regione ai sensi della L.R. n. 27/2000;

Vista la LR n. 8/1994 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria", così come da ultimo modificata dall'art. 34 della L.R. n. 28/2013, ed in particolare:

  • l'art. 6, comma 1, lett. c bis) che prevede che il piano finanziario regionale stabilisca le risorse da assegnare alle Province per la realizzazione di progetti sperimentali promossi dalla Regione per la difesa del bestiame da predazione da canidi sui pascoli collinari e montani;
  • l'art. 17, comma 3 bis, a norma del quale la Regione promuove la realizzazione di progetti sperimentali tesi all'introduzione negli allevamenti zootecnici di specifiche misure di prevenzione per la difesa del bestiame da predazione da canidi sui pascoli collinari e montani demandando alla Giunta regionale l'approvazione di un piano di intervento che definisce criteri e modalità di attuazione nonché di assegnazione delle risorse, nell'ambito del quale può essere prevista anche l'erogazione da parte delle Province di contributi in regime de minimis ai sensi delle disposizioni europee nel settore agricolo;

Dato atto che con propria deliberazione n. 122 del 10 febbraio 2014 recante “Interventi faunistico-venatori anno 2014. Approvazione piano finanziario regionale annuale” si è previsto di destinare Euro 75.000,00 per la realizzazione di progetti sperimentali promossi dalla Regione per la difesa del bestiame da predazione da canidi sui pascoli collinari e montani, stanziati sul capitolo 78111 "Assegnazioni alle Province per la realizzazione di progetti sperimentali regionali per la difesa del bestiame dalla predazione di canidi sui pascoli collinari e montani (art. 6 comma 3, lett. c-bis) e art. 17 comma 3-bis), L.R. 15 febbraio 1994, n.8), nell'ambito dell'U.P.B. 1.4.2.2.13700 "Protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria";

Richiamata la propria deliberazione n. 250 del 3 marzo 2014, pubblicata nel BURERT n. 87 del 26 marzo 2014, con la quale si è provveduto:

  • ad approvare il piano di intervento per la realizzazione di un progetto sperimentale di prevenzione degli attacchi da lupo in Regione Emilia-Romagna, nel testo di cui all’allegato parte integrante della deliberazione stessa;
  • a rinviare a successiva deliberazione l’approvazione di uno specifico bando regionale teso all’erogazione di contributi per l’acquisto di materiale di prevenzione e di cani;

Preso atto delle fasi attuative previste dal sopracitato “Piano di intervento” articolate come segue:

  • istituzione di un gruppo di lavoro composto da funzionari e collaboratori dell’Amministrazione regionale, delle Amministrazioni provinciali, delle Associazioni professionali e/o Associazioni di categoria per la condivisione del progetto e la definizione dei compiti e delle tempistiche;
  • organizzazione di incontri zonali sul territorio in tutte le Province interessate dal fenomeno per l'illustrazione del progetto regionale, la presentazione delle tecniche di prevenzione e degli strumenti messi a disposizione e la raccolta delle manifestazioni di interesse da parte dei titolari delle singole aziende anche ai fini della priorità per l'accesso ai contributi;
  • effettuazione di specifici sopralluoghi presso le aziende interessate, anche con specifico supporto tecnico, nell’ambito dei quali proporre e concordare con l'allevatore soluzioni “tipo” da adattare ad ogni singola realtà aziendale già validate con risultati oggettivi in altre realtà territoriali;
  • individuazione da parte della Regione dei criteri per la selezione delle domande di contributo e approvazione di un apposito bando finalizzato all’adozione di una graduatoria regionale, dando priorità alle aziende che hanno manifestato il proprio interesse e nelle quali è stato effettuato il sopralluogo;
  • presentazione delle domande di contributo da parte degli allevatori con indicazione della tipologia di intervento, del dimensionamento e della stima del costo dell’intervento;
  • approvazione da parte della Regione della graduatoria sulla base dell’istruttoria effettuata dalle Province e assegnazione alle Province delle risorse destinate alla successiva erogazione dei contributi agli allevatori per l'acquisto del materiale di prevenzione (recinzioni, dissuasori) e dei cani;
  • liquidazione del contributo da parte delle Province dopo il collaudo della messa in opera per il materiale di prevenzione e dopo la visita con esito positivo di un operatore cinofilo che attesti l'adeguato utilizzo dei cani;

Preso atto:

  • che il gruppo di lavoro ha redatto specifici verbali, trattenuti agli atti del competente Servizio Territorio rurale ed attività faunistico-venatorie, delle risultanze dei lavori e delle riunioni in cui sono stati discussi gli stati di avanzamento del “progetto”;
  • che il predetto Servizio ha organizzato e tenuto, nel periodo 16 aprile/6 maggio 2014, tredici incontri a livello locale ed ha analizzato le 195 manifestazioni di interesse presentate dagli allevatori partecipanti, trattenute agli atti del Servizio stesso;
  • che il medesimo Servizio ha altresì provveduto ad individuare il soggetto esterno incaricato del supporto tecnico in fase di effettuazione dei sopralluoghi;

Atteso:

  • che l’elevato numero di richieste raccolte rende necessario ridefinire in parte le modalità di attuazione del piano di intervento approvato con particolare riferimento alla tempistica e alle modalità di realizzazione dei sopralluoghi finalizzati alla verifica della messa in atto di interventi il più possibili idonei ad ogni singola realtà aziendale;
  • che occorre infatti disporre che i sopralluoghi siano effettuati nelle aziende collocate in graduatoria in posizione utile al finanziamento ed individuate in base alle istruttorie delle Province sulle domande di contributo presentate;
  • che - prevedendo la realizzazione dei sopralluoghi, rivolti alla definizione dell’effettivo sistema di prevenzione da attuare nella singola realtà aziendale, successivamente all’approvazione della graduatoria - occorre stabilire:
    • che dell’esito del sopralluogo, da svolgersi da parte del tecnico incaricato dalla Regione unitamente ad un funzionario della Provincia competente per territorio, sia redatto specifico verbale, sottoscritto anche dal legale rappresentante dell’azienda;
    • che, nel caso l’esito del sopralluogo determini l’individuazione di un diverso metodo di prevenzione da attuare e/o una modifica della spesa prevista rispetto a quanto contenuto in domanda:
      • la sottoscrizione del verbale da parte del legale rappresentante dell’azienda interessata costituisca a tutti gli effetti integrazione dei contenuti dell’istanza a parziale modifica dell’originaria richiesta secondo quanto indicato nel verbale stesso;
      • l’assenza di tale sottoscrizione da parte dell’azienda determini la decadenza della domanda presentata e la conseguente esclusione dalla graduatoria;
  • che, al termine dei sopralluoghi presso le aziende collocate nella graduatoria in posizione utile al finanziamento, le Province trasmettano alla Regione i relativi esiti ai fini della conseguente ridefinizione della graduatoria regionale e dell’eventuale spesa ammessa e contributo concedibile;

Considerato, inoltre:

  • che non è possibile determinare a priori né quali né quanti richiedenti, tra quelli che saranno inseriti nella graduatoria ridefinita, procederanno effettivamente all’acquisto;
  • che è pertanto necessario prevedere modalità e tempi che consentano l’ottimizzazione dell’utilizzo delle disponibilità finanziarie, stabilendo:
    • che, sulla base dell’approvazione della graduatoria ridefinita, si provveda all’assegnazione alle Province delle somme riferite alle domande collocate in posizione utile al finanziamento nell’ambito del territorio di competenza al fine della successiva concessione da parte delle Province stesse dei contributi in favore delle aziende beneficiarie;
    • che l’acquisto dei cani da guardiania e dei materiali di prevenzione ammessi nonché la messa in opera di questi ultimi debbano avvenire entro 150 giorni successivi alla data di notifica da parte della Provincia della concessione del contributo;
    • che l’erogazione del contributo sia condizionata alla presentazione di tutta la documentazione rendicontativa probatoria dell’avvenuto acquisto ed al collaudo da parte del personale tecnico incaricato;
    • che l’erogazione alle Province delle risorse assegnate avvenga, anche in più soluzioni, sulla base degli esiti dei collaudi;
    • che, in presenza di risorse economizzate in fase di ridefinizione della graduatoria e di collaudo, si possa procedere allo scorrimento della graduatoria regionale, previo sopralluogo per la definizione dell’effettivo sistema di prevenzione da attuare, ed alla conseguente eventuale modifica delle assegnazioni disposte in favore delle Province al fine del loro adeguamento agli effettivi fabbisogni;

Visto il Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo che disciplina l’assetto di incentivazione e di sostegno finanziario esclusivamente in favore delle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli nel limite di Euro 15.000,00 quale valore complessivo degli aiuti concedibili ad una medesima impresa nell'arco di tre esercizi fiscali;

Visti:

  • il progetto di legge “Assestamento del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016 a norma dell’art. 30 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40. Primo provvedimento generale di variazione” pubblicato sul supplemento al BURERT n. 258 del 17 giugno 2014;
  • il relativo documento di accompagnamento pubblicato sul supplemento al BURERT n. 258.1 del 17 giugno 2014;

Dato atto:

  • che nei predetti documenti finanziari è prevista una variazione in aumento di Euro 150.000,00 sul citato capitolo 78111 del bilancio 2014 relativo alle azioni di cui al presente atto;
  • che tali risorse integrative possono essere destinate all’attuazione del piano di intervento di che trattasi subordinandone la loro effettiva utilizzazione all’approvazione ed entrata in vigore della predetta normativa finanziaria nonché all’adozione della necessaria integrazione del piano finanziario di cui alla citata deliberazione n. 122/2014;

Ritenuto pertanto di provvedere con il presente atto all’approvazione di uno specifico bando teso all'erogazione dei contributi – da attuare in regime de minimis - per l’acquisto di materiali e di cani per la prevenzione degli attacchi da lupo al bestiame domestico (ovicaprini, bovidi, cervidi, equidi e suidi) nella formulazione di cui all'Allegato A parte integrante della presente deliberazione, nel quale sono definiti l’ammontare degli aiuti nonché i criteri e le modalità applicative, che costituisce al contempo Avviso pubblico per la presentazione delle domande di accesso ai contributi previsti;

Ritenuto altresì di provvedere all’approvazione delle caratteristiche tecniche dei presidi di prevenzione finanziabili, secondo quanto esposto nell’Allegato B, nonché dello schema di domanda di cui all’Allegato C, ugualmente parti integranti della presente deliberazione;

Visti:

  • il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche, ed in particolare gli artt. 26 e 27;
  • le proprie deliberazioni n. 1621 dell’11 novembre 2013 recante “Indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33” e n. 68 del 27 gennaio 2014 recante “Approvazione del programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014 - 2016”;

Viste:

  • la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche, ed in particolare l’art. 37, comma 4;
  • la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche;

Richiamate, infine, le proprie deliberazioni:

  • n. 1057 del 24 luglio 2006, con la quale si è dato corso alla prima fase di riordino delle proprie strutture organizzative, e n. 1663 del 27 novembre 2006 con la quale è stato modificato l'assetto delle Direzioni Generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente;
  • n. 1950 del 13 dicembre 2010 recante “Revisione della struttura organizzativa della Direzione Generale Attività produttive, commercio e turismo e della Direzione Generale Agricoltura”;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Tiberio Rabboni;

A voti unanimi e palesi

delibera:

  1. di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante del presente dispositivo;
  2. di approvare - con riferimento al Piano di intervento per la realizzazione di un progetto sperimentale di cui alla deliberazione n. 250/2014 - uno specifico Avviso pubblico per la presentazione delle domande di accesso ai contributi per l'acquisto di presidi per la prevenzione degli attacchi da lupo agli allevamenti di bestiame al pascolo (ovicaprini, bovidi, cervidi, equidi e suidi) - da attuare in regime de minimis ai sensi del Regolamento (UE) n. 1408/2013 - nella formulazione di cui all'Allegato A parte integrante della presente deliberazione, nel quale sono definiti l’ammontare degli aiuti nonché i criteri e le modalità applicative;
  3. di approvare le caratteristiche tecniche dei presidi di prevenzione finanziabili secondo quanto previsto nell’Allegato B e lo schema di domanda di cui all’Allegato C, ugualmente parti integranti della presente deliberazione;
  4. di disporre la pubblicazione in forma integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando atto che il Servizio Territorio rurale ed attività faunistico-venatorie provvederà a darne la più ampia diffusione anche attraverso il portale ER Agricoltura e pesca;
  5. di dare atto che - secondo quanto previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nelle proprie deliberazioni n. 1621/2013 e n. 68/2014- il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione contemplati dal comma 1 dell’art. 26 del D.Lgs. 33/2013 e s.m..

Allegato A

Attuazione del “Piano di intervento per la realizzazione del progetto sperimentale di prevenzione degli attacchi da lupo in Emilia-Romagna” di cui alla deliberazione n. 250/2014

1. OBIETTIVI

Al fine di introdurre negli allevamenti zootecnici misure di prevenzione per la difesa del bestiame domestico (ovicaprini, bovidi, cervidi, equidi e suidi) da predazione da canidi sui pascoli collinari e montani, la Regione Emilia-Romagna intende concedere contributi in regime de minimis - secondo quanto previsto dal Reg. (UE) n. 1408/2013 - alle imprese agricole in possesso dei requisiti e delle condizioni previste dal presente avviso.

2. BENEFICIARI

Possono usufruire dell'aiuto in regime de minimis di cui al presente bando gli imprenditori zootecnici con imprese attive in Emilia-Romagna che allevano al pascolo specie domestiche o selvatiche di ovi-caprini, bovidi, equidi, cervidi e suidi e che rispettano i requisiti e soddisfano le condizioni di ammissibilità di seguito specificate:

  • siano condotte da imprenditore agricolo, come definito dall'art. 2135 del C.C., in forma singola o associata;
  • siano in possesso di partita IVA;
  • siano iscritte all'Anagrafe Regionale delle Aziende Agricole di cui al RR 17/2003, con posizione debitamente validata;
  • siano regolarmente registrate presso l'Azienda U.S.L. competente e, in caso di allevamento di animali selvatici, siano autorizzate dalla Provincia, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
  • utilizzino legittimamente pascoli ricadenti nelle zone collinari e montane dell'Emilia-Romagna individuate secondo le classificazioni ISTAT;
  • dimostrino la legittima disponibilità del pascolo, nel caso di richiesta di recinzioni fisse, non inferiore ai 5 anni successivi alla concessione del contributo previsto dal presente bando;
  • non si trovino in stato di insolvenza o siano sottoposte a procedure concorsuali;
  • siano in regola con i versamenti contributivi, previdenziali e assistenziali;
  • non siano soggetti a provvedimenti di esclusione e a provvedimenti sanzionatori;
  • non abbiano superato i limiti previsti dal Reg. (UE) n. 1408/2013 per gli aiuti de minimis pari ad Euro 15.000,00 nell'arco di tre esercizi fiscali (esercizio in corso e due esercizi precedenti).

3. OGGETTO DELL'AIUTO

Sono oggetto di contributo i seguenti presidi di prevenzione:

Recinzioni:

tipologia 1 - Recinzione metallica fissa

tipologia 2 - Recinzione mista fissa

tipologia 3 - Recinzione elettrificata semipermanente

tipologia 4 - Recinzione mobile elettrificata

Dissuasori acustici faunistici

Cani da guardiania

È comunque previsto il finanziamento di materiali atti ad ottimizzare dotazioni già presenti in azienda.

Quanto alle recinzioni, il tecnico incaricato dalla Regione potrà fornire al beneficiario ogni indicazione utile alla corretta messa in opera.

Analogamente il tecnico incaricato dalla Regione potrà fornire al beneficiario ogni informazione necessaria al corretto utilizzo dei dissuasori.

Quanto ai cani da guardiania, il tecnico incaricato dalla Regione valuterà in sede di sopralluogo l’idoneità e le caratteristiche attitudinali del cane che si intende acquistare e periodicamente accerterà la corretta gestione dell’animale all’interno dell’allevamento.

La descrizione e le caratteristiche tecniche dei presidi finanziabili, nonché la spesa massima ammessa per l’acquisto sono riportati nell'Allegato B al presente bando.

4. OBBLIGHI E VINCOLI

L’impresa beneficiaria, pena la revoca dell’aiuto anche se già erogato, deve:

  • concludere l’acquisto e la messa in opera del presidio di prevenzione ammesso al contributo entro i 150 giorni successivi alla notifica della concessione del finanziamento da parte della Provincia;
  • per un periodo vincolativo di cinque anni decorrenti dalla data di acquisizione dei presidi, idoneamente documentata, mantenere in condizioni di efficienza il presidio finanziato che non deve comunque essere distolto dalla sua destinazione d’uso;
  • comunicare alla Provincia, entro 30 giorni dal suo verificarsi, ogni circostanza che determini modifiche alle condizioni del presidio oggetto dell’aiuto;
  • mantenere in condizioni di benessere i cani affidati, nel rispetto della normativa in vigore, impegnarsi a limitare qualunque disturbo questi possano arrecare a terzi e comunicare eventuali decessi o parti;
  • rispettare tutte le prescrizioni e gli obblighi di cui al presente bando;
  • rendersi disponibile a sopralluoghi e monitoraggi nei cinque anni successivi alla concessione del contributo da parte di personale autorizzato dalla Regione o dalla Provincia.

5. DOTAZIONE FINANZIARIA, AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE, ENTITÀ E LIMITI DELL'AIUTO REGIONALE

Al finanziamento delle domande ammesse è destinata la somma di Euro 75.000,00 stanziata sul capitolo 78111 "Assegnazioni alle Province per la realizzazione di progetti sperimentali regionali per la difesa del bestiame dalla predazione di canidi sui pascoli collinari e montani (art. 6 comma 3, lett. c-bis) e art. 17 comma 3-bis), L.R. 15 febbraio 1994, n.8), nell'ambito dell'U.P.B. 1.4.2.2.13700 "Protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria" per l'esercizio finanziario 2014 nonché l’ulteriore somma di Euro 150.000,00 in fase di stanziamento sul predetto capitolo come da progetto di legge “Assestamento del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016 a norma dell’art. 30 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40. Primo provvedimento generale di variazione” pubblicato sul supplemento al BURERT n. 258 del 17 giugno 2014 e dal relativo documento di accompagnamento pubblicato sul Supplemento al BURERT n. 258.1 del 17 giugno 2014.

L’effettiva utilizzazione delle risorse integrative è subordinata all’approvazione ed entrata in vigore della predetta normativa finanziaria nonché all’adozione della necessaria integrazione del piano finanziario di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 122/2014.

La spesa massima ammissibile per ogni singola impresa a copertura dell'acquisto dei presidi di prevenzione è rapportata al valore in UBA della mandria/gregge oggetto di protezione ed è così definita:

  • 1.000 euro fino a 3 UBA
  • 1.500 euro da oltre 3 fino a 7 UBA
  • 2.500 euro da oltre 7 fino a 15 UBA
  • 3.000 euro da oltre 15 fino a 30 UBA
  • 4.000 euro oltre 30 UBA

Non è ammessa a contributo l’IVA.

Sono a carico del beneficiario la messa in opera dei materiali di prevenzione nonché nel caso dei cani gli oneri assicurativi per danni a terzi, l'iscrizione all'anagrafe canina o il passaggio di proprietà, nonché le spese sanitarie necessarie al benessere animale.

Sono inoltre a carico del beneficiario eventuali autorizzazioni specifiche qualora previste.

L’importo massimo dell’aiuto non può in ogni caso determinare il superamento del massimale complessivo di spesa erogabile al singolo imprenditore, pari ad Euro 15.000,00, calcolato quale valore complessivo degli aiuti concedibili ed erogabili in regime de minimis ad una medesima impresa nell'arco di tre esercizi fiscali, indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall’obiettivo da essi perseguito.

6. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DA PARTE DELLE IMPRESE

L’istanza, in carta semplice, deve essere presentata alla Provincia nella quale ricadono i pascoli per i quali vengono richiesti i presidi di prevenzione compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal soggetto richiedente.

Le istanze, redatte secondo il fac-simile di cui all'Allegato C al presente atto, devono pervenire alle Amministrazioni provinciali competenti per territorio, a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso e fino al 22 luglio 2014 con le seguenti modalità alternative:

  • tramite posta unicamente a mezzo raccomandata A.R.
  • mediante posta certificata da un indirizzo di posta certificata all’indirizzo istituzionale della Provincia di riferimento.

In caso di trasmissione per mezzo raccomandata per la verifica del rispetto del termine ultimo farà fede la data del timbro postale.

L'istanza deve essere corredata da copia fotostatica di un documento di identità valido del sottoscrittore.

7. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE, CRITERI DI PRIORITÀ, APPROVAZIONE GRADUATORIA E CONCESSIONE DELL’AIUTO

Ciascuna Amministrazione provinciale provvederà ad individuare, dandone idonea pubblicizzazione, il Responsabile di procedimento, la struttura preposta all’istruttoria e ad ogni adempimento procedurale nonché gli uffici presso i quali è possibile richiedere l’accesso agli atti.

L’Amministrazione provinciale effettuerà l’istruttoria finalizzata ad accertare che l’impresa richiedente sia in possesso di tutti i requisiti richiesti, ivi compresa la regolarità contributiva, e che i presidi di prevenzione proposti risultino ammissibili richiedendo eventuali chiarimenti necessari al perfezionamento dell’istruttoria.

Il beneficiario dovrà dare riscontro alla richiesta entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell’Ufficio competente, pena la decadenza della domanda.

A conclusione dell’attività istruttoria, le Amministrazioni provinciali assumono uno specifico atto formale nel quale sono indicate le istanze ammissibili con annessa quantificazione della spesa ammissibile e del corrispondente contributo concedibile, con indicazione degli eventuali punteggi di priorità e delle precedenze. Nel medesimo atto sono altresì indicate le istanze ritenute non ammissibili, per le quali il Responsabile del procedimento avrà espletato, ai sensi della normativa sul procedimento amministrativo, gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l’interessato circa i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

Spetta inoltre alle medesime Amministrazioni l’effettuazione dei controlli sulla corrispondenza al vero di quanto attestato nelle singole dichiarazioni e nella documentazione prodotta a supporto delle istanze medesime attraverso un controllo a campione pari al 5% delle domande pervenute.

Le Amministrazioni provinciali provvedono entro il 2 settembre 2014 a trasmettere al Servizio Territorio rurale e attività faunistico-venatorie i suddetti atti.

Ai fini della formazione della graduatoria le domande ritenute ammissibili a seguito della verifica del rispetto delle condizioni di accesso fissate nel presente bando verranno ordinate in base alla somma dei punteggi di seguito indicati:

  • 10 punti agli allevatori che alla data di scadenza del bando non abbiano compiuto 40 anni
  • 5 punti nel caso in cui l’allevatore sia anche titolare di Azienda Agri-Turistica
  • 10 punti a coloro che hanno subito da 1 a 5 attacchi da canidi regolarmente risarciti negli ultimi tre anni
  • 15 punti a coloro che hanno subito più di 5 attacchi da canidi regolarmente risarciti negli ultimi tre anni
  • 5 punti a coloro che hanno già messo in atto sistemi di prevenzione riconducibili alle tipologie indicate nell'Allegato B
  • 30 punti a chi alleva al pascolo, quale specie prevalente in termine di UBA, ovicaprini
  • 20 punti a chi alleva al pascolo, quale specie prevalente in termini di UBA, bovini
  • 10 punti a chi alleva al pascolo, quale specie prevalente in termini di UBA, una delle altre specie ammesse al contributo
  • 2 punti alle Aziende che allevano sui pascoli collinari e montani fino a 3 UBA
  • 7 punti alle Aziende che allevano sui pascoli collinari e montani più di 3 UBA fino a 7
  • 15 punti alle Aziende che allevano sui pascoli collinari e montani più di 7 UBA fino a 15
  • 20 punti alle Aziende che allevano sui pascoli collinari e montani più di 15 UBA fino a 30
  • 22 punti alle Aziende che allevano sui pascoli collinari e montani più di 30 UBA.

A parità di punteggio le domande verranno ordinate applicando quale criterio prioritario la manifestazione d’interesse attraverso la consegna della scheda di adesione al progetto in occasione degli incontri organizzati a livello locale e in caso di ulteriore parità la minore età del richiedente.

Il Servizio Territorio rurale ed attività faunistico-venatorie provvederà all’approvazione della graduatoria unica regionale, con validità biennale, entro il 5 settembre 2014 che sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione e comunicherà alle Province i potenziali beneficiari in relazione alle risorse disponibili.

Il Responsabile del procedimento per la fase di competenza regionale è il Responsabile del Servizio Territorio rurale e attività faunistico-venatorie della Direzione Generale Agricoltura, economia ittica e attività faunistico-venatorie Regione Emilia-Romagna, Viale della Fiera 8, 40127 Bologna.

A seguito della pubblicazione della graduatoria un tecnico incaricato dalla Regione unitamente ad un funzionario provinciale provvederà ad effettuare un sopralluogo nelle aziende risultate finanziabili secondo l'ordine stabilito dalla citata graduatoria e fino ad esaurimento della somma resa disponibile dal presente avviso, per valutare l'idoneità degli interventi richiesti tenuto conto della tipologia e delle modalità di allevamento. Il tecnico potrà proporre all'allevatore eventuali integrazioni o modifiche delle richieste indicate in domanda. Delle operazioni di sopralluogo verrà redatto apposito verbale, sottoscritto contestualmente dal richiedente, dal tecnico e dal funzionario provinciale, che riporterà il progetto aziendale di prevenzione e la conferma o modifica del finanziamento richiesto. Il verbale costituirà di fatto documentazione integrativa all’istanza di contributo sostituendo, per le eventuali modifiche apportate, l’originaria proposta di intervento, fermi restando i limiti di spesa ammissibile e contributo concedibile definiti nella graduatoria regionale. La mancata sottoscrizione del verbale da parte dell’azienda comporta la decadenza dell’istanza di contributo.

A conclusione dei sopralluoghi ed in relazione alle eventuali modifiche ai progetti aziendali dei potenziali beneficiari, ciascuna Provincia approverà un apposito atto nel quale verrà eventualmente indicata la rideterminazione della spesa ammessa e del contributo concedibile o la conferma rispetto all’istruttoria iniziale.

La Regione, ricevuti tali elenchi, provvederà a ridefinire se necessario la graduatoria regionale per gli aspetti concernenti la spesa ammessa ed il contributo concedibile nonché ad assegnare alle Province le somme destinate ai finanziamenti ai singoli beneficiari. Con successivi atti le Amministrazioni provinciali provvederanno alle relative concessioni.

Qualora, a seguito degli elenchi forniti dalle Amministrazioni provinciali, residuino eventuali risorse recate dal presente avviso, la Regione comunicherà alle Province gli ulteriori potenziali beneficiari, rispetto ai quali verranno attivati i sopralluoghi secondo le modalità più sopra evidenziate.

Sulla base dei successivi elenchi, previa rideterminazione secondo l’iter sopra indicato, la Regione provvederà alle assegnazioni finalizzate ad ulteriori concessioni dei contributi da parte delle Province ai soggetti beneficiari secondo l’ordine della graduatoria regionale.

8. RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il beneficiario dovrà provvedere all'acquisto e alla messa in opera dei presidi di prevenzione ammessi a contributo entro 150 giorni decorrenti dalla notifica della concessione del contributo da parte della Provincia.

Saranno considerate eleggibili all’aiuto le spese sostenute dal beneficiario:

  • successivamente al sopralluogo tecnico di cui al punto 7;
  • supportate da titoli regolarmente quietanzati secondo le modalità fissate nel presente punto.

La liquidazione del contributo da parte delle Amministrazioni provinciali è subordinata all'esito positivo del collaudo della messa in opera del materiale di prevenzione e alla visita con esito positivo di personale qualificato che attesti l'adeguato utilizzo dei cani, opportunamente verbalizzati.

Entro 30 giorni dalla conclusione degli interventi, l’impresa beneficiaria dovrà provvedere a trasmettere alla Provincia la domanda di liquidazione dell’aiuto corredata della seguente documentazione:

a) copia delle fatture di acquisto;

b) copia della documentazione comprovante l’avvenuto pagamento secondo le modalità sotto definite;

c) dichiarazione in ordine agli eventuali aiuti de minimis percepiti nell’ultimo triennio (esercizio in corso al momento della rendicontazione e due esercizi precedenti).

Saranno considerate ammissibili esclusivamente le spese pagate con utilizzo di conti correnti bancari o postali, restando vietato l’impiego del contante. È pertanto richiesta, ai fini della dimostrazione dell’avvenuto pagamento, idonea documentazione bancaria/postale quale: copia del bonifico (in caso di utilizzo di home-banking, stampa dell’operazione eseguita) o della ricevuta bancaria o dell’assegno emesso e copia dell’estratto conto rilasciato dalla banca/posta dal quale si evinca l’avvenuto movimento di addebito.

Qualora la dichiarazione relativa agli aiuti de minimis presentata in sede di rendiconto rappresenti maggiori aiuti percepiti rispetto a quanto dichiarato in sede di presentazione della domanda di aiuto, l’aiuto spettante sarà conseguentemente ricalcolato, fino alla concorrenza del limite di Euro 15.000,00.

L’erogazione in favore delle Province delle assegnazioni saranno disposte, anche in più soluzioni, sulla base dei collaudi.

Le Province, in sede di liquidazione dei contributi spettanti, provvederanno alla preliminare verifica della regolarità contributiva dell’azienda beneficiaria.

9. VERIFICHE E CONTROLLI

La Regione e le Province potranno effettuare in ogni momento verifiche e controlli circa il mantenimento dei requisiti ed il rispetto degli obblighi e vincoli fissati con il presente avviso.

10. REVOCHE E SANZIONI

La revoca dell’aiuto concesso, anche se già erogato, sarà disposta con atto formale della Provincia nei casi specificatamente previsti nel presente avviso.

Nel caso in cui l’aiuto sia già stato erogato, la revoca comporta l'obbligo della restituzione della somma percepita, con interesse calcolato al tasso legale, maggiorato di quattro punti a titolo di sanzione amministrativa, nonché l'esclusione fino ad anni cinque da ogni agevolazione in materia di agricoltura.

11. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente stabilito dal presente avviso si fa rinvio alle disposizioni vigenti in materia di aiuti de minimis nel settore agricolo ai sensi del Regolamento (UE) n. 1408/2013 e di procedimento amministrativo.

Allegato B

Caratteristiche tecniche dei presidi di prevenzione per la difesa del bestiame dalla predazione di canidi sui pascoli collinari e montani

RECINZIONI

Una classificazione gestionale delle recinzioni distingue quelle destinate ad ospitare e difendere gli animali per periodi limitati (ricovero notturno o periodo delle nascite) da quelle in cui si assicura anche il pascolo, quindi di grandi dimensioni. Di seguito vengono indicate le quattro tipologie oggetto di finanziamento, le caratteristiche tecniche e la descrizione del materiale.

Viene inoltre indicato la spesa massima ammissibile per l’acquisto del materiale.

Tipologia 1.

Recinzione metallica fissa

Finalità: la recinzione ha la finalità di proteggere aree di piccole dimensioni dove ricoverare gli animali la notte, post mungitura o in periodi a rischio di attacchi.

Caratteristiche: dovrà essere realizzata con rete metallica elettrosaldata del tipo da edilizia, interrata e piegata antisalto, sostenuta da paleria di castagno, con cancello a doppia anta in ferro di larghezza 3 metri dotato di telaio e chiavistello.

Descrizione dei materiali: rete elettrosaldata in fogli da 400x225, maglia 10x10 filo 5mm o 15x15 filo 6 o più pesanti, piegata antisalto, interrata di circa 30 cm (i fogli vengono sovrapposti per permetterne la legatura quindi la lunghezza utile diventa di circa 370 cm anziché 400). In alternativa sono ammissibili fogli di rete di dimensione diversa per altezza complessiva equivalente.

Pali di castagno di altezza 270 cm., diametro 10/12 cm., posti a distanza di 370 cm. uno dall'altro, integrati, ove necessario, da tondino di ferro.

Spesa ammissibile: euro 8,00/ml.

Tipologia 2.

Recinzione mista fissa

Finalità: la recinzione ha la finalità di proteggere aree di media dimensione, dove tenere il bestiame al pascolo per brevi periodi, garantendo sicurezza agli animali e bassa manutenzione.

Caratteristiche: la realizzazione è prevista con rete metallica elettrosaldata da edilizia interrata per la parte bassa e tre ordini di conduttori, collegati ad un elettrificatore per la parte più alta. I supporti sono pali di legno integrati eventualmente a tondino di ferro da edilizia.

Descrizione dei materiali: recinzione mista con elettrificatore con energia erogata di almeno 2 joules, dotato di adeguato impianto di messa a terra con almeno 2 paline zincate di terra da 1 metro. Nella parte bassa rete elettrosaldata in fogli da 400x225 maglia 10x10 filo 5mm o 15x15 filo 6 mm o più pesanti, tagliati a metà (400x112,5) interrati di 30 cm (i fogli vengono sovrapposti per permetterne la legatura quindi la lunghezza utile diventa di 370 cm anziché 400). In alternativa sono ammissibili fogli di rete di dimensione diversa per altezza complessiva equivalente. Pali in legno di castagno di altezza 200 cm, diametro 10/12 integrati con tondino di ferro di 18-24 mm di diametro e 150 cm di altezza. Cartelli monitori a norma di legge.

Tre conduttori ad alta conduttività in acciaio galvanizzato o cavo elettrificato con trefolo in polietilene e almeno 5 conduttori in rame e/o lega. Gli isolatori a vite vengono installati solo nei pali di castagno. Nella parte alta della recinzione vengono montati tre ordini di cavo di acciaio galvanizzato su isolatori a vite. Il collegamento tra elettrificatore e impianto dovrà essere realizzato con cavo superisolato specifico per l’alta tensione.

Spesa ammissibile: euro 300 per elettrificatore e impianto di terra ed euro 4,50/ml per l’acquisto complessivo di rete, pali, conduttori, isolatori e cartelli.

Tipologia 3.

Recinzione elettrificata semipermanente

Finalità: la recinzione ha la finalità di proteggere aree di medie dimensioni dove custodire gli animali al pascolo. E’ richiesto un maggiore impegno per la manutenzione in efficienza della stessa.

Caratteristiche: la realizzazione è prevista con paleria di castagno di altezza 200 cm (diametro 6-8 o 8-10) infissi di almeno 35 cm e posti ad una distanza adeguata a seguire il profilo del terreno. Dove si presentassero delle difficoltà potranno essere impiegati paletti di ferro (tondino da edilizia da 12mm). Elettrificatore con energia erogata superiore a 3 joules a batteria o a rete 220v, collegato all’impianto con cavo superisolato specifico per l’alta tensione. Adeguato impianto di messa a terra composto da almeno 2 paline zincate da almeno 1 metro.

Descrizione dei materiali: conduttori ad alta conduttività in acciaio galvanizzato o cavo elettrificato con trefolo in polietilene e almeno 5 conduttori in rame e/o lega, collegati in modo alternato all’elettrificatore o all’impianto di terra secondo lo schema fornito dal tecnico e alle altezze indicate nel progetto. Gli isolatori a vite vengono installati solo nei pali di castagno, sui pali di ferro saranno utilizzati isolatori a ghiera. Cartelli monitori a norma di legge.

Spesa ammissibile: euro 300 per elettrificatore, batteria ed impianto di terra ed euro 3/ml per l’acquisto complessivo cavi, conduttori, isolatori, pali e cartelli.

Tipologia 4.

Recinzione mobile elettrificata

Finalità: questo tipo di dotazione modulare, facilmente spostabile, permette la protezione degli animali al pascolo su piccole superfici.

Caratteristiche: si prevede di finanziare l’acquisto di moduli di reti elettriche con altezza di circa 110 cm, con paleria sintetica, da collegare ad elettrificatore alimentato a batteria e pannello fotovoltaico.

Descrizione dei materiali: reti elettrificate con paleria sintetica di buona qualità, altezza totale superiore ai 110 cm, elettrificatore con energia erogata superiore ai 2 joules, alimentato da batteria a 12 volts ricaricabile e pannello fotovoltaico da almeno 15 watt.

Spesa ammissibile: euro 120 per ogni modulo da 50 metri e euro 370 per elettrificatore, batteria, pannello fotovoltaico ed impianto di terra.

DISSUASORI FAUNISTICI

Finalità: questo tipo di strumento rileva l’avvicinamento di animali e persone alle zone di ricovero/pascolo del bestiame ed esercita un’azione dissuasiva attraverso l’emissione di luci e suoni ad alto volume. Lo strumento funziona in automatico senza l’intervento dell’operatore. Permette la protezione degli animali al pascolo o nei ricoveri su superfici circoscritte e per periodi non troppo prolungati con un impegno da parte dell’allevatore molto limitato.

Caratteristiche: dissuasore acustico luminoso attivabile attraverso sensori PIR e timer interno. Lo strumento deve avere le seguenti caratteristiche e dotazione:

  • costruzione certificata per uso esterno (IP 54)
  • presenza di altoparlante ad alta potenza e luci led
  • alimentazione da batteria ricaricabile e pannello fotovoltaico da almeno 5 watt
  • attivazione da sensore PIR interno, timer programmabile e sensore PIR esterno dialogante con l’unità centrale attraverso sistema wireless
  • emissione di suoni e luci random per minimizzare il fenomeno assuefativo
  • presenza per ogni dissuasore di un sensore PIR esterno wireless resistente agli agenti atmosferici, di un caricabatterie a 220 volts, di scheda di memoria con registrazioni in formato MP3

Spesa ammissibile: euro 450 per dissuasore

CANI DA GUARDIANIA

Finalità: i cani da guardiania assicurano la protezione del gregge durante il pascolo e il ricovero. La funzionalità di questo tipo di prevenzione è legato alla provenienza degli animali, al corretto inserimento nella stalla e alla loro corretta educazione al lavoro.

Caratteristiche: è previsto il finanziamento di cani da gregge di ceppo abruzzese, selezionati attitudinalmente che hanno garantito ottimi risultati in termini di efficacia anche in progetti realizzati in ambito nazionale ed internazionale. L’allevatore dovrà acquistare cuccioli in base alle specifiche esigenze emerse nell’ambito del sopralluogo tecnico. I cani devono essere sverminati e dotati di microchip identificativo; nel contratto di acquisto l’allevatore dovrà garantirsi la possibilità che il venditore possa sostituire l’animale per eventuali problemi comportamentali che si dovessero manifestare nei primi tre mesi di inserimento nell’allevamento e non imputabili alla gestione dell’animale. Il contratto dovrà altresì prevedere una adeguata informazione sulle caratteristiche dell’animale e sulle modalità di gestione dello stesso all’interno dell’allevamento e l’eventuale assistenza in caso di problematiche comportamentali.

Inoltre l’allevatore dovrà installare i necessari cartelli informativi sulla presenza del cane.

Spesa massima ammissibile: euro 500 a cane.

ALLEGATO C

fac-simile domanda

ALLA PROVINCIA DI

SERVIZIO

Oggetto: L.R. 8/1994, artt. 6 e 17 e deliberazioni regionali n. 250/2014 e n. /2014. Assistenza tecnica e acquisto di materiale di prevenzione per i danni da canidi al bestiame domestico (ovicaprini, bovidi, cervidi, equidi e suidi) sui pascoli collinari e montani. Domanda concessione aiuto in regime de minimis 
ai sensi del Reg. (UE) n. 1408/2013.

Il sottoscritto ___________________________________

nato a___________________il_________________________


codice fiscale ___________________________________

_

titolare dell’azienda denominata ___________________________________

___________________________________

CUAA azienda___________________________________

Particelle catastali pascoli (indicare il numero catastale di ogni singola particella suddivise in disponibili e in proprietà)

In proprietà ___________________________________

In disponibilità___________________________________

Domicilio o sede legale (al domicilio o alla sede legale indicata saranno trasmessi tutti gli atti inerenti le pratiche in corso)

indirizzo ___________________________________ numero civico _______

C.A.P. ___________ Comune ___________________________________

telefono________________fax __________________________

chiede

di ottenere assistenza tecnica e un contributo in regime de minimis di cui al Reg. (UE) n. 1408/2013, pari al 100% del valore di acquisto nei limiti indicati nell'allegato B alla deliberazione n. /2014, del/dei seguenti interventi di prevenzione dei quali si riporta una stima della necessità e del costo

- Recinzioni:

tipologia 1 - Recinzione metallica fissa metri spesa

tipologia 2 - Recinzione mista fissa metri spesa

tipologia 3 - Recinzione elettrificata semipermanente metri spesa

tipolgia 4 - Recinzione mobile elettrificata metri spesa

- Dissuasori acustici faunistici n. spesa

- Cani da guardiania n. spesa

- Altro materiale atto ad ottimizzare dotazioni già presenti in azienda: tipologia spesa

A tal fine si impegna a:

  • valutare l'idoneità degli interventi richiesti assieme ad un tecnico incaricato dalla Regione che, a seguito di apposito sopralluogo, potrà proporre eventuali integrazioni o modifiche rispetto richieste indicate in domanda;
  • sottoscrivere il verbale di sopralluogo, considerato parte integrante della domanda di aiuto, nel quale deve essere riportato il progetto aziendale di prevenzione e la conferma o modifica del finanziamento richiesto pena la decadenza dell’istanza di contributo;
  • concludere l’acquisto e la messa in opera dei presidi di prevenzione ammessi a contributo entro 150 giorni successivi alla data di notifica della concessione del contributo stesso da parte della Provincia;
  • mettere in opera il materiale finanziato secondo le indicazioni fornite da personale tecnico incaricato dalla Regione;
  • mantenere in condizioni di benessere i cani affidati nel rispetto della normativa in vigore;
  • provvedere al passaggio di proprietà dei cani da guardiania (anagrafe canina);
  • provvedere agli oneri assicurativi per danni a terzi causati dai cani da guardiania;
  • impegnarsi a limitare qualunque disturbo i cani possano arrecare a terzi;
  • comunicare eventuali decessi o parti;
  • consentire, ai fini della liquidazione delle somme spettanti, il collaudo dell'intervento finanziato e la visita di personale qualificato che attesti l'adeguato utilizzo dei cani;
  • per un periodo vincolativo di cinque anni decorrenti dalla data di acquisizione dei presidi idoneamente documentata mantenere in condizioni di efficienza il presidio finanziato che non deve comunque essere distolto dalla sua destinazione d’uso;
  • comunicare alla Provincia, entro 30 giorni dal suo verificarsi, ogni circostanza che determini modifiche alle condizioni del presidio oggetto dell’aiuto;
  • rispettare tutte le prescrizioni e gli obblighi previsti dal bando nonché ogni disposizione comunitaria, nazionale e regionale in materia;
  • consentire al personale incaricato dalla Regione o dalla Provincia eventuali sopralluoghi, monitoraggi e controlli in azienda per un periodo di cinque anni dalla data di liquidazione del contributo;
  • presentare entro i termini prescritti la documentazione prevista nel bando per la liquidazione dell’aiuto;

informato:

che l’aiuto richiesto con la presente domanda è soggetto alle limitazioni e alle indicazioni contenute nel Reg. (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli;

ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché di quanto indicato dall'art. 75 del medesimo D.P.R. in tema di decadenza dei benefici in caso di dichiarazione mendace

dichiara:

  • di essere un imprenditore agricolo come definito ai sensi dell’art. 2135 del codice civile;
  • di essere in possesso della seguente P. IVA ________________;
  • che l’impresa è iscritta all'Anagrafe Regionale delle Aziende Agricole dell'Emilia-Romagna ed ha il fascicolo aziendale debitamente validato;
  • che l'impresa è regolarmente registrata presso l'Azienda U.S.L. con il seguente codice (BDN) ______________________;
  • di essere in possesso di regolare autorizzazione provinciale per l'allevamento di animali selvatici con il seguente codice _______________________;
  • di avere la legittima disponibilità dei pascoli per i quali richiede il contributo di prevenzione e di avere l’assenso dell’eventuale proprietario alla realizzazione degli interventi;
  • che l’impresa non è in stato di insolvenza e non è sottoposta a procedure concorsuali;

dichiara inoltre:

- Il seguente valore in UBA della mandria/gregge oggetto di protezione:

 fino a 3 UBA

 oltre 3 fino a 7 UBA

 oltre 7 fino a 15 UBA

 oltre 15 fino a 30 UBA

 oltre 30 UBA

- che negli ultimi tre anni ha subito il seguente numero di attacchi oggetto di risarcimento:

 da 1 a 5

 più di 5

- che in azienda è già attivo un presidio di prevenzione riconducibile alle tipologie indicate dal bando in oggetto

 si

 no

Specie prevalente oggetto di allevamento al pascolo in termini di UBA:

 ovicaprini

 bovini

 altre specie (cervidi, suidi, equidi)

- di non aver percepito aiuti “de minimis” nell’arco di tre esercizi fiscali (esercizio in corso e due precedenti), ai sensi del citato Reg. (UE) n. 1408/2013

- di aver percepito aiuti “de minimis” nell’arco di tre esercizi fiscali (esercizio in corso e due precedenti), ai sensi del citato Reg. (UE) n. 1408/2013

nella somma di € ______________________________, riferita all’intervento ______________________________
attivato dall’ente___________________________________;

dichiara infine:

 - di avere consegnato la scheda di adesione in occasione degli incontri locali

comunica

- ai fini della verifica d’ufficio sulla regolarità dei versamenti contributivi, previdenziali e assistenziali; che i dati riferiti all’azienda sono i seguenti:

posizione INPS ________________

ovvero

- che l’azienda non è iscritta all’INPS in quanto ai sensi della legge ___________________________________

Luogo e data, ________________________

In fede ______________________________

Alla presente domanda dovrà essere allegata fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante

INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali

1. Premessa

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito denominato “Codice”), la Regione Emilia-Romagna, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.

Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte della Regione Emilia-Romagna, in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del suo consenso.

2. Fonte dei dati personali

La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di interessato, al momento della sua richiesta di concessione di un aiuto de minimis ai sensi del Reg. (UE) n. 1408/2013 di cui al Piano di intervento per la realizzazione del progetto sperimentale di prevenzione dagli attacchi da lupo in Emilia-Romagna.

3. Finalità del trattamento

I dati personali sono trattati per la seguente finalità:

concessione ed erogazione aiuti de minimis di cui al Piano di intervento per la realizzazione del progetto sperimentale di prevenzione dagli attacchi da lupo in Emilia di cui alla delibera n. 250/2014.

Per garantire l'efficienza del servizio, la informiamo inoltre che i dati potrebbero essere utilizzati per effettuare prove tecniche e di verifica.

4. Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Adempiute le finalità prefissate, i dati verranno cancellati o trasformati in forma anonima.

5. Facoltatività del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto 3 (“Finalità del trattamento”).

6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati.

I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori del Servizio Territorio rurale e attività faunistico-venatorie della Regione Emilia-Romagna, individuati quali incaricati del trattamento.

Esclusivamente per le finalità previste al punto 3 (Finalità del trattamento), possono venire a conoscenza dei dati personali altre amministrazioni pubbliche ovvero società terze fornitrici di servizi per la Regione Emilia-Romagna, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione.

7. Diritti dell'Interessato

La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all’art. 7 del “Codice” che qui si riporta:

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:

a) dell’origine dei dati personali;

b) delle finalità e modalità del trattamento;

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;

4) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2;

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L’interessato ha diritto di ottenere:

a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

8. Titolare e Responsabili del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52 - cap 40127.

La Regione Emilia-Romagna ha designato quale Responsabile del trattamento, il Direttore Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie. Lo stesso è responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste, di cui al precedente paragrafo, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp.

L’Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro n.52 - 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, fax 051/5275360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it.

Le richieste di cui all’art.7 del Codice comma 1 e comma 2 possono essere formulate anche oralmente.

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