n.187 del 01.07.2014 (Parte Seconda)
Previsione oneri di natura socio-sanitaria correlati all’accoglienza di persone anziane e disabili non autosufficienti o fragili presso strutture residenziali con riferimento al periodo 1 luglio – 31 dicembre 2014 - Autorizzazione agli enti attuatori ad operare la prosecuzione degli interventi
IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO
ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012
convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012
VISTI:
- Le delibere del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012, con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, per la durata di 60 giorni ovvero fino al 21 luglio 2012 e fino al 29 luglio 2012, in conseguenza rispettivamente degli eventi sismici del 20 maggio e 29 maggio 2012 nel territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova, Reggio Emilia e Rovigo;
- l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 1 del 22 maggio 2012, adottata ai sensi della delibera del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012, con la quale l’ambito delle iniziative d’urgenza per fronteggiare la fase di prima emergenza è stato circoscritto agli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione e agli interventi provvisionali urgenti, finanziabili con le risorse di cui all’art. 7 dell’ordinanza medesima;
- l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 3 del 2 giugno 2012, adottata ai sensi della delibera del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012, con la quale, tra l’altro, oltre a circoscrivere l’ambito delle iniziative d’urgenza alla stessa tipologia di interventi indicati nell’OCDPC n. 1/2012, si è provveduto, ai fini del soccorso e dell’assistenza alla popolazione, ad istituire presso la sede dell’Agenzia regionale di protezione civile, la Direzione Comando e Controllo (Di.Coma.C.), quale organismo di coordinamento delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, a supporto delle attività del Capo del Dipartimento della Protezione Civile,
- il D.L. 6 giugno 2012, n. 74 “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, con il quale si è provveduto, tra l’altro, a prorogare fino al 31 maggio 2013 lo stato di emergenza dichiarato con le richiamate delibere del Consiglio dei Ministri del 22 e del 30 maggio 2012, ad istituire un apposito Fondo per la ricostruzione ed a nominare i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto Commissari delegati per la ricostruzione, l’assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori colpiti, a favore dei quali è stata, peraltro, autorizzata l’apertura di apposite contabilità speciali su cui assegnare le risorse provenienti dal predetto Fondo;
- il decreto legge 26 aprile 2013, n. 43 “ Disposizioni urgenti per il rilancio dell’area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015”, con il quale tra l’altro si è provveduto a prorogare lo stato di emergenza (previsto dal sopraccitato art.1 D.L. 74/2012 ) al 31 dicembre 2014;
RILEVATO che con nota prot. USG/0003255 P-4.2.1.SG del 16 luglio 2012 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha confermato la scadenza della fase di prima emergenza al 29 luglio 2012, con conseguente subentro alla Di.Coma.C. dei Presidenti delle Regioni interessate nella gestione degli interventi di assistenza;
VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 15 del 1 agosto 2012, con la quale è stato disciplinato il subentro di cui sopra;
RICHIAMATE:
- la propria ordinanza n. 52 del 9 ottobre 2012, con la quale è stata programmata, a valere sulle risorse rivenienti dal Fondo per la ricostruzione, una spesa di € 39.380.000,00 necessaria ad assicurare fino al 31 dicembre 2012 la prosecuzione degli interventi assistenziali come dettagliati nel relativo allegato 1, nel quale al punto n. 14 figura la voce “Spese di accoglienza in strutture socio-sanitarie di anziani e disabili non autosufficienti o fragili ed altri oneri di natura sociale e sanitaria” per un importo di € 8.500.000,00;
- la propria ordinanza n. 56 del 12 ottobre 2012 con la quale si è specificato che le spese di accoglienza in strutture socio-sanitarie di anziani e disabili non autosufficienti o fragili incidono per € 8.227.359,00 sulla programmazione di spesa di € 8.500,000,00 per il periodo 30 luglio-31 dicembre 2012 specificata al predetto punto n. 14 dell’allegato 1 alla propria ordinanza n. 52/2012 e, pertanto, la restante spesa programmata di € 272.641,00 riguarda gli altri oneri di natura sociale e sanitaria;
- la propria ordinanza n. 87 del 7 dicembre 2012 con la quale la predetta spesa programmata per € 8.227.359,00 è stata rimodulata, per le ragioni ivi indicate, in € 6.706.955,46, di cui € 3.035.944,90 quali oneri accertati a carico delle amministrazioni locali ivi specificate per il periodo dal 30 luglio al 30 settembre 2012 ed € 3.671.010,56 quale stima del fabbisogno finanziario delle stesse amministrazioni per il periodo 1 ottobre-31 dicembre 2012;
- la propria ordinanza n. 7 del 8 febbraio 2013 recante “Programmazione delle risorse finanziarie per gli oneri derivanti dalla prosecuzione delle attività di assistenza alla popolazione sino al 31 marzo 2013” che nel relativo allegato 1, distingue la voce di spesa di cui al predetto punto 14 in due sottovoci: voce 14a “Spese delle amministrazioni locali per l’accoglienza in strutture socio-sanitarie di anziani e disabili non autosufficienti o fragili” per la quale è stata prevista una programmazione finanziaria dal 1 gennaio al 31 marzo 2013 di € 3.480.675,94 e voce 14b “Spese delle amministrazioni locali per altri oneri di natura sociale e sanitaria” per la quale è stata prevista una programmazione finanziaria dal 1 gennaio al 31 marzo 2013 di € 163.584,60;
- la propria ordinanza n. 29 del 14 marzo 2013 (come rettificata dall’Ordinanza n. 31/2013), con la quale si è provveduto a rimodulare ulteriormente la spesa programmata per la voce 14a “Spese delle amministrazioni locali per l’accoglienza in strutture socio-sanitarie di anziani e disabili non autosufficienti o fragili” dell’allegato 1 alla propria ordinanza n. 7/2013 da euro 10.187.631,40 in euro 7.413.213,00, dando atto che, a seguito di tale modifica, la spesa complessivamente programmata per interventi assistenziali sino al 31 marzo 2013 viene rideterminata da euro 90.005.703,00 in euro 87.231.284,60;
- la propria ordinanza n. 46 del 9 aprile 2013 di programmazione degli oneri necessari ad assicurare la prosecuzione, senza soluzione di continuità, degli interventi assistenziali fino al 31 maggio 2013, rideterminati, come dettagliato in tabella Allegato 1 alla medesima ordinanza, in euro 85.234.886,00;
- la propria ordinanza n. 70 del 12 giugno 2013 modificata dall’ordinanza n. 73 del 1 luglio 2013 di programmazione degli oneri necessari ad assicurare la prosecuzione, senza soluzione di continuità, degli interventi assistenziali fino al 30 settembre 2013, rideterminati, come dettagliato in tabella Allegato 1 alla medesima ordinanza, in euro 90.276.886,60;
- la propria ordinanza n. 117 del 11 ottobre 2013 recante “Programmazione delle risorse finanziarie per gli oneri connessi alla prosecuzione delle attività di assistenza alla popolazione sino al 31 dicembre 2013” che nel relativo allegato 1, punto 14a, evidenzia le “Spese delle amministrazioni locali per l’accoglienza in strutture socio-sanitarie di anziani e disabili non autosufficienti o fragili” relativamente al periodo 30 luglio 2012 al 31 dicembre 2013 pari ad € 10.211.933,40;
- la propria ordinanza n. 5 del 27 gennaio 2014 recante “previsione oneri di natura socio-sanitaria correlati all’accoglienza di persone anziane e disabili non autosufficienti o fragili presso strutture residenziali con riferimento al periodo 1 gennaio - 30 giugno 2014….” con la quale vengono rideterminati gli oneri per la prosecuzione dell’assistenza relativamente al periodo 30 luglio 2012 al 30 giugno 2014 (voce 14° ordinanza n.117/13), in € 11.544.602,28;
- la propria ordinanza n. 114 del 3 ottobre 2013 ad oggetto “Approvazione disposizioni disciplinanti i criteri, le procedure e i termini per la prosecuzione dell’assistenza agli anziani e disabili non autosufficienti o fragili presso strutture socio-sanitarie residenziali a far tempo dal 1 gennaio 2014 con oneri a carico del Fondo per la ricostruzione di cui all’art. 2 del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122”;
PRESO ATTO delle segnalazioni pervenutedai sotto elencati Enti Locali, attuatori degli interventi di accoglienza di persone anziane e disabili non autosufficienti o fragili presso strutture socio-sanitarie residenziali,
Comune di Carpi |
Prot.pc n.7364/14 |
Comune di Novi di Modena |
Prot.pc n. 7383/14 |
Comune si Sant’Agostino |
Prot.pc n.7475/14 |
Comune di Cento |
Prot.pc n.7538/14 |
Unione dei Comuni Modenesi Area Nord |
Prot.pc n.7529/14 |
contenenti la previsione di spesa, per il periodo 1 luglio - 31 dicembre 2014, analiticamente indicata nell’allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per un importo complessivo pari ad € 1.069.870;
CONSIDERATO che, dalle verifiche di congruità economica, appropriatezza degli interventi e correlazione con gli eventi sismici del maggio 2012, svolte dal “Servizio per l’integrazione socio-sanitaria e politiche per la non autosufficienza” dell’Assessorato regionale Politiche per la salute, gli interventi programmati dalle amministrazioni locali suindicate, sono da considerarsi congrui, correlati agli eventi sismici e coerenti in termini temporali e con riferimento alle normative vigenti;
RITENUTO, pertanto, di autorizzare con il presente atto, per il periodo 1 luglio 2014 - 31 dicembre 2014, la somma di € 1.069.870 a favore degli enti locali attuatori degli interventi socio-sanitari per l’accoglienza di persone anziane e disabili presso strutture residenziali, con ciò rideterminando la spesa programmata per tali interventi con riferimento al periodo dal 30 luglio 2012 - 31 dicembre 2014 in € 12.614.472,28;
VISTI:
- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile”;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 “Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile”;
- il decreto legge 15 maggio 2012, n. 59 “Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile”, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;
- la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 "Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile";
TUTTO quanto sopra premesso
DISPONE
- di autorizzare con il presente atto, per il periodo 1 luglio 2014 – 30 dicembre 2014, la somma di € 1.069.870 a favore degli enti locali attuatori degli interventi socio-sanitari per l’accoglienza di persone anziane e disabili presso strutture residenziali, con ciò rideterminando la spesa programmata per tali specifici interventi con riferimento al periodo dal 30 luglio 2012 - 31 dicembre 2014 in € 12.614.472,28;
- di dare atto che, dalle verifiche effettuate dal “Servizio per l’integrazione socio-sanitaria e politiche per la non autosufficienza” dell’Assessorato regionale Politiche per la salute, le richieste formulate dagli enti locali di cui all’allegato 1 parte integrante del presente atto, sono da ritenersi congrue, correlate agli eventi sismici e coerenti in termini temporali e con riferimento alle normative vigenti;
- di dare atto che gli oneri di spesa di cui al precedente punto 1 trovano copertura nell’ambito del Fondo per la ricostruzione di cui all’art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122, e nei limiti delle risorse assegnate allo scrivente in qualità di Commissario delegato, che presenta sufficiente disponibilità;
- di dare atto che per la rendicontazione e la liquidazione delle spese per l’accoglienza in strutture socio-sanitarie di anziani e disabili non autosufficienti o fragili si rinvia alle procedure previste dal decreto commissariale n. 103 del 12 febbraio 2013;
- di pubblicare la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
Bologna, 30 giugno 2014
Il Commissario Delegato
Vasco Errani