n.332 del 23.10.2024 periodico (Parte Seconda)

Rinnovo dell'accreditamento delle strutture gestite dall'ente "Fondazione Nuovo Villaggio del Fanciullo Onlus: Centro per la gestione delle crisi e la rivalutazione diagnostica (cod) "Villa Nina" e comunità terapeutica "Nuovo Villaggio del Fanciullo sede centrale"

IL DIRETTORE

Visto l’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, nonché alle organizzazioni pubbliche e private autorizzate per l’erogazione di cure domiciliari, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;

 Richiamata la legge regionale n. 22 del 6 novembre 2019 “Nuove norme in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private. Abrogazione della legge regionale n. 34 del 1998 e modifiche alle leggi regionali n. 2 del 2003, n. 29 del 2004 e n. 4 del 2008”, specificando che, ai sensi:

- dell’art. 12, comma 3, l’accreditamento concesso ha validità quinquennale;

- dell’art. 13, comma 3, l’Organismo Tecnicamente Accreditante (OTA) effettua le verifiche di competenza riguardo al possesso dei requisiti di accreditamento;

- dell’art. 15, comma 5, in caso di risultanze negative della verifica dell’OTA, sarà disposto un accreditamento con prescrizioni di adempimenti finalizzati al superamento delle criticità evidenziate, indicando il tempo concesso per la loro risoluzione;

- dell’art. 16, le strutture sanitarie accreditate, nell’ambito delle attività di monitoraggio, possono essere assoggettate, altresì, ad ulteriori visite di sorveglianza;

- dell’art. 17, nel caso in cui venga riscontrato il mancato possesso dei requisiti di accreditamento che comporti gravi compromissioni della qualità dell’assistenza e della sicurezza, o nel caso di violazione grave e continuativa degli accordi stipulati con le strutture del Servizio Sanitario Regionale, o di perdita dei requisiti soggettivi, l’accreditamento concesso, potrà essere sospeso o revocato, in tutto o in parte, previa diffida;

- dell’art. 18, comma 1, l’eventuale domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno novanta giorni prima della data di scadenza dell’accreditamento;

 Viste le deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 327/2004, e successive modificazioni e integrazioni, relativamente ai requisiti generali e specifici per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna;

- n. 26/2005 “Applicazione della l.r. 34/98 in materia di autorizzazione e di accreditamento istituzionale delle strutture residenziali e semiresidenziali per persone dipendenti da sostanze d'abuso- ulteriori precisazioni”;

- n. 1604/2015 "Recepimento Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, le Regioni e le Province Autonome in materia di adempimenti relativi all'accreditamento delle strutture sanitarie. Indicazioni operative alle strutture sanitarie accreditate";

- n. 1943/2017 “Approvazione requisiti generali e procedure per il rinnovo dell'accreditamento delle strutture sanitarie”;

- n. 973/2019 “Aggiornamento indirizzi di programmazione regionale in tema di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private e ulteriori disposizioni in materia”;

- n. 1/2022 “Adeguamento delle tariffe relative alle strutture che erogano prestazioni a favore delle persone con dipendenze patologiche della regione Emilia-Romagna”;

- 886/2022 relativamente alle nuove disposizioni operative in materia di accreditamento delle strutture sanitarie in attuazione della L.R. 22/2019;

- n. 1023/2023 che ha approvato, da ultimo, gli indirizzi di programmazione regionale in materia di accreditamento delle strutture sanitarie;

 Richiamata la propria determinazione n. 14950 del 19/11/2012 con la quale è stato concesso il rinnovo per anni quattro del Centro per la gestione delle crisi e la rivalutazione diagnostica per persone dipendenti da sostanze d’abuso denominato “Villa Nina”, ubicato in via Ravegnana n.559/A, Ravenna, per una ricettività complessiva di 20 posti residenziali, gestito dall’ente “Fondazione Nuovo Villaggio del Fanciullo Onlus”, con sede legale a Ravenna, via 56 Martiri n.79;

Vista la determinazione n. 20137 del 21/10/2022 con la quale è stata recepita la variazione per trasferimento di sede erogativa e di numero complessivo di posti letto del Centro per la gestione delle crisi e la rivalutazione diagnostica “Villa Nina” gestito dall’ente “Fondazione Nuovo Villaggio del Fanciullo Onlus dando atto che la nuova sede del Centro sarà via Del Pino n. 104, per complessivi 17 posti letto;

 Vista la determinazione n° 14951 del 19/11/2012 ad oggetto “Rinnovo dell'accreditamento istituzionale della struttura per persone dipendenti da sostanze d'abuso Nuovo Villaggio del Fanciullo sede centrale, Ravenna, gestita dall'ente Fondazione Nuovo Villaggio del Fanciullo Onlus, Ravenna;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi della L. 241/90 e comunicazioni in merito alla validità formale della domanda, PG/2019/0222517 del 05/03/2019, per il rinnovo dell’accreditamento delle strutture per persone dipendenti da sostanze d’abuso gestite dalla Fondazione Nuovo Villaggio del Fanciullo ONLUS: Centro per la gestione delle crisi e la rivalutazione diagnostica “Villa Nina” e Comunità Terapeutica “Nuovo Villaggio del Fanciullo Sede centrale;

 Considerato che, ai sensi della DGR 886/2022, nelle more dell’adozione del provvedimento di rinnovo, il Centro per la gestione delle crisi e la rivalutazione diagnostica “Villa Nina” e la Comunità Terapeutica “Nuovo Villaggio del Fanciullo Sede centrale” possono continuare a svolgere in regime di accreditamento le medesime attività già accreditate e le Aziende e gli Enti del SSR possono mantenere e stipulare contratti con le stesse, al fine di non creare sospensione nella erogazione dei Servizi;

 Considerato che con nota Prot. 05/04/2023. 0335881.I è stato dato mandato all’Agenzia sanitaria e sociale regionale, ora Organismo Tecnicamente Accreditante (OTA), di effettuare l’accertamento sul campo del possesso dei requisiti generali e specifici di accreditamento relativamente alle strutture:

- Centro per la gestione delle crisi e la rivalutazione diagnostica “Villa Nina”, ubicata in via Del Pino, Ravenna, per una ricettività complessiva di 17 posti residenziali;

- Comunità Terapeutica “Nuovo Villaggio del Fanciullo Sede centrale”, ubicata in via 56 Martiri n.79, Ravenna, per una ricettività complessiva di 10 posti residenziali a tipologia pedagogico-riabilitativa e 40 posti residenziali a tipologia terapeutico-riabilitativa;

 - l’OTA ha pianificato la visita sul campo, che si è svolta, in ottemperanza ai termini indicati nelle disposizioni transitorie in materia di accreditamento, derivanti dall’emergenza sanitaria da Covid 19, di cui alle DGR n. 823/2020 e n. 72/2021, al termine della fase pandemica, secondo una programmazione prestabilita;

- ai sensi dell’art. 12, comma 3, della L.R. n. 22/2019, l’accreditamento concesso alla struttura avrà durata quinquennale a decorrere dalla data di adozione del presente provvedimento;

Vista la relazione motivata, redatta dall’Organismo Tecnicamente Accreditante (OTA) a seguito di visita di verifica del 13 e 14 dicembre 2023 e trasmessa con nota Prot. 09.05.2024.0476907.I con la quale in relazione alla verifica riguardante le attività accreditate, applicati i requisiti disponibili vigenti, è stata espressa una valutazione favorevole al rinnovo dell’accreditamento del Centro per la gestione delle crisi e la rivalutazione diagnostica (COD) “Villa Nina”, per una ricettività complessiva di 17 posti residenziali ubicata in via Del Pino, 104 - Ravenna e della  Comunità Terapeutica “Nuovo Villaggio del Fanciullo Sede centrale”, ubicata in via 56 Martiri n.79, Ravenna, per una ricettività complessiva di 10 posti residenziali a tipologia pedagogico-riabilitativa e 40 posti residenziali a tipologia terapeutico-riabilitativa, gestiti dall’ente “Fondazione Nuovo Villaggio del Fanciullo Onlus;

 Vista la richiesta antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

 Valutato quindi di poter procedere al rinnovo, dell’accreditamento del Centro per la gestione delle crisi e la rivalutazione diagnostica (COD) “Villa Nina” e della Comunità Terapeutica “Nuovo Villaggio del Fanciullo Sede centrale”;

 Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte;

Richiamati:

- il D.Lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;

- il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

- la delibera di Giunta regionale n. 468/2017 inerente il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna e le relative circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/779385 del 21 dicembre 2017;

- la delibera di Giunta regionale n.325 del 7 marzo 2022 recante “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”;

- la delibera di Giunta regionale n.426 del 21 marzo 2022 recante” Riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di Agenzia”;

- la delibera di Giunta regionale n. 2077 del 27/11/2023 “Nomina del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza”; 

- la delibera di Giunta regionale n. 157 del 29 gennaio 2024 “Piano integrato delle attività e dell'organizzazione 2024-2026. Approvazione”; 

- la determina dirigenziale n. 2335/2022 “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;

- la delibera di Giunta regionale n. 2114 del 05/12/2022 “Individuazione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L.R. 22/2019, del coordinatore per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie”;

 Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

 Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

 Dato atto dell’istruttoria endoprocedimentale in capo al Responsabile del Settore Assistenza territoriale;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

 Su proposta del Coordinatore regionale per l’autorizzazione e l’accreditamento;

determina 

per le motivazioni e gli effetti della normativa citata in premessa

1. di concedere, per le risultanze istruttorie di cui in premessa, il rinnovo dell’accreditamento delle seguenti strutture gestite dall’ente “Fondazione Nuovo Villaggio del Fanciullo Onlus:

- Centro per la gestione delle crisi e la rivalutazione diagnostica (COD) “Villa Nina”, per una ricettività complessiva di 17 posti residenziali ubicata in via Del Pino, 104, Ravenna;

- Comunità Terapeutica “Nuovo Villaggio del Fanciullo Sede centrale”, ubicata in via 56 Martiri n.79, Ravenna, per una ricettività complessiva di 10 posti residenziali a tipologia pedagogico-riabilitativa e 40 posti residenziali a tipologia terapeutico-riabilitativa;

2. di precisare che, ai sensi dell’art. 12, comma 3, della L.R. n. 22/2019, l’accreditamento concesso alla struttura avrà durata quinquennale a decorrere dalla data di adozione del presente provvedimento;

3. di prevedere che, in caso di sussistenza di cause di decadenza nei controlli antimafia attualmente in corso, l’accreditamento già concesso verrà revocato;

4. di prevedere altresì che è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla denominazione, alla sede di erogazione, alla titolarità, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate, previa acquisizione dell’atto autorizzativo/presa d’atto da parte del Comune territorialmente competente, se dovuto;

5. di disporre la ulteriore pubblicazione prevista dal PIAO regionale 2024-2026, ai sensi dell’art. 7 bis comma 3 del D.Lgs. n. 33/2013”;

6. di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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