n.243 del 30.08.2023 periodico (Parte Seconda)

Proroga del provvedimento di VIA, approvato con DGR n. 1074 del 9 luglio 2018, per la realizzazione del progetto "Lungosavena lotto III" proposto da Autostrade per l'Italia S.p.A, nei comuni di Bologna e Castenaso, ai sensi dell'art. 25, comma 5 del D.Lgs 152/05

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera

a) di concedere la proroga di cinque anni del provvedimento di VIA, rilasciato con DGR n. 1074/2018, con scadenza fissata al 8 agosto 2028, per il termine di ultimazione dei lavori del progetto denominato "Lungosavena lotto III"; infrastruttura inserita come opera di adduzione nell’Accordo relativo al progetto, di potenziamento in sede dell’autostrada A14 e della tangenziale, denominato ”Passante di mezzo”;

b) di confermare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nella citata propria deliberazione n. 1074/2018;

c) di trasmettere copia della presente deliberazione al proponente Autostrade per l’Italia S.p.A.;

d) di trasmettere, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, copia della presente deliberazione agli Enti partecipanti al Procedimento unico di VIA;

e) di pubblicare, per estratto, la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico e, integralmente, sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna;

f) di rendere noto che la proroga del provvedimento di VIA non si estende agli atti di assenso comunque denominati ricompresi nel Procedimento unico di VIA (DGR n. 1074/ 2018), che dovranno, pertanto, essere riacquisiti e reiterati secondo la normativa vigente;

g) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione nel BURERT;

h) di dare atto, infine, che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvede ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa.

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