n. 86 del 07.07.2010 periodico (Parte Seconda)
Accreditamento istituzionale Poliambulatorio privato Chiropratic di Bologna
IL DIRETTORE
(omissis)
determina:
1) la struttura denominata Poliambulatorio privato Chiropratic, Via Cracovia 5, Bologna, per le motivazioni espresse in premessa e qui richiamate, a seguito della visita di verifica dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale, effettuata ai sensi dell’art. 9 della l.r. n. 34/1998, e successive modifiche, è accreditata quale Poliambulatorio per le seguenti attività:
a) Ambulatorio per le visite di:
- Angiologia;
- Cardiologia;
- Dermosifilopatia (Dermatologia);
- Neurologia;
- Oculistica;
- Ortopedia (Ortopedia e traumatologia);
- Otorinolaringoiatria;
- Ostetricia e ginecologia
- Fisiatria (Recupero e riabilitazione funzionale);
e per altre attività di cardiologia, di neurologia e di otorinolaringoiatria.
b) Attività di diagnostica per immagini, limitatamente a ecografia;
c) Presidio ambulatoriale di medicina fisica e riabilitazione;
Relativamente alle attività di cui sopra, l’accreditamento è riferito alle sole prestazioni indicate nella domanda;
Si rileva inoltre che alcune prestazioni di Medicina fisica e riabilitativa elencate nella domanda non sono ricomprese nei livelli essenziali di assistenza e non sono quindi da considerare ai fini dell’accreditamento;
2) di dare atto che l’accreditamento oggetto del presente provvedimento viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa;
3) di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del DLgs.502/1992,e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;
4) l’accreditamento di cui al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 10 della l.r. n. 34/1998, e successive modificazioni, ha validità quadriennale dalla data del presente provvedimento;
5) di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.